IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19 dicembre  1992, n. 488, in  materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1995,  n.  527,
concernente  le  modalita'  e  le procedure  per  la  concessione  ed
erogazione delle  agevolazioni in  favore delle  attivita' produttive
nelle  aree depresse  del  Paese, come  modificato  ed integrato  dal
decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;
  Visto l'art.  9, comma 1 della  legge 27 dicembre 1997,  n. 449 che
estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti
nel settore  turistico- alberghiero e rimanda  a specifiche direttive
la  fissazione, in  particolare, delle  attivita' e  delle iniziative
ammissibili,  dei  meccanismi  di  valutazione delle  domande  e  dei
criteri per la formazione di specifiche graduatorie;
  Visto il proprio decreto del 20 luglio 1998 con il quale sono state
emanate le predette direttive;
  Visto,  in particolare,  l'art.  5, comma  1  del predetto  decreto
ministeriale n.  527/1995 e  successive modifiche e  integrazioni che
prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno siano suddivise in
due quote e vengano attribuite  attraverso due bandi di presentazione
delle domande,  i cui termini  sono fissati con decreto  del Ministro
dell'industria, del commercio e  dell'artigianato, e, inoltre, che il
Ministro stesso, sulla base delle risorse medesime, possa modificare,
con proprio  decreto, le dette  modalita' di ripartizione  dei fondi,
assegnando le disponibilita' medesime attraverso un unico bando;
  Ritenuto, per  le predette motivazioni  e sulla base  delle risorse
disponibili per  il 1999 in favore  del settore turisticoalberghiero,
di assegnare dette risorse attraverso un unico bando;
  Visto il proprio decreto del 19 marzo 1999, con il quale sono state
approvate, ai  sensi dell'art. 6-bis del  citato decreto ministeriale
n.  527/1995 e  successive modifiche  e integrazioni,  le indicazioni
regionali  in merito  alle  ulteriori attivita'  ammissibili ed  alle
priorita' ai fini dell'indicatore regionale, di cui all'art. 4, comma
3, lettere  a) e b)  del decreto ministeriale  del 20 luglio  1998 in
materia di estensione  delle agevolazioni della legge  n. 488/1992 al
settore turisticoalberghiero;
  Vista la  propria circolare  esplicativa del 19  marzo 1999  con la
quale sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle
predette agevolazioni  in favore del settore  turisticoalberghiero ed
e'  stata,  tra l'altro,  definita  la  relativa modulistica  per  la
presentazione delle domande relative al 1999;
  Ritenuto opportuno  garantire alle imprese interessate  un adeguato
periodo di tempo  per condurre i necessari  approfondimenti in merito
alla richiamata normativa;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Le  risorse  finanziarie  del 1999  per  la  concessione  delle
agevolazioni della legge  n. 488/1992 in favore  delle iniziative del
settore  turisticoalberghiero di  cui alle  premesse sono  attribuite
attraverso  un unico  bando,  i cui  termini  di presentazione  delle
domande sono fissati dal 15 aprile al 15 maggio 1999.
  2. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 1999
                                                 Il Ministro: Bersani