IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 23 dicembre 1998, n. 886; Vista la nota della prefettura di Messina n. 460/13.2/Gab; Vista la nota n. 5216 in data 11 settembre 1998 con la quale si chiedeva alla regione siciliana l'emissione del parere di merito; Visto che l'istanza comunale di Lipari, trasmessa dalla prefettura di Messina con nota n. 460/13.2/Gab, e' pervenuta a questo Ministero in data 3 marzo; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso secondo il seguente calendario: dal 3 aprile al 31 ottobre 1999: divieto per le isole Alicudi, Stromboli e Panarea; dal 1 luglio al 30 settembre 1999: divieto per le isole Lipari, Vulcano e Filicudi.