IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge  7  marzo  1996, n.  108,  recante disposizioni  in
materia di  usura e, in  particolare, l'art. 2,  comma 1, in  base al
quale "il Ministro del tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni, di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per  imposte e tasse, riferito ad anno
degli  interessi   praticati  dalle   banche  e   dagli  intermediari
finanziari iscritti  negli elenchi  tenuti dall'Ufficio  italiano dei
cambi e  dalla Banca d'Italia ai  sensi degli articoli 106  e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto  il  proprio  decreto  del  22  settembre  1998,  recante  la
"classificazione delle operazioni  creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei  tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visto da ultimo il proprio decreto del 21 dicembre 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  304   del  31  dicembre  1998  e,  in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  il compito  di  procedere  per  il
trimestre 1 ottobre 1998-31 dicembre  1998 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali  medi praticati  dalle banche e  dagli intermediari
finanziari;
  Avute  presenti  le  "istruzioni   per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale medio  ai  sensi della  legge sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti  delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art.  107 del
decreto legislativo n. 385/1993  (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del  30 settembre 1998) e dall'Ufficio italiano  dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
  Visto l'art. 2  del decreto legislativo 24 giugno 1998,  n. 213, in
base  al quale  "a decorrere  dal 1  gennaio 1999  la Banca  d'Italia
determina periodicamente  un tasso  la cui misura  sostituisce quella
della  cessata  ragione  normale  dello sconto  (tasso  ufficiale  di
sconto) al  fine dell'applicazione  degli strumenti giuridici  che vi
facciano rinvio quale parametro di riferimento";
  Vista la  rilevazione dei valori  medi dei tassi  effettivi globali
segnalati   dalle  banche   e  dagli   intermediari  finanziari   con
riferimento al periodo 1 ottobre 1998-31 dicembre 1998 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I tassi  effettivi globali  medi, riferiti  ad anno,  praticati
dalle banche  e dagli  intermediari finanziari, determinati  ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre  1 ottobre  1998-31 dicembre  1998, sono  indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi non  sono  comprensivi  della commissione  di  massimo
scoperto   eventualmente  applicata.   La  percentuale   media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.