Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini 1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'arti colo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attivita' televisiva in ambito locale, comunicano, con finalita' ricognitive, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare. (( 3-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, )) (( per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, )) (( continua ad avvalersi, in conformita' agli accordi stipulati )) (( con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali )) (( e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva )) (( immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, )) (( comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi )) (( gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' le attivita' poste )) (( in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di )) (( intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi )) (( degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e )) (( successive modificazioni. )) (( 3-ter. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti )) (( ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione )) (( dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale )) (( e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla )) (( reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi )) (( dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle )) (( frequenze di radiodiffusione sonora che dovra' avvenire entro )) (( il 30 novembre 2000. ))
Riferimenti normativi: - La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive". - Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e' il seguente: "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate: a)-b) (omissis); c) il consiglio: 1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legisaltivi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni; 2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti; 3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvelendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; 4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12; 5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi; 6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; 7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento; 8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti; 9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato; 10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili; 11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; 12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario; 13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge; 14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita' non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti". - Il testo del comma 6 dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 e' il seguente: "6. Ad uno stesso soggetto a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni ne' autorizzazioni che consentano di irradiare piu' del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorita' puo' stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorita' puo' stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri: a) localizzazione comune degli impianti; b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale; c) segnali ricevibili senza disturbi; d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione; e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia; f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio; g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze". - Il testo del comma 17 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 e' il seguente: "17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita', in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorita'". - Il testo degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241/1990 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: "Art. 11. - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo". "Art. 15. - 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5". - La legge n. 122/1998 reca: "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive".