Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di quelle  modificate  o  richiamate nel  decreto,
trascritte  nelle note.  Restano  invariati il  valore e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
        Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
  1. E' consentita ai soggetti  legittimamente operanti alla data del
31 gennaio  1999, ai  sensi della  legge 30 aprile  1998, n.  122, la
prosecuzione  dell'esercizio  della   radiodiffusione  televisiva  in
ambito nazionale fino al rilascio  della concessione ovvero fino alla
reiezione della domanda e, comunque, non  oltre il 31 luglio 1999. Le
domande di  concessione devono  essere presentate al  Ministero delle
comunicazioni entro  il 31  maggio 1999. A  tal fine  il disciplinare
previsto dall'arti colo 1, comma 6, lettera c), n. 6), della legge 31
luglio 1997, n. 249, e' adottato  entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  2. E' consentita ai soggetti  legittimamente operanti alla data del
31 gennaio  1999, ai  sensi della  legge 30 aprile  1998, n.  122, la
prosecuzione  dell'esercizio  della   radiodiffusione  televisiva  in
ambito locale  fino al  rilascio della  concessione ovvero  fino alla
reiezione   della   domanda  e,   comunque,   non   oltre  sei   mesi
dall'integrazione   del  piano   di   assegnazione  delle   frequenze
televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere
presentate   al  Ministero   delle  comunicazioni   sulla  base   del
disciplinare  previsto dall'articolo  1, comma  6, lettera  c), della
legge 31  luglio 1997, n.  249, entro tre mesi  dall'integrazione del
predetto piano di assegnazione.
  3. L'Autorita'  per le garanzie nelle  comunicazioni integra, anche
in  riferimento   alle  ulteriori  risorse  da   assegnare  ai  sensi
dell'articolo 2, comma  6, della legge 31 luglio 1997,  n. 249, entro
il 30 giugno  1999, con l'indicazione del numero  delle emittenti che
possono  operare in  ciascun  ambito locale,  il  piano nazionale  di
assegnazione delle frequenze  televisive, approvato con deliberazione
30 ottobre  1998, n. 68,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n. 263
del  10  novembre  1998.  Ai  fini  della  predetta  integrazione,  i
soggetti, compresi  quelli legittimamente  operanti alla data  del 31
gennaio 1999,  sulla base  della legge  30 aprile  1998, n.  122, che
intendono  presentare domanda  per svolgere  attivita' televisiva  in
ambito locale,  comunicano, con finalita'  ricognitive, all'Autorita'
per le garanzie  nelle comunicazioni, entro trenta  giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale
nel quale intendono operare.
  ((    3-bis.    L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ))
(( per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza,        ))
(( continua ad avvalersi, in conformita' agli accordi stipulati    ))
(( con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali  ))
(( e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva  ))
(( immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1,  ))
(( comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi    ))
(( gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' le attivita' poste ))
(( in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di      ))
(( intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi     ))
(( degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e     ))
(( successive modificazioni.                                       ))
  (( 3-ter.   E' consentita ai  soggetti legittimamente operanti   ))
(( ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione    ))
(( dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale ))
(( e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla    ))
(( reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi           ))
(( dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle     ))
(( frequenze di radiodiffusione sonora che dovra' avvenire entro   ))
(( il 30 novembre 2000.                                            ))
 
          Riferimenti normativi:
            -  La legge  30 aprile 1998, n. 122, reca:  "Differimento
          di termini previsti dalla legge  31 luglio 1997, n.    249,
          relativi   all'Autorita'   per      le   garanzie     nelle
          comunicazioni,     nonche'  norme      in   materia      di
          programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive".
            -  Il testo  dell'art.  1,  comma 6,  lettera  c),  della
          legge   n.   249/1997   (Istituzione   dell'Autorita'   per
          le    garanzie    nelle comunicazioni   e      norme    sui
          sistemi   delle   telecomunicazioni  e radiotelevisivo), e'
          il seguente:
             "6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
             a)-b) (omissis);
             c) il consiglio:
            1)   segnala      al    Governo      l'opportunita'    di
          interventi,   anche legisaltivi,    in    relazione    alle
          innovazioni   tecnologiche   ed all'evoluzione,  sul  piano
          interno      ed     internazionale,  del     settore  delle
          comunicazioni;
            2) garantisce   l'applicazione delle norme    legislative
          sull'accesso   ai   mezzi   e   alle  infrastrutture     di
          comunicazione,  anche  attraverso  la  predisposizione   di
          specifici regolamenti;
            3)  promuove  ricerche e studi  in materia di innovazione
          tecnologica e   di    sviluppo    nel    settore      delle
          comunicazioni     e    dei    servizi  multimediali,  anche
          avvelendosi dell'Istituto superiore  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  che  viene    riordinato  in  "Istituto
          superiore  delle  comunicazioni      e   delle   tecnologie
          dell'informazione",    ai sensi dell'articolo 12, comma  1,
          lettera b), del   decreto-legge 1 dicembre  1993,  n.  487,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla    legge 29 gennaio
          1994, n. 71;
            4)  adotta  i  regolamenti  di  cui  al    comma  9  e  i
          provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;
            5)  adotta  le  disposizioni attuative del regolamento di
          cui all'art.  1, comma  2, del decreto-legge    23  ottobre
          1996,  n.   545, convertito, con modificazioni, dalla legge
          23  dicembre 1996, n. 650, sui criteri e   sulle  modalita'
          per   il     rilascio    delle      licenze    e      delle
          autorizzazioni   e   per   la determinazione  dei  relativi
          contributi, nonche'  il regolamento  sui criteri   e  sulle
          modalita'   di      rilascio   delle  concessioni  e  delle
          autorizzazioni  in  materia  radiotelevisiva   e   per   la
          determinazione dei relativi canoni e contributi;
            6)   propone   al      Ministero  delle  comunicazioni  i
          disciplinari per il rilascio  delle   concessioni  e  delle
          autorizzazioni    in  materia radiotelevisiva   sulla  base
          dei regolamenti  approvati dallo  stesso consiglio;
            7)  verifica    i  bilanci  ed    i  dati   relativi alle
          attivita'  ed alla proprieta'  dei soggetti  autorizzati  o
          concessionari  del     servizio  radiotelevisivo,   secondo
          modalita' stabilite con regolamento;
            8)    accerta la   effettiva   sussistenza di   posizioni
          dominanti  nel settore radiotelevisivo  e comunque  vietate
          ai sensi   della presente  legge  e  adotta  i  conseguenti
          provvedimenti;
            9)  assume  le    funzioni  e  le competenze assegnate al
          Garante per la radiffusione  e   l'editoria,   escluse   le
          funzioni   in  precedenza assegnate al Garante ai sensi del
          comma  1  dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
          che e' abrogato;
            10)  accerta  la  mancata   osservanza,  da  parte  della
          societa'  concessionaria   del   servizio   radiotelevisivo
          pubblico,  degli  indirizzi  formulati  dalla   Commissione
          parlamentare per l'indirizzo  generale e la  vigilanza  dei
          servizi  radiotelevisivi    ai  sensi  degli articoli 1 e 4
          della legge 14 aprile  1975,    n.  103,  e  richiede  alla
          concessionaria  stessa   l'attivazione   dei   procedimenti
          disciplinari    previsti    dai  contratti  di  lavoro  nei
          confronti dei dirigenti responsabili;
            11)    esprime,  entro    trenta giorni   dal ricevimento
          della relativa documentazione,   parere obbligatorio    sui
          provvedimenti,    riguardanti  operatori  del settore delle
          comunicazioni, predisposti dall'Autorita'  garante    della
          concorrenza   e   del   mercato   in   applicazione   degli
          articoli 2,  3, 4 e  6 della legge 10    ottobre  1990,  n.
          287;  decorso  tale  termine  i provvedimenti sono adottati
          anche in mancanza di detto parere;
            12)  entro    il 30   giugno di   ogni anno   presenta al
          Presidente del  Consiglio    dei    Ministri    per      la
          trasmissione  al  Parlamento  una relazione  sull'attivita'
          svolta    dall'Autorita' e   sui programmi   di lavoro;  la
          relazione  contiene,  fra  l'altro,   dati   e   rendiconti
          relativi  ai  settori  di  competenza,   in particolare per
          quanto attiene allo sviluppo   tecnologico,  alle  risorse,
          ai  redditi  e   ai capitali, alla diffusione potenziale ed
          effettiva,  agli ascolti e alle  letture  rilevate,    alla
          pluralita'    delle     opinioni   presenti   nel   sistema
          informativo, alle   partecipazioni incrociate tra    radio,
          televisione,  stampa  quotidiana, stampa periodica e  altri
          mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;
            13)  autorizza i   trasferimenti   di proprieta'    delle
          societa'      che  esercitano  l'attivita'  radiotelevisiva
          previsti dalla legge;
            14) esercita tutte le altre  funzioni e  poteri  previsti
          nella legge 14  novembre   1995,  n.  481,   nonche'  tutte
          le      altre   funzioni dell'Autorita' non   espressamente
          attribuite alla commissione  per le infrastrutture    e  le
          reti  e  alla commissione  per  i  servizi e  i prodotti".
            -  Il testo   del comma 6 dell'art. 2 della  citata legge
          n. 249/1997 e' il seguente:
            "6. Ad uno stesso soggetto a  soggetti controllati  da  o
          collegati  a  soggetti    i    quali    a    loro     volta
          controllino  altri  titolari  di concessione in    base  ai
          criteri  individuati  nella vigente normativa, non  possono
          essere  rilasciate  concessioni   ne' autorizzazioni    che
          consentano   di   irradiare     piu'  del  20  per    cento
          rispettivamente  delle  reti  televisive   o   radiofoniche
          analogiche   e   dei  programmi  televisivi  o  radiofonici
          numerici, in ambito  nazionale,    trasmessi  su  frequenze
          terrestri,  sulla  base  del  piano   delle  frequenze.  Al
          fine   di consentire  l'avvio  dei  mercati   nel  rispetto
          dei    principi    del  pluralismo  e  della   concorrenza,
          relativamente   ai  programmi  televisivi  o    radiofonici
          numerici   l'Autorita'   puo'   stabilire     un    periodo
          transitorio  nel    quale non   vengono applicati  i limiti
          previsti nel presente     comma.      L'Autorita'      puo'
          stabilire      per      l'emittenza radiofonica in   ambito
          nazionale una  percentuale maggiore al   20 per  cento  nel
          rispetto  dei principi del pluralismo  e della concorrenza.
          Nel    piano nazionale   di  assegnazione delle  frequenze,
          redatto  per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni
          e, al fine di tutelare le minoranze  linguistiche, d'intesa
          con  le regioni Valle  d'Aosta e Friuli-Venezia   Giulia  e
          con  le    province    autonome di   Trento e   di Bolzano,
          l'Autorita' fissa  il  numero delle  reti  e dei  programmi
          irradiabili    in    ambito     nazionale     e     locale,
          tenendo      conto  dell'evoluzione  tecnologica    e delle
          frequenze pianificate  secondo i seguenti criteri:
            a) localizzazione comune degli impianti;
            b)  parametri  radioelettrici stabiliti in modo  uniforme
          secondo  standard     internazionalmente      riconosciuti,
          tenendo    conto  di    un adeguato periodo transitorio per
          adeguare la situazione attuale;
            c) segnali ricevibili senza disturbi;
            d) riserve di frequenza per  la  diffusione  del  segnale
          radiofonico  e  televisivo con  tecnologia digitale  ed uso
          integrato  del satellite, del cavo e dei ponti  radio    su
          frequenze  terrestri per i collegamenti tra gli impianti di
          radiodiffusione;
            e) riserva in favore dell'emittenza  televisiva in ambito
          locale di un terzo dei canali irradiabili  per ogni  bacino
          di  utenza;  ulteriori  risorse  possono  essere  assegnate
          all'emittenza locale successivamente  alla  pianificazione.
          I  bacini    televisivi  sono di   norma coincidenti con il
          territorio  della  regione,  quelli  radiofonici   con   il
          territorio della provincia;
            f)   equivalenza,   nei   limiti   delle   compatibilita'
          tecniche,  in termini   di copertura   del    territorio  e
          comunque bilanciamento,  su tutte  le  emittenti in  ambito
          nazionale    e  locale,    dell'eventuale  insufficienza di
          frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
            g)    riserve    per    la    diffusione    dei    canali
          irradiabili   per  la diffusione del  segnale radiofonico e
          televisivo  di emittenti estere in favore  delle  minoranze
          linguistiche  riconosciute    e  per  emittenti  locali che
          trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze".
            - Il testo del comma 17  dell'art. 1 della  citata  legge
          n. 249/1997 e' il seguente:
            "17.   E'   istituito  il  ruolo organico  del  personale
          dipendente dell'Autorita' nel  limite  di  duecentosessanta
          unita'.  Alla  definitiva  determinazione    della   pianta
          organica  si   procede   con decreto   del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri    su  proposta del Ministro delle
          comunicazioni  di  concerto con  il  Ministro  del   tesoro
          e    con    il Ministro per la funzione pubblica, su parere
          conforme dell'Autorita', in base   alla  rilevazione    dei
          carichi  di    lavoro,  anche    mediante  il  ricorso alle
          procedure di  mobilita' previste dalla normativa vigente  e
          compatibilmente  con gli  stanziamenti ordinari di bilancio
          previsti per il funzionamento dell'Autorita'".
            - Il  testo degli articoli  11 e 15 della  legge 7 agosto
          1990, n.  241/1990 (nuove norme in materia  di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi) e' il seguente:
            "Art.  11.  -  1.  In   accoglimento  di  osservazioni  e
          proposte    presentate       a   norma       dell'art   10,
          l'amministrazione  procedente     puo'  concludere,   senza
          pregiudizio    dei  diritti dei terzi, e   in ogni caso nel
          perseguimento  del  pubblico  interesse,  accordi  con  gli
          interessati   al   fine      di  determinare  il  contenuto
          discrezionale del provvedimento finale  ovvero, nei    casi
          previsti  dalla legge,  in sostituzione  di questo.
            1-bis.  Al fine di favorire la  conclusione degli accordi
          di cui al comma 1, il  responsabile del  procedimento  puo'
          predisporre   un   calendario  di    incontri  cui  invita,
          separatamente    o  contestualmente,  il  destinatario  del
          provvedimento ed eventuali controinteressati.
            2.    Gli   accordi   di   cui    al   presente  articolo
          debbono  essere stipulati, a pena   di nullita',  per  atto
          scritto, salvo  che la legge disponga  altrimenti.  Ad essi
          si   applicano,  ove non  diversamente previsto, i principi
          del codice civile in materia  di obbligazioni  e  contratti
          in quanto compatibili.
            3.   Gli   accordi   sostitutivi   di provvedimenti  sono
          soggetti  ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
            4.  Per  sopravvenuti  motivi    di  pubblico   interesse
          l'amministrazione  recede    unilateralmente  dall'accordo,
          salvo l'obbligo  di provvedere alla  liquidazione   di   un
          indennizzo  in    relazione    agli    eventuali pregiudizi
          verificatisi in danno del privato.
            5.   Le   controversie   in   materia   di    formazione,
          conclusione    ed  esecuzione  degli  accordi    di  cui al
          presente    articolo  sono  riservate  alla   giurisdizione
          esclusiva del giudice amministrativo".
            "Art. 15. -  1. Anche al di fuori delle  ipotesi previste
          dall'art.  14, le  amministrazioni pubbliche possono sempre
          concludere  tra  loro  accordi    per     disciplinare   lo
          svolgimento  in   collaborazione  di attivita' di interesse
          comune.
            2.   Per   detti accordi   si    osservano,    in  quanto
          applicabili,   le disposizioni previste dall'art. 11, commi
          2, 3 e 5".
            -  La legge  n. 122/1998  reca: "Differimento  di termini
          previsti dalla legge  31 luglio   1997, n. 249,    relativi
          all'Autorita'    per  le garanzie    nelle   comunicazioni,
          nonche'    norme    in  materia    di programmazione  e  di
          interruzioni pubblicitarie televisive".