IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile 1997, che modifica il citato regolamento (CE) n. 2847/93; Visto il regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio del 12 aprile 1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso (thunnus thynnus) nella Comunita'; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il "Piano per razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima", e successive modifiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 165 e alla legge 21 maggio 1998, n. 164; Considerato che l'art. 6 del regolamento (CE) n. 2847/93 prevede l'istituzione di un giornale di bordo per le specie soggette a totale ammissibile di catture, quale misura obbligatoria per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri; Visto il regolamento (CE) n. 65/98 del Consiglio del 19 dicembre 1997 che stabilisce il totale ammissibile delle catture del tonno rosso per il 1998 con relativa distribuzione fra gli stati membri; Considerato che l'art. 8 del regolamento (CE) n. 2847/93 prevede, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutta superiore a 10 metri, anche una dichiarazione allo sbarco sui quantitativi catturati; Considerata l'opportunita' di semplificare le procedure di dichiarazione statistica relative al tonno rosso, unificando i modelli previsti dalla normativa sopra citata a tale scopo; Sentiti la Commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno espresso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto maggiore di 10 metri che effettuano catture di tonno rosso (thunnus thynnus) sono obbligati alla tenuta di un quaderno di bordo sul quale devono essere indicati i quantitativi catturati e presenti a bordo, la data e il luogo di tali catture, nonche' il tipo di attrezzi da pesca utilizzati, compilando il modello GBT, allegato al presente decreto (allegato A). 2. Il quaderno di cui al comma 1 e' esibito, a richiesta, agli organi addetti alla vigilanza sulla pesca.