Agli intermediari di cui all'art. 4 della legge n. 197/1991 Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, in legge n. 197/1991, si precisa che alle registrazioni delle operazioni, da eseguire secondo i criteri stabili con il decreto ministeriale 26 agosto 1998, si applicano i tassi di conversione fissati con regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 del Consiglio dell'Unione europea. Pertanto, tenuto anche conto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea, nel caso di operazioni espresse in euro, l'importo oltre il quale sussiste l'obbligo di registrazione nell'Archivio unico informatico e' 10.329,14 euro. Tale parametro si applica anche alle segnalazioni mensili aggregate di cui all'art. 5, comma 10, del decreto-legge n. 143/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153. Il direttore generale dell'Ufficio italiano dei cambi Ciampicali