IL DIRETTORE GENERALE
                   della pesca e dell'acquacoltura
  Visto il regolamento  (CE) n. 2847/93 del Consiglio  del 12 ottobre
1993, che  istituisce un regime di  controllo applicabile nell'ambito
della politica comune della pesca;
  Visto il  regolamento (CE)  n. 686/97 del  Consiglio del  14 aprile
1997, che modifica il citato regolamento (CE) n. 2847/93;
  Visto il  regolamento (CE)  n. 858/94 del  Consiglio del  12 aprile
1994, che  istituisce un regime di  registrazione statistica relativo
al tonno rosso (thunnus thynnus) nella Comunita';
  Vista la legge  17 febbraio 1982, n. 41, concernente  il "Piano per
razionalizzazione e lo sviluppo  della pesca marittima", e successive
modifiche di cui alla legge 10 febbraio  1992, n. 165 e alla legge 21
maggio 1998, n. 164;
  Considerato che  l'art. 6 del  regolamento (CE) n.  2847/93 prevede
l'istituzione di un giornale di bordo per le specie soggette a totale
ammissibile di catture, quale misura obbligatoria per le imbarcazioni
di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri;
  Visto il  regolamento (CE) n.  65/98 del Consiglio del  19 dicembre
1997 che  stabilisce il  totale ammissibile  delle catture  del tonno
rosso per il 1998 con relativa distribuzione fra gli stati membri;
  Considerato che l'art.  8 del regolamento (CE)  n. 2847/93 prevede,
per le  imbarcazioni di lunghezza  fuori tutta superiore a  10 metri,
anche una dichiarazione allo sbarco sui quantitativi catturati;
  Considerata   l'opportunita'  di   semplificare  le   procedure  di
dichiarazione  statistica  relative  al  tonno  rosso,  unificando  i
modelli previsti dalla normativa sopra citata a tale scopo;
  Sentiti la Commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare,
che,  nella  seduta  del  13  gennaio  1999,  hanno  espresso  parere
favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto
maggiore di 10  metri che effettuano catture di  tonno rosso (thunnus
thynnus) sono obbligati alla tenuta di un quaderno di bordo sul quale
devono essere indicati  i quantitativi catturati e  presenti a bordo,
la data e  il luogo di tali  catture, nonche' il tipo  di attrezzi da
pesca  utilizzati, compilando  il modello  GBT, allegato  al presente
decreto (allegato A).
  2. Il  quaderno di  cui al  comma 1 e'  esibito, a  richiesta, agli
organi addetti alla vigilanza sulla pesca.