IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                     Delegato per le aree urbane
                    Roma Capitale, Giubileo 2000
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  settembre  1997,  concernente
"Criteri per  la selezione delle  richieste di inserimento  nel piano
degli interventi di  interesse nazionale relativi a  mete storiche di
percorsi   giubilari  e   di  pellegrinaggi   ed  a   mete  religiose
tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in
localita' al di fuori del Lazio";
  Visti i decreti  del Presidente del Consiglio dei  Ministri in data
19 dicembre 1997  ed in data 17 marzo 1998  afferenti la costituzione
della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
5 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n.  263 del 10  novembre 1998 con il  quale al Ministro  dei lavori
pubblici sono state  delegate le funzioni in materia  di aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo del 2000;
  Visto il  decreto ministeriale  n. 155/RC in  data 21  aprile 1998,
recante:  "Approvazione  del  Piano  degli  interventi  di  interesse
nazionale relativi a percorsi  giubilari e pellegrinaggi in localita'
al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;
  Vista la deliberazione  n. 7/98, adottata in data  10 dicembre 1998
dalla commissione ex lege n. 270/97;
  Visto il parere n. 582 reso dalla Conferenza Stato Regioni, in data
29  dicembre 1998,  sulle deliberazioni  n. 7  e 8/98,  in attuazione
della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997;
  Ritenuto di prendere atto della richiesta di definanziamento totale
degli interventi  contraddistinti con  il n.  6041 "INAIL  2000 prot.
7607 -  AUSL Firenze" localizzato  nel comune  di Firenze e  n. 6044,
"INAIL  2000 prot.  7607 -  AUSL  Vaglia" localizzato  nel comune  di
Vaglia, formulata dall'INAIL, attesa  la particolare criticita' delle
offerte della competente AUSL;
  Ritenuto di  disporre il  definanziamento parziale,  in conformita'
alla richiesta  dell'INAIL dell'intervento  rubricato con il  n. 6049
"INAIL 2000 prot.  7764 -S. Valentino S.r.l."  localizzato nel comune
di Terni;
  Ritenuto di prendere atto, in conformita' della proposta dell'INAIL
di cui alla nota del novembre 1998 e della ordinanza del Consiglio di
Stato  n. 1809  del 3  novembre 1998  con la  quale e'  stata accolta
l'istanza  di  sospensiva sul  ricorso  proposto  dalla Artel  S.r.l.
rubricato  con  n. 6058,  avverso  la  mancata inclusione  nel  piano
dell'intervento  dalla  medesima   proposto,  e  conseguentemente  di
provvedere alla relativa inclusione nel Piano del detto intervento;
  Ritenuto  di dover  impartire  ai soggetti  titolari di  interventi
inclusi   nel   piano   criteri   uniformi   per   l'affidamento   ai
Provveditorati  alle  opere  pubbliche  delle  funzioni  di  stazione
appaltante ai  sensi e per  gli effetti  dell'art. 4, comma  1, della
legge  n. 270/1997,  attraverso l'individuazione  delle modalita'  di
conferimento  di dette  funzioni, la  specificazione delle  attivita'
delegabili ed il limite di spesa connesso a tale modulo operativo;
  Considerato che in data 8 ottobre  1998, nel corso della seduta, la
commissione,  come  risulta  dal  relativo verbale,  in  ordine  alle
problematiche connesse  alle numerose  richieste di  frazionamento di
interventi inclusi  nel Piano, ha impartito  all'ufficio un principio
generale   d'indirizzo  alla   stregua  del   quale  vanno   ritenuti
ammissibili  i frazionamenti  delle  attivita'  di cantiere,  purche'
affidate  con  procedure  ad  evidenza  pubblica,  laddove  la  somma
complessiva  dei relativi  importi  sia superiore  alla  soglia di  1
milione di ECU;
  Ritenuto  che, rispetto  al  citato  principio generale,  eventuale
deroga alle  modalita' di  appalto ad  evidenza pubblica  puo' essere
ammessa  per   frazionamenti  e  affidamenti  a   trattativa  privata
formalizzati  da parte  dei soggetti  religiosi prima  del 24  luglio
1998,  data  della  pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  degli
"Indirizzi attuativi del  Piano", in quanto solo in  quella data tali
soggetti hanno  acclarato la propria appartenenza  alla categoria dei
soggetti  di cui  all'art.  2, comma  2, lettera  c)  della legge  n.
109/1994 e  successive modifiche ed integrazioni,  con il conseguente
obbligo di osservanza di talune disposizioni della citata legge;
  Ritenuto  pertanto  necessario  definire  i  termini  attuativi  ed
interpretativi del citato principio generale, nonche' di apportare le
necessarie modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi;
                              Decreta:
  1.  Sono   definanziati  totalmente   su  richiesta   dell'INAIL  e
contestualmente cancellati dal Piano gli interventi:
  n. 6041 "INAIL 2000 prot. 7607" - Firenze - L. 13.000.000.000;
  n. 6044 "INAIL 2000 prot. 7607" - Vaglia - L. 39.000.000.000.
  2.  E' definanziato  parzialmente,  in  conformita' alla  richiesta
dell'INAIL, l'intervento n.  6049, il cui stanziamento  e' ridotto da
L. 43.000.000.000 a L. 10.200.000.000 - Terni.
  3, E' incluso nel piano  l'intervento n. 6058 "INAIL-Giubileo 2000"
prot.  7487  Artel  societa'   immobiliare  a  r.l.,  localizzato  in
Montesilvano (Pescara).
    Importo            Termini lett. c)           Termini lett. d)
 34.000.000.000       20 gennaio 1998             31 ottobre 1999
  4. I soggetti beneficiari inclusi nel piano che intendono affidare,
ai  sensi e  per gli  effetti  dell'art. 4,  punto 1  della legge  n.
270/1997,  la  funzione  di  stazione  appaltante  al  Provveditorato
regionale  alle  opere  pubbliche territorialmente  competente,  sono
tenuti  a  stipulare apposito  atto  convenzionale  nel quale  devono
essere espressamente indicate:
  le attivita'  tipiche del  regolamento di cui  al regio  decreto n.
350/1895  per   l'esecuzione  di  opere  pubbliche,   con  esclusione
dell'attivita' di  Alta Sorveglianza che  puo' essere prevista  per i
soli lavori affidati  in concessione ai sensi dell'art.  19, comma 2,
della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni;
  l'onere e le modalita' di pagamento delle prestazioni. Tale onere a
carico   dei    soggetti   beneficiari   derivante    dalla   stipula
dell'anzidetta convenzione  non puo'  superare l'importo  delle somme
gia'  individuate nel  mod.  "A" per  progettazione, rilievi,  studi,
sondaggi ed altre  spese tecniche. Tale onere  deve essere, comunque,
contenuto  nel limite  massimo del  10% (dieci  per cento)  del costo
complessivo dell'intervento, qualora le funzioni delegate comprendano
tutte le fasi realizzative tipiche delle opere pubbliche previste dal
regolamento  di cui  al  regio decreto  n.  350/1985. Qualora  l'atto
convenzionale  preveda l'affidamento  al  Provveditorato di  parziali
attivita', il relativo onere a carico dei soggetti beneficiari dovra'
essere  proporzionalmente  definito  in relazione  all'entita'  della
prestazione.
  5.  Gli interventi  inclusi  nel piano  possono essere  frazionati,
qualora  i relativi  lavori siano  funzionalmente autonomi  e debbano
essere realizzati su immobili separati assicurando completa autonomia
tra  i cantieri.  La richiesta  di frazionamento  e' sottoposta  alle
determinazioni  della commissione  per le  conseguenti variazioni  di
piano. I  soggetti attuatori  applicano per  ogni sub-  intervento le
procedure  di  affidamento  corrispondenti al  relativo  importo  dei
lavori.
  6. Gli interventi  inclusi nel piano possono  essere frazionati per
motivate   particolari   modalita'    organizzative   del   cantiere,
finalizzate ad accelerare l'esecuzione  delle opere, o per specifiche
caratteristiche tecniche delle lavorazioni  da eseguire. La richiesta
di  frazionamento  e'  esaminata  e  valutata  dall'Ufficio  di  Roma
Capitale  e  Grandi  Eventi  per la  verifica  di  ammissibilita'.  I
soggetti  attuatori  applicano  comunque per  ogni  subintervento  le
procedure di  affidamento ad evidenza  pubblica laddove la  somma dei
relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU;
  7.  Gli  interventi inclusi  nel  piano  possono essere  frazionati
qualora la  proposta derivi  da motivazioni di  carattere finanziario
che comportano  la necessita' di  individuare le rispettive  opere di
riferimento per singolo  finanziamento o di diversificare  i tempi di
appalto in  relazione sia alla  disponibilita' che alla  modalita' di
erogazione.  La richiesta  di frazionamento  e' esaminata  e valutata
dall'Ufficio  Roma  Capitale  e  Grandi Eventi  per  la  verifica  di
ammissibilita'.   I  soggetti   attuatori  applicano,   comunque,  le
procedure   di  affidamento   ad  evidenza   pubblica  per   tutti  i
subinterventi, laddove  la somma  dei relativi importi  sia superiore
alla soglia di 1 milione  di ECU, con esclusione dell'eventuale quota
di   cofinanziamento  gia'   impegnata  a   seguito  dell'intervenuto
affidamento;
  8. Gli interventi  inclusi nel piano possono  essere frazionati con
eventuale affidamento  a trattava privata dei  subinterventi da parte
dei soggetti religiosi, qualora sia la suddivisione che l'affidamento
dei lavori siano anteriori al 24 luglio 1998. L'Ufficio Roma Capitale
e Grandi eventi, sulla base della specifica documentazione accerta la
motivazione tecnica e la data dell'avvenuto affidamento. La richiesta
di frazionamento e' sottoposta alla commissione per le determinazioni
di competenza.
  9. Dopo il punto 5 della "Normativa di riferimento per l'attuazione
degli  interventi  inclusi nel  Piano",  di  cui all'allegato  A  del
decreto del  Presidente del  Consiglio dei Ministri  2 giugno  1998 e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente punto 6:
  "Per  i  lavori il  cui  costo  di  realizzazione sia  superiore  a
5.000.000 di ECU, le amministrazioni  aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori provvedono a nominare una commissione di
collaudo, ai sensi dell'art. 28  della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed  integrazioni. Per i  lavori di importo  inferiore a
5.000.000  di ECU  e superiore  a l.000.000  di ECU,  in luogo  della
commissione  di  collaudo  viene,   di  norma,  nominato  un  singolo
collaudatore; per i lavori di importo inferiore 1.000.000 di ECU, che
non rientrino  nelle fattispecie di  cui all'art. 28, comma  7, della
citata legge  n. 109/1994 e successive  modificazioni, il certificato
di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione emesso dal
direttore dei lavori".
    Roma, 27 gennaio 1999
                                                 Il Ministro: Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 115