IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni all'afflusso  ed alla  circolazione stradale
nelle piccole isole dove si  trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato che ai  sensi del predetto articolo  spetta al Ministro
dei lavori  pubblici, sentite le  regioni e i comuni  interessati, la
facolta' di  vietare nei  mesi di  piu' intenso  movimento turistico,
l'afflusso  e   la  circolazione  nelle  piccole   isole  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera  della giunta municipale del comune  di Ischia in
data 16 febbraio 1999, n. 53;
  Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno
in data 25 febbraio 1999, n. 23;
  Vista la delibera della giunta  comunale del comune di Casamicciola
Terme in data 2 marzo 1999, n. 64;
  Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data
26 febbraio 1999, n. 51;
  Vista la  nota n. 5216  in data 11 settembre  1998 con la  quale si
chiedeva  al comune  di Barano  l'emissione della  delibera attuativa
dell'art. 8 del decreto legislativo n. 285/1992;
  Vista la  nota n. 5216  in data 11 settembre  1998 con la  quale si
chiedeva  al comune  di  Serrara Fontana  l'emissione della  delibera
attuativa dell'art. 8 del decreto legislativo n. 285/1992;
  Vista la  nota dell'azienda autonoma  di cura, soggiorno  e turismo
delle isole di Ischia e di Procida in data 26 ottobre 1998, n. 1452;
  Vista la delibera della giunta  regionale della Campania in data 29
ottobre 1998, n. 7217;
  Vista la nota  della prefettura di Napoli in data  27 gennaio 1999,
n. 14242/GAB;
  Ritenuto comunque  urgente ed indilazionabile adottare  i richiesti
provvedimenti restrittivi della circolazione  stradale per le ragioni
espresse  nei succitati  atti,  sulla base  delle proposte  formulate
dalla prefettura di Napoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal 27 marzo 1999 al 30 settembre 1999 sono vietati l'afflusso e la
circolazione  sull'isola di  Ischia,  comuni  di Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia,  Serra Fontana, Forio,  Ischia e Lacco  Ameno, degli
autoveicoli,  motoveicoli  e   ciclomotori,  appartenenti  a  persone
residente nel territorio della regione Campania.