IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto  l'articolo  62-bis  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero  delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore
in relazione ai vari settori economici;
Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  che
stabilisce  che  i  soggetti  che  hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'art. 53,  comma  1,
ad  esclusione  di  quelli  indicati alla lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   o   compensi   derivanti
dall'esercizio  di  arti  e  professioni di ammontare non superiore a
lire  dieci  miliardi  sono  tenuti  a  fornire   all'amministrazione
finanziaria   i   dati  contabili  ed  extracontabili  necessari  per
l'elaborazione degli studi di settore;
Visto il proprio decreto 3 luglio 1997, concernente l'approvazione di
questionari  per  gli  studi  di  settore   relativi   ad   attivita'
imprenditoriali  nel  settore  delle  manifatture,  dei  servizi, del
commercio e ad attivita' professionali;
Visto l'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua
le modalita' di utilizzazione degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
Considerato   che   a  seguito  delle  analisi  e  delle  valutazioni
effettuate,  allo  stato,   sulla   base   dei   dati   in   possesso
dell'Amministrazione   finanziaria   sono   emerse   cause   di   non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il proprio decreto  10  novembre  1998,  che  ha  istituito  la
Commissione  di  esperti  prevista dall'articolo   10, comma 7, della
legge n. 146 del 1998;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti;
Ritenuto di dover provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                               Art. 1
                (Approvazione degli studi di settore)
1. Sono  approvati, in base all'articolo 62-bis del decreto legge  30
agosto  1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993 n. 427, gli studi  di  settore  relativi  alle  seguenti
attivita' economiche nel settore delle manifatture:
a) Studio di settore SD 01 A         codici di attivita'  15.84.0;
                                      15.52.0; 15.82.0;
b) Studio di settore SD 01 B         codici di attivita'  15.81.2;
c) Studio di settore SD 02 U         codici di attivita'  15.85.0;
d) Studio di settore SD 03 U         codici di attivita'  15.61.1;
                                      15.61.2;
e) Studio di settore SD 04 A         codici di attivita'  26.70.2;
f) Studio di settore SD 04 B         codici di attivita'  14.11.1;
                                      14.11.2; 14.13.0;
g) Studio di settore SD 04 D         codici di attivita'  14.12.1;
                                      14.12.2; 14.22.0; 14.50.1;
                                      14.50.3;
h) Studio di settore SD 04 E         codici di attivita'  26.70.1;
                                      26.70.3;
i) Studio di settore SD 08 U         codici di attivita'  19.30.1;
                                      19.30.2; 19.30.3;
j) Studio di settore SD 09 A         codici di attivita'  36.11.1;
                                      36.12.2; 36.13.0; 36.14.1;
                                      36.14.2;
k) Studio di settore SD 09 B         codici di attivita'  36.11.2;
l) Studio di settore SD 10 A         codici di attivita'  17.11.0;
                                      17.14.0; 17.21.0;
m) Studio di settore SD 10 B         codici di attivita'  17.40.1;
n) Studio di settore SD 12 U         codici di attivita'  15.81.1.
2.  Gli  elementi  necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e
dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1
sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica,  delle
tabelle  dei  coefficienti  nonche'  della  lista delle variabili per
l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
1,  per lo studio di settore SD 01 A;
2,  per lo studio di settore SD 01 B;
3,  per lo studio di settore SD 02 U;
4,  per lo studio di settore SD 03 U;
5,  per lo studio di settore SD 04 A;
6,  per lo studio di settore SD 04 B;
7,  per lo studio di settore SD 04 D;
8,  per lo studio di settore SD 04 E;
9,  per lo studio di settore SD 08 U;
10,  per lo studio di settore SD 09 A;
11,  per lo studio di settore SD 09 B;
12,  per lo studio di settore SD 10 A;
13,  per lo studio di settore SD 10 B;
14,  per lo studio di settore SD 12 U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio  di  settore  segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto  ai  valori  minimi  e  massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si  applicano ai contribuenti che svolgono in
maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, fermo  restando
il  disposto  dell'articolo 2. In caso di esercizio di piu' attivita'
d'impresa ,  per  le  quali  non  e'  stata  tenuta  la  contabilita'
separata,  per  attivita'  prevalente si intende quella da cui deriva
nel periodo d'imposta la maggiore entita' dei ricavi.
5. Gli studi di  settore  approvati  con  il  presente  decreto  sono
utilizzabili  a  partire  dagli accertamenti relativi al   periodo di
imposta 1998.