IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Delegato per le aree urbane Roma Capitale, Giubileo 2000 Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente "Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in localita' al di fuori del Lazio"; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000; Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" e successive modificazioni; Vista la deliberazione n. 7/98, adottata in data 10 dicembre 1998 dalla commissione ex lege n. 270/97; Visto il parere n. 582 reso dalla Conferenza Stato Regioni, in data 29 dicembre 1998, sulle deliberazioni n. 7 e 8/98, in attuazione della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997; Ritenuto di prendere atto della richiesta di definanziamento totale degli interventi contraddistinti con il n. 6041 "INAIL 2000 prot. 7607 - AUSL Firenze" localizzato nel comune di Firenze e n. 6044, "INAIL 2000 prot. 7607 - AUSL Vaglia" localizzato nel comune di Vaglia, formulata dall'INAIL, attesa la particolare criticita' delle offerte della competente AUSL; Ritenuto di disporre il definanziamento parziale, in conformita' alla richiesta dell'INAIL dell'intervento rubricato con il n. 6049 "INAIL 2000 prot. 7764 -S. Valentino S.r.l." localizzato nel comune di Terni; Ritenuto di prendere atto, in conformita' della proposta dell'INAIL di cui alla nota del novembre 1998 e della ordinanza del Consiglio di Stato n. 1809 del 3 novembre 1998 con la quale e' stata accolta l'istanza di sospensiva sul ricorso proposto dalla Artel S.r.l. rubricato con n. 6058, avverso la mancata inclusione nel piano dell'intervento dalla medesima proposto, e conseguentemente di provvedere alla relativa inclusione nel Piano del detto intervento; Ritenuto di dover impartire ai soggetti titolari di interventi inclusi nel piano criteri uniformi per l'affidamento ai Provveditorati alle opere pubbliche delle funzioni di stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della legge n. 270/1997, attraverso l'individuazione delle modalita' di conferimento di dette funzioni, la specificazione delle attivita' delegabili ed il limite di spesa connesso a tale modulo operativo; Considerato che in data 8 ottobre 1998, nel corso della seduta, la commissione, come risulta dal relativo verbale, in ordine alle problematiche connesse alle numerose richieste di frazionamento di interventi inclusi nel Piano, ha impartito all'ufficio un principio generale d'indirizzo alla stregua del quale vanno ritenuti ammissibili i frazionamenti delle attivita' di cantiere, purche' affidate con procedure ad evidenza pubblica, laddove la somma complessiva dei relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU; Ritenuto che, rispetto al citato principio generale, eventuale deroga alle modalita' di appalto ad evidenza pubblica puo' essere ammessa per frazionamenti e affidamenti a trattativa privata formalizzati da parte dei soggetti religiosi prima del 24 luglio 1998, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli "Indirizzi attuativi del Piano", in quanto solo in quella data tali soggetti hanno acclarato la propria appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con il conseguente obbligo di osservanza di talune disposizioni della citata legge; Ritenuto pertanto necessario definire i termini attuativi ed interpretativi del citato principio generale, nonche' di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi; Decreta: 1. Sono definanziati totalmente su richiesta dell'INAIL e contestualmente cancellati dal Piano gli interventi: n. 6041 "INAIL 2000 prot. 7607" - Firenze - L. 13.000.000.000; n. 6044 "INAIL 2000 prot. 7607" - Vaglia - L. 39.000.000.000. 2. E' definanziato parzialmente, in conformita' alla richiesta dell'INAIL, l'intervento n. 6049, il cui stanziamento e' ridotto da L. 43.000.000.000 a L. 10.200.000.000 - Terni. 3, E' incluso nel piano l'intervento n. 6058 "INAIL-Giubileo 2000" prot. 7487 Artel societa' immobiliare a r.l., localizzato in Montesilvano (Pescara). Importo Termini lett. c) Termini lett. d) 34.000.000.000 20 gennaio 1998 31 ottobre 1999 4. I soggetti beneficiari inclusi nel piano che intendono affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, punto 1 della legge n. 270/1997, la funzione di stazione appaltante al Provveditorato regionale alle opere pubbliche territorialmente competente, sono tenuti a stipulare apposito atto convenzionale nel quale devono essere espressamente indicate: le attivita' tipiche del regolamento di cui al regio decreto n. 350/1895 per l'esecuzione di opere pubbliche, con esclusione dell'attivita' di Alta Sorveglianza che puo' essere prevista per i soli lavori affidati in concessione ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni; l'onere e le modalita' di pagamento delle prestazioni. Tale onere a carico dei soggetti beneficiari derivante dalla stipula dell'anzidetta convenzione non puo' superare l'importo delle somme gia' individuate nel mod. "A" per progettazione, rilievi, studi, sondaggi ed altre spese tecniche. Tale onere deve essere, comunque, contenuto nel limite massimo del 10% (dieci per cento) del costo complessivo dell'intervento, qualora le funzioni delegate comprendano tutte le fasi realizzative tipiche delle opere pubbliche previste dal regolamento di cui al regio decreto n. 350/1985. Qualora l'atto convenzionale preveda l'affidamento al Provveditorato di parziali attivita', il relativo onere a carico dei soggetti beneficiari dovra' essere proporzionalmente definito in relazione all'entita' della prestazione. 5. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati, qualora i relativi lavori siano funzionalmente autonomi e debbano essere realizzati su immobili separati assicurando completa autonomia tra i cantieri. La richiesta di frazionamento e' sottoposta alle determinazioni della commissione per le conseguenti variazioni di piano. I soggetti attuatori applicano per ogni sub- intervento le procedure di affidamento corrispondenti al relativo importo dei lavori. 6. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati per motivate particolari modalita' organizzative del cantiere, finalizzate ad accelerare l'esecuzione delle opere, o per specifiche caratteristiche tecniche delle lavorazioni da eseguire. La richiesta di frazionamento e' esaminata e valutata dall'Ufficio di Roma Capitale e Grandi Eventi per la verifica di ammissibilita'. I soggetti attuatori applicano comunque per ogni subintervento le procedure di affidamento ad evidenza pubblica laddove la somma dei relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU; 7. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati qualora la proposta derivi da motivazioni di carattere finanziario che comportano la necessita' di individuare le rispettive opere di riferimento per singolo finanziamento o di diversificare i tempi di appalto in relazione sia alla disponibilita' che alla modalita' di erogazione. La richiesta di frazionamento e' esaminata e valutata dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per la verifica di ammissibilita'. I soggetti attuatori applicano, comunque, le procedure di affidamento ad evidenza pubblica per tutti i subinterventi, laddove la somma dei relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU, con esclusione dell'eventuale quota di cofinanziamento gia' impegnata a seguito dell'intervenuto affidamento; 8. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati con eventuale affidamento a trattava privata dei subinterventi da parte dei soggetti religiosi, qualora sia la suddivisione che l'affidamento dei lavori siano anteriori al 24 luglio 1998. L'Ufficio Roma Capitale e Grandi eventi, sulla base della specifica documentazione accerta la motivazione tecnica e la data dell'avvenuto affidamento. La richiesta di frazionamento e' sottoposta alla commissione per le determinazioni di competenza. 9. Dopo il punto 5 della "Normativa di riferimento per l'attuazione degli interventi inclusi nel Piano", di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 giugno 1998 e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente punto 6: "Per i lavori il cui costo di realizzazione sia superiore a 5.000.000 di ECU, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono a nominare una commissione di collaudo, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i lavori di importo inferiore a 5.000.000 di ECU e superiore a l.000.000 di ECU, in luogo della commissione di collaudo viene, di norma, nominato un singolo collaudatore; per i lavori di importo inferiore 1.000.000 di ECU, che non rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 28, comma 7, della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori". Roma, 27 gennaio 1999 Il Ministro: Micheli Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1999 Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 115