IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  11 ottobre  1986, n.  713, modificata  con decreto
legislativo 10 settembre  1991, n. 300, e con  decreto legislativo 24
aprile 1997, n.  126, recante norme per  l'attuazione delle direttive
della Comunita' economica  europea sulla produzione e  la vendita dei
cosmetici;
  Visto, in particolare, l'art. 2,  comma 6, della predetta legge, il
quale  stabilisce che  gli  elenchi  e le  prescrizioni  di cui  agli
allegati  della  stessa sono  aggiornati,  tenuto  conto anche  delle
direttive  dell'Unione  europea,  con   decreto  del  Ministro  della
sanita', di concerto con il  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visti i  decreti ministeriali 24  gennaio 1987, n. 91,  24 novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16  luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2
agosto  1995,   2  settembre  1996   e  24  luglio   1997  pubblicati
rispettivamente nel supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n.
65 del  19 marzo 1987, nel  supplemento ordinario n. 3  alla Gazzetta
Ufficiale n.  303 del  30 dicembre 1987,  nella Gazzetta  Ufficiale -
serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 58  del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale
-  serie generale  -  n.  255 del  31  ottobre  1990, nella  Gazzetta
Ufficiale  - serie  generale -  n. 299  del 21  dicembre 1991,  nella
Gazzetta Ufficiale  - serie  generale -  n. 28  del 4  febbraio 1993,
nella Gazzetta  Ufficiale -  serie generale  - n.  177 del  30 luglio
1993,  nella Gazzetta  Ufficiale  - serie  generale -  n.  37 del  15
febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del
28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale - n. 213
dell'11 settembre 1996 e nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 233 del 6 ottobre 1997, con i quali si e' provveduto ad aggiornare
gli  elenchi allegati  alla legge  n. 713/1986,  anche in  attuazione
delle direttive  della Commissione della Comunita'  economica europea
numeri  85/391/CEE, 86/179/CEE,  86/199/CEE, 87/137/CEE,  88/233/CEE,
89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92 /8/CEE, 92/86/ CEE, 93/47/CEE,
94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE e 97/1/CE;
  Visto  il  decreto ministeriale  8  maggio  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  ulteriormente gli  allegati
della legge citata in attuazione delle direttive 97/45/CE e 98/16/CE,
adottate  dalla Commissione  dell'Unione  europea rispettivamente  in
data 14 luglio 1997 e in data 5 marzo 1998;
  Visto il  parere espresso dall'Istituto  superiore di sanita'  il 5
giugno 1998, con nota prot. 22133/TOC.12-Chf;
  Visto il  parere espresso  in data 26  novembre 1998  dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 4761;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Agli  allegati della legge  11 ottobre 1986, n.  713, modificata
dal  decreto legislativo  10 settembre  1991, n.  300, e  dal decreto
legislativo  24 aprile  1997,  n. 126,  sono  apportate le  modifiche
previste dagli articoli seguenti.