IL MINISTRO PER LE POLICHE AGRICOLE di concerto con IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura, per i danni causati da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche eccezionali; Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 20 agosto 1970, con il quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge n. 364/1970, i parametri di resa in alcole delle mele e delle pere destinate alla distillazione sono stati determinati: a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale; b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale. Visti l'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e l'art. 3, comma 2, lettera g), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che prevedono compensi integrativi a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a causa di avversita' atmosferiche verificatesi nelle aziende degli associati, avviando tali prodotti alla distillazione; Visto l'art. 2, comma 151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha fissato l'aliquota della accisa sull'alcole in L. 1.249.600, per ettolitro anidro; Ritenuto di rideterminare la misura del contributo da corrispondere ai produttori di mele e di pere che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili, a causa di avversita' atmosferiche, ed avviate alla distillazione; Atteso che il valore del contributo per chilogrammo di prodotto si ricava moltiplicando il 30% dell'imposta di fabbricazione per il parametro di resa in alcole; Viste le richieste delle categorie interessate; Decreta: Art. 1. I parametri di resa in alcole delle pomacee non commercializzabili a seguito di avvesita' atmosferiche ed avviate alla distillazione, restano determinati in: a) per le mele: in litri 4,5 per ciascun quintale; b) per le pere: in litri 3,5 per ciascun quintale.