IL DIRETTORE CENTRALE
                         PER LA RISCOSSIONE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente  della Republica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione dei tributi e di altre  entrate dello Stato ed altri enti
pubblici;
  Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'istanza  prodotta in data 26  giugno 1998, con la  quale la
ditta Leoncini Antonio,  con sede in Greccio ha chiesto,  ex art. 19,
terzo comma, la  rateazione per il pagamento di  un carico tributario
relativo  ad  imposte  dirette  afferente  l'anno  di  imposta  1991,
iscritto nei ruoli posti in  riscossione alla scadenza di aprile 1998
per il  complessivo importo di  L. 44.521.000 adducendo  di trovarsi,
allo stato attuale, nell'impossibilita'  di corrispondere il predetto
importo;
  Visto   il  decreto   direttoriale  del   1  luglio   1997,  numero
1/5441/U.D.G., con il quale il  direttore centrale per la riscossione
e' stato  delegato ad adottare  i provvedimenti di rateazione  di cui
all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 602;
  Considerato che la direzione regionale  delle entrate per il Lazio,
tenuto  anche  conto  dell'avviso   espresso  dagli  organi  all'uopo
interpellati, ha  manifestato parere favorevole alla  concessione del
richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la
necessita' di salvaguardare i  livelli occcupazionali e di assicurare
e  mantenere  il  proseguimento   delle  attivita'  produttive  della
menzionata ditta;
  Considerato che  il pagamento immediato aggraverebbe  la situazione
economicofinanziaria  del  contribuente  con  ripercussioni  negative
anche sull'occupazione dei propri dipendenti;
  Considerato,  inoltre, che  per effetto  dello sgravio  ottenuto in
data 29 settembre 1998 e del versamento di un acconto di L. 5.199.400
l'ammontare residuo dovuto e' pari a L. 20.797.600;
  Ritenuto,  quindi, che  la richiesta  rientra nelle  previsioni del
terzo  comma dell'art.  19 del  citato decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602, che consente  di poter accordare la rateazione dei
tributi  erariali   iscritti  nei  ruoli  speciali   e  straordinari,
allorquando   sussiste  la   necessita'   di   mantenere  i   livelli
occupazionali  e  di  assicurare  il  proseguimento  delle  attivita'
produttive;
                              Decreta:
  La  riscossione  del residuo  carico  tributario  di L.  20.797.600
dovuto dalla  ditta Leoncini  Antonio e' ripartito  in cinque  rate a
decorrere dalla  scadenza di  febbraio 1999 con  l'applicazione degli
interessi  previsti dall'art.  21  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  La  sezione  staccata  di  Rieti nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa',  ai sensi  del citato  art. 21  del decreto  del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602, e provvedera', altresi',
a  tutti gli  adempimenti  di propria  competenza  che si  rendessero
necessari.
  Il mancato pagamento  di due ratei consecutivi  determinera' per il
contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.
  L'agevolazione in argomento sara' revocata, con successivo decreto,
ove  vengano a  cessare  i  presupposti in  base  ai  quali e'  stata
concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 gennaio 1999
                                        Il direttore centrale: Befera