IL DIRIGENTE
capodella  sezione amministrativa  del  Comitato  nazionale per  la
  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine  e delle
  indicazioni geografiche tipiche dei vini  e   responsabile  del
  procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica 3  marzo 1966 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di produzione;
  Visti i decreti  del Presidente della Repubblica 1  agosto 1983, l8
novembre 1987  e 5  dicembre 1990  con i  quali sono  state apportate
alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
  Visto   il  decreto   dirigenziale  28   ottobre  1996   contenente
modificazione  al   disciplinare  di   produzione  del   vino  D.O.C.
"Frascati";
  Visto  il   decreto  dirigenziale   26  novembre   1996  contenente
integrazione al predetto decreto;
  Visto  il   decreto  dirigenziale   13  novembre   1997  contenente
modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
  Visto  il ricorso  n. 806/1997  proposto dall'Unione  italiana vini
inteso ad ottenere l'annullamento del decreto dirigenziale 28 ottobre
1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
266  del  13   novembre  1996  ,  nella  parte  in   cui  si  dispone
l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata;
  Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione  2-ter  n.  763/99,  che ha  annullato  il  predetto  decreto
dirigenziale  di modifica  del  disciplinare di  produzione del  vino
D.O.C. "Frascati",  nella parte in cui  si dispone l'imbottigliamento
obbligatorio  in  zona  delimitata  rilevando  che  l'emanazione  del
provvedimento impugnato e' avvenuto in presenza "di eccesso di potere
per carenza di istruttoria";
  Considerato che  l'art. 4 del  citato decreto del  Presidente della
Repubblica 20  aprile 1994,  n. 348 concernente  la procedura  per il
riconoscimento delle  denominazioni di  origine e  l'approvazione dei
disciplinari di  produzione, prevede che le  denominazioni di origine
controllata  e le  denominazioni di  origine controllata  e garantita
vengono  riconosciute  o modificate  ed  i  relativi disciplinari  di
produzione vengono  approvati o modificati con  decreto del dirigente
responsabile del procedimento;
  Ritenuto  di  doversi provvedere  alla  emanazione  del decreto  di
annullamento, nella parte in qua, del decreto dirigenziale 28 ottobre
1996, in ottemperanza della sentenza sopra indicata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  ottemperanza   della  sentenza  del   tribunale  amministrativo
regionale del  Lazio sez.  II-ter n.  763/99, e'  annullato l'obbligo
dell'imbottigliamento  in zona  delimitata  previsto  all'art. 5  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
del vino  "Frascati", nel  testo annesso  al decreto  dirigenziale 28
ottobre 1996.