Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  1. Il termine  per la deliberazione del bilancio  di previsione per
l'anno 1999  degli enti locali  e' differito  al 31 marzo  1999. Sono
altresi'  differiti  al  31  marzo  1999:  il  termine  previsto  per
deliberare le tariffe, le aliquote di  imposta per i tributi locali e
per i  servizi locali, compresa l'aliquota  dell'addizionale prevista
dall'articolo 1, comma 3, del  decreto legislativo 28 settembre 1998,
n.  360, e  per  l'approvazione  dei regolamenti  il  cui termine  di
scadenza e'  stabilito contestualmente alla data  della deliberazione
del bilancio, relativamente all'anno 1999.
  2. I regolamenti, le tariffe, le  aliquote di imposta per i tributi
locali e  per i servizi locali,  compresa l'aliquota dell'addizionale
prevista  dall'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
settembre  1998, n.  360, deliberati  entro  il 31  marzo 1999  hanno
effetto dal 1 gennaio 1999.
  3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997,
n. 328, convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 novembre 1997,
n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.
  4.  Per  l'anno  1999 l'esercizio  provvisorio  e'  automaticamente
autorizzato sino al 30 aprile 1999.
 
          Riferimenti normativi
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
          legislativo 28 settembre  1998, n. 360  (Istituzione di una
          addizionale comunale all'IRPEF,  a    norma  dell'art.  48,
          comma  10,  della  legge    27 dicembre 1997, n. 449,  come
          modificato dall'art. 1, comma 10,   della legge  16  giugno
          1998, n. 191):
            "3.  I comuni possono deliberare, entro il 31 ottobre, la
          variazione dell'aliquota  dell'addizionale   da   applicare
          a    partire    dall'anno  successivo, con provvedimento da
          pubblicare entro trenta giorni nella Gazzetta    Ufficiale.
          La      variazione   non   puo'   eccedere complessivamente
          0,5   punti percentuali,  con  un    incremento  annuo  non
          superiore     a  0,2    punti  percentuali.    La  suddetta
          deliberazione puo' essere adottata   dai  comuni  anche  in
          mancanza del decreto di  cui al comma 2".
            - Si  riporta il testo  dell'art. 6 del decreto-legge  29
          settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti):
            "Art.  6        (Disposizioni  in materia di tasse per lo
          smaltimento dei rifiuti solidi  urbani interni). -       1.
          Il  comma  4-bis    dell'art.  2 del   decreto-legge     25
          novembre  1996,  n.   599,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge   24 gennaio 1997, n. 5,    e'  sostituito  dal
          seguente:  ''4-bis.  Le    disposizioni di cui all'art. 66,
          commi  1 e 2, del decreto  legislativo 15   novembre  1993,
          n.  507,    come sostituito dall'art. 3, comma  68, lettera
          f), della  legge  28    dicembre  1995,  n.    549,    sono
          abrogate    ferme    restando  per  il   1997  e   il  1998
          l'imponibilita'  delle  superfici  scoperte   operative   e
          l'esclusione   dal   tributo      delle   aree     scoperte
          pertinenziali od  accessorie a  locali tassabili''".