IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la legge  29  ottobre 1991,  n. 358,  recante  norme per  la
ristrutturazione  del  Ministero  delle finanze,  ed  in  particolare
l'art. 7,  commi 10,  lettera b), e  11, che  prevedono l'istituzione
degli uffici delle entrate;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze, ed in  particolare l'art. 41, che disciplina
i compiti e  le attribuzioni degli uffici  delle entrate, stabilendo,
fra  l'altro,  che  nei  comuni a  maggior  sviluppo  demografico  ed
economico  possono  essere  istituiti  uffici delle  entrate  a  base
circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni
limitrofi;
  Visto il decreto ministeriale 21  dicembre 1996, n. 700, recante il
regolamento  per l'individuazione  degli uffici  dell'amministrazione
finanziaria di livello dirigenziale  non generale, nel quale vengono,
tra  l'altro, individuati  gli  uffici delle  entrate  e le  relative
circoscrizioni territoriali;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 4
-bis, lettera  e), dell'art.  17, introdotto  dall'art. 13,  comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede che la definizione
dei  compiti degli  uffici dirigenziali  di livello  non generale  e'
effettuata con decreti ministeriali di natura non regolamentare;
  Visto l'art.  6, comma 2, del  decreto legislativo n. 29  del 1993,
cosi' come  modificato dall'art. 5  del decreto legislativo  31 marzo
1998, n. 80, che a sua volta  richiama l'art. 17, comma 4 -bis, della
legge n. 400 del 1988;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del 1993, cosi' come sostituito  dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998, n. 80,  che individua  tra le funzioni  dei dirigenti
generali anche  l'adozione di atti relativi  all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
  Considerato  che tra  gli atti  riguardanti l'organizzazione  degli
uffici  di livello  dirigenziale non  generale devono  ricomprendersi
anche quelli volti a definire la competenza territoriale degli uffici
delle entrate;
  Visto il  decreto direttoriale  29 dicembre 1998,  con il  quale e'
stata  disposta l'attivazione  degli uffici  delle entrate  di Prato,
limitatamente  allo svolgimento  delle  attivita'  necessarie per  la
realizzazione   della   loro   organizzazione  interna   e   per   la
predisposizione  dei servizi  logistici occorrenti  ad assicurare  la
piena funzionalita' degli uffici stessi;
  Vista la proposta formulata dalla direzione regionale delle entrate
per  la  Toscana  in  ordine  alla  determinazione  della  competenza
territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Prato;
  Ritenuta la  necessita' di  determinare la  competenza territoriale
degli  uffici circoscrizionali  secondo  criteri  che assicurino,  in
conformita' a quanto  previsto dall'art. 41, comma  5, primo periodo,
del citato decreto  del Presidente della Repubblica n.  287 del 1992,
un'omogenea  ripartizione  dei  carichi  di lavoro  e  consentano  ai
contribuenti di raggiungere agevolmente l'ufficio di competenza;
  Ritenuto  altresi'  che,  in   relazione  alla  peculiarita'  delle
problematiche  connesse alla  ripartizione delle  competenze fra  gli
uffici  delle entrate  a base  circoscrizionale, si  rende necessario
determinare, per talune  tipologie di atti e per  la fase transitoria
di  passaggio  dai  vecchi  ai nuovi  uffici,  criteri  di  carattere
generale  per   la  determinazione  della  competenza   degli  uffici
circoscrizionali;
  Considerato  che  all'attivazione  dell'ufficio  delle  entrate  di
Prato,  capoluogo  di  provincia  di  recente  istituzione,  verranno
contestualmente soppressi, oltre al  secondo ufficio dell'imposta sul
valore aggiunto di Firenze, anche  gli uffici delle imposte dirette e
del registro operanti a Prato;
  Considerato  che  la circoscrizione  di  questi  ultimi due  uffici
comprende anche il  comune di Calenzano ma che  detto comune, facendo
parte  della provincia  di  Firenze  e non  di  quella  di Prato,  e'
ricompreso  nella  circoscrizione  degli   uffici  delle  entrate  di
Firenze;
  Ritenuto  che, per  problemi  di ordine  logistico,  non e'  ancora
possibile  disporre l'avvio  degli uffici  delle entrate  di Firenze,
sicche', nelle  more della loro attivazione,  e' necessario estendere
la competenza  degli uffici delle  imposte dirette e del  registro di
tale sede anche ai soggetti domiciliati nel comune di Calenzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Competenza territoriale
                 degli uffici delle entrate di Prato
  1. Nel comune  di Prato hanno sede due uffici  delle entrate a base
circoscrizionale,  la  cui  competenza  territoriale  e'  specificata
nell'unita  tabella che  costituisce  parte  integrante del  presente
decreto.