IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto  legislativo 3 agosto 1998, n.  314, di attuazione
della direttiva 94/57// CE, relativa  alle disposizioni ed alle norme
comuni per  gli organi  che effettuano  le ispezioni  e le  visite di
controllo   delle  navi   e   per  le   pertinenti  attivita'   delle
amministrazioni marittime e della direttiva 97/58 /CE che modifica la
direttiva 94/57/CE;
  Visto l'art.  3, comma 2,  del sopracitato decreto  legislativo che
prevede   la  necessita'   di   determinare  le   modalita'  per   la
presentazione  delle istanze  di  riconoscimento  degli organismi  di
classifica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  organismi  di   classifica  che  intendono  richiedere  il
riconoscimento dell'amministrazione  ai sensi  dell'art. 3,  comma 2,
del  decreto legislativo  3  agosto 1998,  n.  314 devono  presentare
apposita istanza in carta semplice al Ministero dei trasporti e della
navigazione  - Direzione  generale della  navigazione e  del traffico
marittimo - Divisione X - Viale dell'Arte, 16, I - 00144 Roma-Eur.
  2. L'istanza di cui al  comma 1 deve recare informazioni esaurienti
ed essere  corredata, in  duplice copia,  da documenti  probatori, al
fine  di  dimostrare  la  conformita'  dell'organismo  di  classifica
richiedente il riconoscimento ai requisiti  di cui all'allegato 3 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
  3. Conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il termine
di centoventi giorni dal ricevimento  dell'istanza di cui al comma 1,
si esprime, sentito il  Ministero dell'ambiente, circa l'accoglimento
o la reiezione della richiesta.
  4. Il  Ministero dei  trasporti e  della navigazione  notifica alla
Commissione europea ed agli altri stati membri dell'Unione europea il
provvedimento di riconoscimento di cui  al comma 3, ovvero informa la
Commissione  stessa  in  merito  alla reiezione  della  richiesta  di
riconoscimento.