Avvertenza:
  Il titolo del  presente decreto e' stato sostituito  dalla legge di
conversione con quello soprariportato.
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
  La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e'
sostituita  dalla   seguente:  "Durata  dell'ufficio.   Conferma.  ((
Ulteriore nomina )) ".
  2.  All'articolo 7  della  legge  21 novembre  1991,  n. 374,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis.  Per la  conferma non e' richiesto  il requisito del limite
massimo di eta'  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  e).
Tuttavia l'esercizio  delle funzioni non puo'  essere protratto oltre
il settantacinquesimo anno di eta'.";
  b-bis)  (( al comma 2, le parole: "Fermo restando il limite di eta'
di cui al comma 1," sono soppresse. ))
 
          Riferimenti normativi:
            - Il  testo vigente dell'art.  7 della  legge 21 novembre
          1991, n.  374, cosi' recita:
            "Art.   7  (Durata  dell'ufficio.  Conferma:    Ulteriore
          nomina). -  1.  Il  magistrato  onorario  che  esercita  le
          funzioni  di giudice di pace dura in carica quattro anni e,
          al termine, puo' essere confermato una sola  volta  per  un
          uguale periodo.
            1-bis.    Per  la conferma non e'  richiesto il requisito
          del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5,  comma  1,
          lettera  e).  Tuttavia  l'esercizio delle funzioni non puo'
          essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
            2.  Una    ulteriore  nomina  non    e' consentita se non
          decorsi  quattro  anni  dalla   cessazione   del   predetto
          incarico".
            -  La    lettera e) del  comma 1 dell'art.  5 della legge
          21 novembre 1991,  n. 374  (Istituzione   del giudice    di
          pace),  come    sostituita dall'art. 9 del  decreto-legge 7
          ottobre  1994,  n.     571,  convertito   in   legge,   con
          modificazioni,  dalla legge  6 dicembre 1994, n. 673, cosi'
          recita:
            1.  Per la  nomina  a giudice  di pace  sono  richiesti i
          seguenti requisiti:
             a)-d) (omissis);
            e) avere eta' non inferiore a 30   e non superiore  a  70
          anni,  ovvero  non   superiore   a 70   anni   senza  alcun
          limite  minino di  eta'  se procuratori legali o notai".