L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il provvedimento ISVAP del 30 gennaio 1996, n. 148, recante disposizioni in materia di attivi posti a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diversa dall'assicurazione diretta sulla vita ed, in allegato, il prospetto trimestrale delle disponibilita' destinate alla copertura delle riserve tecniche in conformita' a quanto previsto dell'art. 31, comma 2, del decreto n. 175/1995; Vista la circolare ISVAP del 20 marzo 1997, n. 299, con la quale in attesa dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 91 /674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione, si e' prescritto l'utilizzo, per il prospetto di copertura delle riserve tecniche da allegare al bilancio di esercizio, del modello approvato con il citato provvedimento ISVAP del 30 gennaio 1996, n. 148; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91 /674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed in particolare l'art. 80, comma 1, lett. f), che, sostituendo l'art. 31, comma 6, del decreto n. 175/1995, attribuisce all'lSVAP il potere di approvare un modello recante un apposito prospetto che le imprese devono allegare al bilancio di esercizio, contenente l'indicazione delle attivita' assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche; Visto il provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, recante disposizioni per la redazione in euro del bilancio delle imprese di assicurazione; Visto il provvedimento ISVAP del 10 marzo 1999, n. 1142G, recante il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami danni di cui all'art. 72, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Ritenuta la necessita' di approvare un nuovo modello recante il prospetto delle attivita' assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche da allegare al bilancio di esercizio, nonche' un nuovo modello recante il prospetto trimestrale delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche, con relativo allegato "A", in sostituzione di quello di cui al provvedimento ISVAP del 30 gennaio 1996, n. 148, fermi restando i criteri e le disposizioni contenuti nel provvedimento medesimo; Ritenuta altresi' la necessita' di apportare una rettifica alla nota di cui alla voce 62 del punto III del prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilita' prima richiamato: Dispone: Art. 1. Prospetto dimostrativo delle attivita' assegnate alla copertura delle riserve tecniche 1. Le imprese di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 che esercitano le assicurazioni nei rami danni di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, devono allegare al bilancio di esercizio il prospetto contenente l'indicazione delle attivita' assegnate alla chiusura dell'esercizio alla copertura delle riserve tecniche redatto in conformita' al modello, con relativo allegato "A", annesso al presente provvedimento.