Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
         Garanzia dei crediti concessi dalla Banca d'Italia
  1. Il  Ministero del  tesoro, del  bilancio e  della programmazione
economica puo'  concedere la garanzia  per il rimborso  del capitale,
per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi del
cambio, su  linee di credito  attivate dalla Banca d'Italia  a favore
dei  Paesi  membri  del  Fondo  monetario  internazionale  (FMI)  che
rispettino  le  condizioni  previste  dai  programmi  di  risanamento
economico  approvati   dal  Fondo  stesso,  qualora   si  verifichino
circostanze  impreviste  sul   piano  internazionale  che  richiedano
risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione
dal  FMI, nel  limite  massimo di  2.500 miliardi  di  lire ((  quale
importo  complessivo  degli  interventi  realizzabili  ai  sensi  del
presente articolo. ))
  2. Ai relativi  eventuali oneri si provvede  ai sensi dell'articolo
7, secondo comma,  numero 2), della legge 5 agosto  1978, n. 468, con
imputazione alle  apposite unita' previsionali 3.1.2.17  "garanzie di
cambio" e  3.2.2.2 "garanzie  dello Stato",  iscritte nello  stato di
previsione   del  Ministero   del  tesoro,   del  bilancio   e  della
programmazione  economica per  l'anno 1999  e corrispondenti  per gli
esercizi successivi.
 
          Riferimenti normativi:
            -  Il    testo dell'art. 7,   secondo comma,   numero 2),
          della   legge 5 agosto    1978,      n.    468,    recante:
          "Riforma    di   alcune    norme  di contabilita'  generale
          dello  Stato in  materia di  bilancio", e'  il seguente:
            "Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte dei conti sono  trasferite dal  predetto Fondo (Fondo
          di riserva  per le spese obbligatorie  e d'ordine;  n.d.r.)
          ed  iscritte in  aumento sia delle dotazioni di  competenza
          che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
            1) (Omissis);
            2)    per aumentare   gli stanziamenti   dei capitoli  di
          spesa    aventi  carattere  obbligatorio  o  connessi   con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate".