IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914; Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44; Visto il decreto del presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58; Visto il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; Visto l'art. 3, comma 2-bis, del decretolegge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, nella parte in cui dispone che, ai fini della determinazione della base da valere per il calcolo delle pensioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) aventi decorrenza a partire dal 1 gennaio 1988, siano prese in considerazione le retribuzioni del quinquennio precedente tale data entro il limite pari al doppio dei massimali annui in vigore nel suddetto quinquennio; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 11, comma 39, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, con effetto dal 1 luglio 1994, le pensioni a carico dell'Istituto medesimo siano rivalutate secondo criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta detratti gli importi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; Considerato doversi intervenire per riequilibrare i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore al l gennaio 1988 con quelli a decorrenza successiva; Valutata la deliberazione del 23 dicembre 1998, con cui il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) - nel rivedere le proprie deliberazioni del 27 dicembre 1993 e del 4 marzo 1994, in relazione ai cui contenuti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non aveva ritenuto sussistere la richiesta compatibilita' con le condizioni finanziarie della gestione - ha formalizzato nuove proposte improntate a linee di contenimento della spesa previdenziale in un quadro di compatibilita' con i requisiti finanziari della gestione interessata; Sentita la Federazione nazionale dei dirigenti di aziende industriali; Ritenuto potersi accogliere la proposta di rivalutazione dei trattamenti pensionistici in questione quale risulta dai contenuti della richiamata deliberazione del 23 dicembre 1998; Decreta: Articolo unico 1. Con effetto dal 1 luglio 1994, le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1988, sono rivalutate, con le modificazioni indicate al comma 3, mediante una maggiorazione ottenuta con l'applicazione di un coefficiente, definito al comma 2, su un importo pari alla differenza fra: a) l'85% dell'ammontare massimo erogabile al 1 gennaio 1994 della pensione avente decorrenza 1 gennaio 1988 e b) il trattamento massimo erogabile al 30 giugno 1994 ai beneficiari della presente rivalutazione. Ogni trattamento e' calcolato all'eta' di pensionamento di cui all'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58. 2. Il coefficiente - denominato coefficiente di commisurazione iniziale - da applicare sull'importo di cui al comma 1, e' pari al rapporto tra la misura della pensione spettante alla data di decorrenza o di riliquidazione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58, e il trattamento massimo di pensione liquidabile alla stessa data all'eta' del pensionamento di cui al comma 1, con un massimo pari all'unita'. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra l'anno 1973 e l'anno 1978 il coefficiente di commisurazione iniziale, cosi' come sopra definito, e' rapportato, per la sua componente retributiva, agli indici correttivi indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1998 la rivalutazione e' corrisposta in un'unica soluzione applicando una riduzione del 78% sulla maggiorazione indicata al comma 1. 4. La pensione derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 non puo' comunque essere superiore all'85% dell'ammontare massimo erogabile al 1 gennalo 1994 della pensione avente decorrenza 1 gennaio 1988. 5. I miglioramenti disposti dal presente articolo si applicano alle pensioni ai superstiti in misura ridotta secondo le corrispondenti aliquote di determinazione delle pensioni stesse. 6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 1999 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bassolino Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica Ciampi