L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Bavaria compagnia di assicurazioni S.p.a.; Visto il provvedimento ISVAP n. 1010 del 9 ottobre 1998 di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami credito e perdite pecuniarie; Vista l'istanza di rinunzia all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e tutela giudiziaria in data 5 marzo 1999 presentata dalla Bavaria assicurazioni S.p.a.; Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 175/1995; Dispone: Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 175/1995, la Bavaria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami corpi di veicoli ferroviari, r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e tutela giudiziaria. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 1999 Il presidente: Manghetti