IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per le politiche di sviluppo
                             e di coesione
  Visto l'art.  20, comma 1,  della legge 11  marzo 1988, n.  67, che
autorizza le  regioni e le province  autonome di Trento e  Bolzano al
finanziamento di  interventi in materia di  ristrutturazione edilizia
sanitaria e  di ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni  di mutuo da effettuare  nel limite del
95% della spesa ammissibile risultante  dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e  con gli istituti e aziende di credito
all'uopo abilitati;
  Visto l'art. 4, comma 7,  della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il quale  stabilisce  che  gli  oneri derivanti  dai  mutui
contratti per  l'edilizia sanitaria, ai  sensi del predetto  art. 20,
sono  a carico  del Fondo  sanitario nazionale  di conto  capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il decreto  del  Ministro  del tesoro,  di  concerto con  il
Ministro della  sanita' del 5  dicembre 1991, integrato  e modificato
dai decreti interministeriali del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993,
con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui
e i rimborsi dei relativi  oneri di ammortamento e preammortamento di
cui alla predetta legge n. 67/1988;
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale in data 7 gennaio
1998;
  Vista la  nota n. 03362  del 17 dicembre  1998 e relativo  ruolo n.
09221 con la quale la Cassa  depositi e prestiti ha chiesto, ai sensi
del decreto  ministeriale sopracitato, il pagamento  di L. 2.461.871,
quali interessi  di preammortamento  sui mutui della  stessa concessi
alla regione Sicilia, per gli  interventi previsti dall'art. 20 della
legge n. 67/1988, da corrispondersi entro il 31 gennaio 1999;
  Vista  la  legge  di  bilancio   23  dicembre  1998,  n.  454,  per
l'esercizio 1999;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 30  dicembre  1998 recante  la
ripartizione in  capitoli delle unita' previsionali  di base relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ai
fini di gestione e rendicontazione;
  Considerato  che,  in  applicazione  delle  succitate  disposizioni
legislative  a valere  sull'unita'  previsionale di  base 8.2.1.5.  -
Edilizia  sanitaria,  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
e'  stato istituito  il capitolo  7416,  con uno  stanziamento di  L.
290.000.000.000 sia in termini di competenza che di cassa;
  Ritenuto pertanto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita'
del capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione economica,  per il
1999,  la  somma   complessiva  di  L.  2.461.871   e  provvedere  al
contemporaneo pagamento  della predetta  somma, a favore  della Cassa
depositi e prestiti, a  valere sulla competenza dell'anno finanziario
1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma complessiva  di L. 2.461.871 e' impegnata, per  il 1999, a
favore della  Cassa depositi e prestiti  per le esigenze di  cui alle
premesse.