IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, - come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, - concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro del lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 18 gennaio 1999, n. 28; Vista la comunicazione dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 25 marzo 1999, n. 0281; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 26 gennaio 1999, n. 14242/GAB; Vista la nota della regione Campania in data 14 dicembre 1998, n. 7860; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 3 aprile 1999 al 30 settembre 1999 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;