IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n.
914;
  Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44;
  Visto il decreto del presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n.
58;
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
  Visto l'art. 3, comma 2-bis,  del decretolegge 22 dicembre 1990, n.
409, convertito, con modificazioni, dalla  legge 27 febbraio 1991, n.
59,  nella parte  in cui  dispone che,  ai fini  della determinazione
della  base da  valere per  il calcolo  delle pensioni  dell'Istituto
nazionale  di  previdenza  per  i dirigenti  di  aziende  industriali
(INPDAI) aventi decorrenza a partire  dal 1 gennaio 1988, siano prese
in  considerazione le  retribuzioni del  quinquennio precedente  tale
data entro il limite pari al doppio dei massimali annui in vigore nel
suddetto quinquennio;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 11, comma 39,
prevede che, con  decreto del Ministro del lavoro  e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  su  proposta dell'Istituto  nazionale  di
previdenza per  i dirigenti di aziende  industriali (INPDAI), sentite
le  organizzazioni   sindacali  maggiormente   rappresentative  della
categoria interessata, con  effetto dal 1 luglio 1994,  le pensioni a
carico  dell'Istituto  medesimo   siano  rivalutate  secondo  criteri
compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta
una  volta detratti  gli importi  di cui  all'art. 12,  comma 1,  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Considerato  doversi intervenire  per  riequilibrare i  trattamenti
pensionistici  aventi  decorrenza anteriore  al  l  gennaio 1988  con
quelli a decorrenza successiva;
  Valutata  la  deliberazione  del  23  dicembre  1998,  con  cui  il
consiglio  di amministrazione  dell'Istituto nazionale  di previdenza
per i  dirigenti di  aziende industriali (INPDAI)  - nel  rivedere le
proprie deliberazioni  del 27 dicembre  1993 e  del 4 marzo  1994, in
relazione ai cui contenuti il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con  il Ministero del tesoro, del  bilancio e della
programmazione economica, non aveva  ritenuto sussistere la richiesta
compatibilita'  con le  condizioni  finanziarie della  gestione -  ha
formalizzato nuove proposte improntate  a linee di contenimento della
spesa previdenziale  in un quadro  di compatibilita' con  i requisiti
finanziari della gestione interessata;
  Sentita  la   Federazione  nazionale   dei  dirigenti   di  aziende
industriali;
  Ritenuto  potersi  accogliere  la  proposta  di  rivalutazione  dei
trattamenti pensionistici  in questione  quale risulta  dai contenuti
della richiamata deliberazione del 23 dicembre 1998;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Con   effetto  dal  1   luglio  1994,  le  pensioni   a  carico
dell'Istituto  nazionale di  previdenza  per i  dirigenti di  aziende
industriali (INPDAI), aventi decorrenza  anteriore al 1 gennaio 1988,
sono rivalutate, con  le modificazioni indicate al  comma 3, mediante
una  maggiorazione ottenuta  con l'applicazione  di un  coefficiente,
definito al comma 2, su un importo pari alla differenza fra: a) l'85%
dell'ammontare  massimo erogabile  al 1  gennaio 1994  della pensione
avente  decorrenza  1  gennaio  1988  e  b)  il  trattamento  massimo
erogabile   al  30   giugno  1994   ai  beneficiari   della  presente
rivalutazione.   Ogni   trattamento    e'   calcolato   all'eta'   di
pensionamento  di  cui  all'art.  1, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58.
  2.  Il coefficiente  -  denominato  coefficiente di  commisurazione
iniziale -  da applicare sull'importo di  cui al comma 1,  e' pari al
rapporto  tra  la  misura  della  pensione  spettante  alla  data  di
decorrenza o di  riliquidazione ai sensi dell'art. 2  del decreto del
Presidente della Repubblica  8 gennaio 1976, n. 58,  e il trattamento
massimo  di  pensione  liquidabile  alla  stessa  data  all'eta'  del
pensionamento di cui al comma 1,  con un massimo pari all'unita'. Per
le pensioni aventi decorrenza compresa  tra l'anno 1973 e l'anno 1978
il  coefficiente   di  commisurazione  iniziale,  cosi'   come  sopra
definito,  e' rapportato,  per  la sua  componente retributiva,  agli
indici  correttivi  indicati  nell'allegata tabella  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.
  3.  Per  il periodo  dal  1  luglio 1994  al  31  dicembre 1998  la
rivalutazione  e' corrisposta  in un'unica  soluzione applicando  una
riduzione del 78% sulla maggiorazione indicata al comma 1.
  4. La pensione derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 non puo'
comunque essere superiore all'85% dell'ammontare massimo erogabile al
1 gennalo 1994 della pensione avente decorrenza 1 gennaio 1988.
  5. I miglioramenti disposti dal presente articolo si applicano alle
pensioni ai  superstiti in  misura ridotta secondo  le corrispondenti
aliquote di determinazione delle pensioni stesse.
  6. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 febbraio 1999
                                             Il Ministro del lavoro
                                           e della previdenza sociale
                                                    Bassolino
Il Ministro del tesoro del bilancio
 e della programmazione economica
            Ciampi