IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art.  8 del decreto legislativo  30 aprile 1992, n.  285, -
come modificato con decreto legislativo  10 settembre 1993, n. 360, -
concernente  limitazioni all'afflusso  ed alla  circolazione stradale
nelle piccole isole dove si  trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato che ai sensi del  predetto articolo compete al Ministro
del lavori pubblici,  sentite le regioni ed i  comuni interessati, la
facolta' di  vietare nei  mesi di  piu' intenso  movimento turistico,
l'afflusso e  la circolazione di  veicoli appartenenti a  persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la  delibera della giunta  municipale di Procida  (Napoli) in
data 18 gennaio 1999, n. 28;
  Vista la  comunicazione dell'Azienda autonoma di  cura, soggiorno e
turismo delle isole di Ischia e di  Procida in data 25 marzo 1999, n.
0281;
  Vista la nota  della prefettura di Napoli in data  26 gennaio 1999,
n. 14242/GAB;
  Vista la nota  della regione Campania in data 14  dicembre 1998, n.
7860;
  Ritenuto opportuno  adottare i richiesti  provvedimenti restrittivi
della  circolazione stradale  per le  ragioni espresse  nei succitati
atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal 3 aprile 1999 al 30 settembre 1999 sono vietati l'afflusso e la
circolazione  sull'isola  di  Procida  (Napoli),  degli  autoveicoli,
motoveicoli e  ciclomotori, appartenenti a persone  non facenti parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola;