IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turisticoalberghiero e rimanda a specifiche direttive la fissazione, in particolare, delle attivita' e delle iniziative ammissibili, dei meccanismi di valutazione delle domande e dei criteri per la formazione di specifiche graduatorie; Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emanato le predette direttive; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del predetto decreto ministeriale che prevede l'indicazione da parte di ciascuna regione delle eventuali ulteriori attivita' ammissibili alle agevolazioni rispetto a quelle specificate nell'art. 2 dello stesso decreto del 20 luglio 1998, nonche' delle particolari aree del territorio regionale a maggiore vocazione turistica, delle specifiche attivita' e/o tipologie di investimento, nell'ambito di quelle ammissibili alle agevolazioni, e del relativo punteggio, ritenute prioritarie ai fini dell'attuazione degli interventi di cui si tratta; Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1998 che ha fissato al 12 febbraio 1999 il termine per le suddette indicazioni da parte delle regioni; Viste le proposte avanzate dalle regioni; Considerato che l'art. 1-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuova un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per la valutazione delle suddette indicazioni di cui al citato art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 20 luglio 1998, tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241; Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni nel corso dell'incontro del 24 febbraio 1999, convocato ai sensi del citato art. 1-bis, in merito alla valutazione della compatibilita' delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni e del decreto ministeriale del 20 luglio 1998; Decreta: Articolo unico 1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 20 luglio 1998, le ulteriori attivita' ammissibili ed i punteggi relativi alle priorita' religionali da utilizzare ai fini della determinazione dell'indicatore di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), punto 4, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, sono riportati, in relazione alle domande del settore turisticoalberghiero presentate entro il 1999, nell'allegato al presente decreto. 2. Per le regioni che non hanno avanzato alcuna proposta in termini di attivita' aggiuntiva e/o punteggio, si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto ministeriale 20 luglio 1998. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 marzo 1999 Il Ministro: Bersani