Agli intermediari di cui all'art. 4
                                  della legge n. 197/1991
  Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di  cui all'art. 2, comma 1,
del  decreto-legge n.  143/1991,  convertito,  con modificazioni,  in
legge  n.   197/1991,  si   precisa  che  alle   registrazioni  delle
operazioni,  da eseguire  secondo i  criteri stabili  con il  decreto
ministeriale  26 agosto  1998, si  applicano i  tassi di  conversione
fissati  con regolamento  (CE) n.  2866/98 del  31 dicembre  1998 del
Consiglio dell'Unione europea.
  Pertanto,  tenuto   anche  conto  delle  disposizioni   di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1103/97  del  17  giugno  1997  del  Consiglio
dell'Unione  europea,  nel  caso  di  operazioni  espresse  in  euro,
l'importo  oltre   il  quale  sussiste  l'obbligo   di  registrazione
nell'Archivio unico informatico e' 10.329,14 euro.
  Tale parametro si applica anche alle segnalazioni mensili aggregate
di  cui  all'art.  5,  comma   10,  del  decreto-legge  n.  143/1991,
convertito,  con   modificazioni,  dalla  legge  n.   197/1991,  come
sostituito dall'art.  4 del  decreto legislativo  26 maggio  1997, n.
153.
                                            Il direttore generale
                                      dell'Ufficio italiano dei cambi
                                                 Ciampicali