IL MINISTRO
                  DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto  legislativo 3 agosto 1998, n.  314, di attuazione
della direttiva 94/57/  CE, relativa alle disposizioni  ed alle norme
comuni per  gli organi  che effettuano  le ispezioni  e le  visite di
controllo   delle  navi   e   per  le   pertinenti  attivita'   delle
amministrazioni marittime e della direttiva 97/58 /CE che modifica la
direttiva 94/57/CE;
  Visto l'art.  4, comma 6,  del sopracitato decreto  legislativo che
prevede   la  necessita'   di   determinare  le   modalita'  per   la
presentazione  delle   istanze  di  autorizzazione  da   parte  degli
organismi riconosciuti e per  il rilascio dell'autorizzazione stessa,
nonche'  di fissare  il numero  massimo  di controllo  delle navi  di
bandiera italiana in navigazione internazionale;
  Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Gli   organismi    riconosciuti   che   intendono   richiedere
l'autorizzazione di cui  all'art. 4 del decreto  legislativo 3 agosto
1998, n. 314 devono presentare, in duplice copia, apposita istanza in
carta  semplice al  Ministero  dei trasporti  e  della navigazione  -
Direzione  generale  della navigazione  e  del  traffico marittimo  -
Divisione X - Viale dell'Arte, 16, I - 00144 Roma-Eur.
  2. L'istanza  di cui al comma  1 deve essere corredata,  in duplice
copia, da:
  a) prove documentali del possesso dei requisiti di cui all'allegato
3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  b) testo in  lingua italiana delle norme applicabili  ai fini dello
svolgimento  dei compiti  di  cui  all'art. 4,  comma  1 del  decreto
legislativo  3  agosto 1998,  n.  314,  le relative  interpretazioni,
regolamenti, istruzioni e i modelli di rapporto;
  c)  elenco e  struttura organizzativa  delle sedi  istituite presso
l'ambito territoriale di ogni direzione marittima;
  d)   dichiarazione,   sottoscritta    dal   rappresentante   legale
dell'organismo riconosciuto,  attestante l'esclusivita'  del rapporto
di lavoro con l'organismo riconosciuto degli ispettori incaricati dei
controlli e dei responsabili delle strutture di cui alla lettera c);
  e) documentazione probatoria dell'istituzione di una rappresentanza
dotata  di   personalita'  giuridica  nel  territorio   nazionale  ed
assoggettata alla giurisdizione del giudice nazionale;
  f) documentazione  tecnica relativa  alle dotazioni  informatiche e
telematiche di cui dispone l'organismo riconosciuto.
  3.  Il  Ministero dei  trasporti  e  della navigazione  informa  il
Ministero  dell'ambiente in  merito  alle istanze  pervenute al  fine
della susseguente autorizzazione al rilascio dei certificati previsti
dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi (Marpol 73/1978)  firmata a Londra nel 1973, emendata
con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre
1980, n.  662 e, per  quanto riguarda il  protocollo, con la  legge 4
giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e
successivi emendamenti.