IL MINISTRO
                       PER LE POLICHE AGRICOLE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista la legge  25 maggio 1970, n. 364, che  istituisce il Fondo di
solidarieta'  nazionale  in  agricoltura,  per  i  danni  causati  da
calamita' naturali o da avversita' atmosferiche eccezionali;
  Visto  il decreto  ministeriale  10 agosto  1970, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20  agosto 1970, con il quale, ai sensi
del secondo comma  dell'art. 13 della legge n.  364/1970, i parametri
di  resa   in  alcole  delle   mele  e  delle  pere   destinate  alla
distillazione sono stati determinati:
    a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale;
    b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale.
  Visti l'art.  9 della legge  15 ottobre 1981,  n. 590, e  l'art. 3,
comma  2, lettera  g),  della legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  che
prevedono   compensi   integrativi   a  favore   delle   associazioni
riconosciute  dei  produttori   ortofrutticoli  e  delle  cooperative
frutticole, singole  o consorziate,  che procedono  all'ammasso delle
pomacee  non commercializzabili  a causa  di avversita'  atmosferiche
verificatesi nelle  aziende degli  associati, avviando  tali prodotti
alla distillazione;
  Visto l'art.  2, comma 151, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
che ha fissato  l'aliquota della accisa sull'alcole  in L. 1.249.600,
per ettolitro anidro;
  Ritenuto di rideterminare la misura del contributo da corrispondere
ai  produttori di  mele e  di  pere che  procedono all'ammasso  delle
pomacee non  commercializzabili, a causa di  avversita' atmosferiche,
ed avviate alla distillazione;
  Atteso che il valore del  contributo per chilogrammo di prodotto si
ricava  moltiplicando il  30%  dell'imposta di  fabbricazione per  il
parametro di resa in alcole;
  Viste le richieste delle categorie interessate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I parametri di resa in  alcole delle pomacee non commercializzabili
a seguito  di avvesita'  atmosferiche ed avviate  alla distillazione,
restano determinati in:
    a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale;
    b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale.