IL DIRETTORE GENERALE
            del Dipartimento per le politiche di sviluppo
                            e di coesione
  Visto l'art. 9  della legge 16 maggio 1978, n.  281, istitutivo del
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art.  3, comma 1,  della legge  n. 158/1990, con  il quale,
viene stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il sopracitato fondo
e'  costituito  da una  quota  fissa,  pari  a quella  assegnata  per
l'esercizio  1990, e  da una  quota variabile  determinata con  legge
finanziaria  comprendente  gli  stanziamenti annuali  previsti  dalle
leggi di settore;
  Vista la legge  24 marzo 1989, n. 122, recante  norme in materia di
parcheggi  in particolare  gli articoli  3 e  6 che  disciplinano gli
interventi rispettivamente, per la generalita' dei comuni e quelli ad
alta tensione di traffico;
  Visto  l'art.  12, comma  1,  della  legge  n. 537/1993  -  recante
interventi correttivi di finanza pubblica  - il quale stabilisce, fra
l'altro, che gli interventi in materia di parcheggi, ex lege 24 marzo
1989,  n. 122,  s'intendono  di competenza  regionale  ed i  relativi
finanziamenti confluiscono, dal 1  gennaio 1994, previa riduzione del
15 per  cento, nella richiamata  quota variabile, di cui  all'art. 3,
comma 1, della legge n. 158/1990;
  Visto, inoltre, l'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, con il
quale viene stabilito che la Conferenza Statoregione indica i criteri
di  riparto  degli  stanziamenti  confluiti nel  fondo  regionale  di
sviluppo;
  Vista la  legge di  bilancio n.  454 del 23  dicembre 1998,  per il
1999;
  Visti  i  criteri  direttivi  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e
Bolzano emanati nella seduta del  24 novembre 1994, in particolare le
allegate  tabelle 1)  e 3)  rispettivamente, relative  alle quote  da
devolvere per le finalita' di cui agli articoli 3 e 6 dell'ex lege n.
122/1989;
  Visto,  in  particolare,  il   punto  5)  dei  sopracitati  criteri
direttivi il  quale stabilisce  che le  delibere di  approvazione dei
programmi   regionali   costituiscono   titolo  necessario   per   il
trasferimento delle somme da ammettere  a contributo entro il residuo
limite di stanziamento di competenza;
  Visto l'art. 3,  comma 1, della legge n. 549/1995  - recante misure
di razionalizzazione  della finanza  pubblica - il  quale stabilisce,
tra l'altro, che  a decorrere dall'anno 1996  cessano i finanziamenti
in  favore   delle  regioni  a  statuto   ordinario,  previsti  dalle
disposizioni di cui  alla tabella B allegata alla legge,  fra i quali
quelli previsti dall'art. 12 della legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni (confluenze);
  Vista  la  nota  n.  200/556/1.9.30 del  16  febbraio  1995,  della
Presidenza del  Consiglio dei Ministri,  con la quale si  comunica il
venir  meno del  congelamento delle  quote spettanti  alle regioni  a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;
  Ritenuto di dover provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a
favore delle regioni a statuto  speciale e delle province autonome di
Trento e Bolzano, ed autorizzare il trasferimento delle quote ammesse
a contributo indicate  nelle sopracitate tabelle 1) e  3) dei criteri
direttivi, con  eccezione della regione Friuli-Venezia  Giulia per la
quale si e'  tenuto conto della delibera  regionale, di rimodulazione
del  programma  a  completamento delle  annualita',  trasmessa  dalla
segreteria della Conferenza  Statoregioni con nota prot.  n. 2465 del
20 maggio 1998;
  Visti gli articoli 5, comma 3, della legge n. 386/1989 e l'art. 12,
comma 1,  del decreto legislativo  n. 263/1992, i  quali stabiliscono
che  per  l'erogazione  dei  finanziamenti a  favore  delle  province
autonome  di Trento  e  Bolzano  a valere  su  leggi  di settore  "si
prescinde  da qualunque  adempimento  previsto"  dalle leggi  stesse,
anche se le disposizioni  non sono espressamente richiamate, pertanto
si autorizza il trasferimento delle intere quote spettanti;
  Considerato che lo stanziamento per il  1999 e' stato ridotto di L.
815.000, le quote spettanti sono state proporzionalmente ridotte;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   somma  complessiva   di  L.   52.490.000.000,  relativa   allo
stanziamento  1999, e'  impegnata a  favore delle  regioni a  statuto
speciale  e delle  province  autonome  di Trento  e  Bolzano, per  le
finalita' esposte in premessa, secondo  le quote a fianco di ciascuna
di seguito indicate:
                                                    (Importi in lire)
   REGIONI        Spettanze art. 3   Spettanze art. 6       Totale
     ___                ___               ___                ___
Valle d'Aosta        804.575.950          ___             804.575.950
P. A. di Trento    1.490.836.900          ___           1.490.836.900
F. V. Giulia       3.184.475.210      2.975.000.000     6.159.475.210
Sicilia            8.544.943.320     24.480.000.000    33.024.943.320
Sardegna           3.569.848.900      5.780.000.000     9.349.848.900
P. A. di Bolzano   1.660.319.720          ___           1.660.319.720
                  ______________     ______________    ______________
     Totale       19.255.000.000     33.235.000.000    52.490.000.000