Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica puo' concedere la garanzia per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le condizioni previste dai programmi di risanamento economico approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire (( quale importo complessivo degli interventi realizzabili ai sensi del presente articolo. )) 2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unita' previsionali 3.1.2.17 "garanzie di cambio" e 3.2.2.2 "garanzie dello Stato", iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti sono trasferite dal predetto Fondo (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine; n.d.r.) ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) (Omissis); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate".