IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 3, comma 2, della legge 23 febbraio 1968, n. 125, recante norme concernenti il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il regolamentotipo del personale delle predette Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982 e successive modificazioni; Visto l'art. 85 del citato regolamento, come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1995, concernente i prestiti sui fondi di previdenza e sull'indennita' di anzianita' dei dipendenti delle Camere di commercio; Visto in particolare il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto interministeriale, il quale dispone che il saggio d'interesse e le sue successive variazioni da corrispondere sui prestiti relativi all'indennita' di anzianita' ed ai fondi di previdenza sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Unioncamere; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del 17 novembre 1995, in particolare l'art. 1, punto 1, che ha fissato il sunnominato saggio di interesse nella misura del 5% semplice, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245; Vista la delibera n. 106 del 3 giugno 1998 con cui il Comitato di Presidenza dell'Unioncamere ha formulato la proposta di fissare al 3,50%, il saggio d'interesse semplice annuo che i dipendenti delle Camere di commercio sono tenuti a corrispondere per le anticipazioni sull'indennita' di anzianita' o sui fondi di previdenza a capitalizzazione; Ritenuto di poter accogliere la proposta formulata dall'Unioncamere; Decreta: Il saggio d'interesse annuo, che il personale delle Camere di commercio e' tenuto a corrispondere sui prestiti relativi all'indennita' di anzianita' e ai fondi di previdenza, concessi ai sensi dell'art. 85 del regolamentotipo per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, approvato con decreto interministeriale 12 luglio 1982, come sostituito dal decreto interministeriale 20 aprile 1995, n. 245, e' fissato nella misura del 3,50% semplice, dalla data del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 1999 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pennacchi