IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/ CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58 /CE che modifica la direttiva 94/57/CE; Visto l'art. 4, comma 6, del sopracitato decreto legislativo che prevede la necessita' di determinare le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa, nonche' di fissare il numero massimo di controllo delle navi di bandiera italiana in navigazione internazionale; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: Art. 1. 1. Gli organismi riconosciuti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 devono presentare, in duplice copia, apposita istanza in carta semplice al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo - Divisione X - Viale dell'Arte, 16, I - 00144 Roma-Eur. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata, in duplice copia, da: a) prove documentali del possesso dei requisiti di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314; b) testo in lingua italiana delle norme applicabili ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e i modelli di rapporto; c) elenco e struttura organizzativa delle sedi istituite presso l'ambito territoriale di ogni direzione marittima; d) dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'organismo riconosciuto, attestante l'esclusivita' del rapporto di lavoro con l'organismo riconosciuto degli ispettori incaricati dei controlli e dei responsabili delle strutture di cui alla lettera c); e) documentazione probatoria dell'istituzione di una rappresentanza dotata di personalita' giuridica nel territorio nazionale ed assoggettata alla giurisdizione del giudice nazionale; f) documentazione tecnica relativa alle dotazioni informatiche e telematiche di cui dispone l'organismo riconosciuto. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione informa il Ministero dell'ambiente in merito alle istanze pervenute al fine della susseguente autorizzazione al rilascio dei certificati previsti dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/1978) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti.