IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 125; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 che ha disciplinato la pesca del novellame da allevamento e in particolare l'art. 1 che stabilisce i periodi di esercizio di tale attivita'; Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale pesca marittima che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno reso all'unanimita' parere favorevole alla modifica dei periodi di esercizio della raccolta del novellame di mitili (cozze) e vongole veraci destinati all'allevamento, secondo le indicazioni del gruppo di lavoro istituito, su parere dei medesimi organi consultivi, con decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del 10 novembre 1998; Decreta: Art. 1. 1. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 agosto 1996, nelle premesse citato, sono sostituite dalla seguente disposizione: "c) nel corso dell'intero anno con esclusione del periodo dal 15 giugno al 15 settembre per il novellame di mitili (cozze) e il novellame di vongole veraci". Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 gennaio 1999 Il direttore generale: Ambrosio Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 21