IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art.  3, comma  2, della  legge 23  febbraio 1968,  n. 125,
recante  norme concernenti  il personale  delle camere  di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
  Visto  il regolamentotipo  del personale  delle predette  Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto
interministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni;
  Visto l'art. 85 del citato regolamento, come sostituito dal decreto
interministeriale 20  aprile 1995, n. 245,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1995, concernente i prestiti sui fondi
di previdenza  e sull'indennita'  di anzianita' dei  dipendenti delle
Camere di commercio;
  Visto  in particolare  il comma  3 dell'art.  1 del  citato decreto
interministeriale, il  quale dispone che  il saggio d'interesse  e le
sue  successive variazioni  da  corrispondere  sui prestiti  relativi
all'indennita' di anzianita' ed ai fondi di previdenza sono stabiliti
con   decreto   del   Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato di concerto con il  Ministro del tesoro, su proposta
dell'Unioncamere;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato  di  concerto con  il  Ministro  del tesoro  del  17
novembre 1995,  in particolare l'art. 1,  punto 1, che ha  fissato il
sunnominato saggio  di interesse  nella misura  del 5%  semplice, con
decorrenza dalla  data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale del
decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245;
  Vista la delibera n.  106 del 3 giugno 1998 con  cui il Comitato di
Presidenza dell'Unioncamere  ha formulato  la proposta di  fissare al
3,50%, il  saggio d'interesse semplice  annuo che i  dipendenti delle
Camere di commercio sono tenuti  a corrispondere per le anticipazioni
sull'indennita'   di  anzianita'   o  sui   fondi  di   previdenza  a
capitalizzazione;
  Ritenuto    di    poter    accogliere   la    proposta    formulata
dall'Unioncamere;
                              Decreta:
  Il  saggio d'interesse  annuo,  che il  personale  delle Camere  di
commercio   e'  tenuto   a   corrispondere   sui  prestiti   relativi
all'indennita' di  anzianita' e ai  fondi di previdenza,  concessi ai
sensi dell'art. 85 del regolamentotipo  per il personale delle Camere
di commercio,  industria, artigianato  ed agricoltura,  approvato con
decreto interministeriale 12 luglio 1982, come sostituito dal decreto
interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, e' fissato nella misura del
3,50% semplice, dalla data del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 marzo 1999
                                       Il Ministro dell'industria
                                    del commercio e dell'artigianato
                                                  Bersani
  p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
    e della  programmazione economica
             Pennacchi