IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera b), e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituiti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni limitrofi; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate e le relative circoscrizioni territoriali; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4 -bis, lettera e), dell'art. 17, introdotto dall'art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che la definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale e' effettuata con decreti ministeriali di natura non regolamentare; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che a sua volta richiama l'art. 17, comma 4 -bis, della legge n. 400 del 1988; Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei dirigenti generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale; Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici delle entrate; Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 1998, con il quale e' stata disposta l'attivazione degli uffici delle entrate di Prato, limitatamente allo svolgimento delle attivita' necessarie per la realizzazione della loro organizzazione interna e per la predisposizione dei servizi logistici occorrenti ad assicurare la piena funzionalita' degli uffici stessi; Vista la proposta formulata dalla direzione regionale delle entrate per la Toscana in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Prato; Ritenuta la necessita' di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformita' a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro e consentano ai contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza; Ritenuto altresi' che, in relazione alla peculiarita' delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali; Considerato che all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Prato, capoluogo di provincia di recente istituzione, verranno contestualmente soppressi, oltre al secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Firenze, anche gli uffici delle imposte dirette e del registro operanti a Prato; Considerato che la circoscrizione di questi ultimi due uffici comprende anche il comune di Calenzano ma che detto comune, facendo parte della provincia di Firenze e non di quella di Prato, e' ricompreso nella circoscrizione degli uffici delle entrate di Firenze; Ritenuto che, per problemi di ordine logistico, non e' ancora possibile disporre l'avvio degli uffici delle entrate di Firenze, sicche', nelle more della loro attivazione, e' necessario estendere la competenza degli uffici delle imposte dirette e del registro di tale sede anche ai soggetti domiciliati nel comune di Calenzano; Decreta: Art. 1. Competenza territoriale degli uffici delle entrate di Prato 1. Nel comune di Prato hanno sede due uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale e' specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.