IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57// CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58 /CE che modifica la direttiva 94/57/CE; Visto l'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo che prevede la necessita' di determinare le modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: Art. 1. 1. Gli organismi di classifica che intendono richiedere il riconoscimento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 devono presentare apposita istanza in carta semplice al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo - Divisione X - Viale dell'Arte, 16, I - 00144 Roma-Eur. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve recare informazioni esaurienti ed essere corredata, in duplice copia, da documenti probatori, al fine di dimostrare la conformita' dell'organismo di classifica richiedente il riconoscimento ai requisiti di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. 3. Conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente, circa l'accoglimento o la reiezione della richiesta. 4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione notifica alla Commissione europea ed agli altri stati membri dell'Unione europea il provvedimento di riconoscimento di cui al comma 3, ovvero informa la Commissione stessa in merito alla reiezione della richiesta di riconoscimento.