IL DIRIGENTE capodella sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1 agosto 1983, l8 novembre 1987 e 5 dicembre 1990 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 contenente modificazione al disciplinare di produzione del vino D.O.C. "Frascati"; Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 contenente integrazione al predetto decreto; Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996; Visto il ricorso n. 806/1997 proposto dall'Unione italiana vini inteso ad ottenere l'annullamento del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1996 , nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata; Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione 2-ter n. 763/99, che ha annullato il predetto decreto dirigenziale di modifica del disciplinare di produzione del vino D.O.C. "Frascati", nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato e' avvenuto in presenza "di eccesso di potere per carenza di istruttoria"; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita vengono riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Ritenuto di doversi provvedere alla emanazione del decreto di annullamento, nella parte in qua, del decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, in ottemperanza della sentenza sopra indicata; Decreta: Art. 1. In ottemperanza della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio sez. II-ter n. 763/99, e' annullato l'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata previsto all'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "Frascati", nel testo annesso al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996.