L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni  modificative  ed  integrative   ed  il  regolamento  di
esecuzione approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 24
novembre 1970, n. 973;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva n.  92/49 CEE  in materia  di assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto altresi'  il provvedimento ISVAP  del 23 ottobre 1995  con il
quale la  societa' Norwich  Union assicurazioni  S.p.a., con  sede in
Milano,   e'    stata   autorizzata    all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa nei  rami:  1,  4,  5,  6, 7,  8  con
esclusione del rischio energia nucleare,  9 con esclusione dei rischi
gia' compresi nei  rami bestiame, films, grandine,  guasti macchine e
rischi di montaggio, 10 limitatamente alla responsabilita' civile del
vettore, 11,  12 con  esclusione dell'assicurazione  obbligatoria dei
natanti,  13   con  esclusione  del  rischio   energia  nucleare,  14
limitatamente al credito ipotecario, aeronautico e navale, 15, 16 con
esclusione dei  rischi gia'  compresi nei  rami auto  rischi diversi,
pioggia, rischi di impiego  e 18 nonche' all'esercizio dell'attivita'
assicurativa nei rami  2, 3, 9 limitatamente ai  rischi gia' compresi
nei rami  guasti macchine  e rischi di  montaggio, 10  con esclusione
della   responsabilita'   civile   del  vettore,   12   limitatamente
all'assicurazione  obbligatoria  dei  natanti,  16  limitatamente  ai
rischi gia' compresi  nei rami auto rischi diversi  e ritiro patente,
17 limitatamente al  rischio ritiro patente di cui al  punto A) della
tabella allegata al citato decreto legislativo n. 175/1995;
  Considerato   che   la   societa'   ha   rinunciato   all'attivita'
assicurativa e  riassicurativa nei rami corpi  di veicoli ferroviari,
corpi di veicoli aerei, r.c. aeromobili e alla attivita' assicurativa
nel ramo tutela giudiziaria e che pertanto ricorrono i presupposti di
cui  all'art. 65,  comma 1,  lettera a),  del decreto  legislativo 17
marzo 1995 n. 175;
                              Dispone:
  Ai sensi  dell'art. 65, comma  3, del decreto legislativo  17 marzo
1995, n.  175, la  societa' Norwich  Union assicurazioni  S.p.a., con
sede  in   Milano,  e'  decaduta   dall'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita' assicurativa  e riassicurativa nei rami  corpi veicoli
ferroviari, corpi di veicoli  aerei, r.c. aeromobili e dell'attivita'
assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 1999
                                             Il presidente: Manghetti