L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto l'art. 12  del decreto legislativo 26 novembre  1991, n. 393,
recante norme  in materia  di assicurazioni di  assistenza turistica,
crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva n.  92/49/CEE  in materia  di assicurazione  diretta
diversa dall'assicurazione  sulla vita  e le  successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  26  novembre  1984,  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia'  rilasciate alla Bavaria compagnia
di assicurazioni S.p.a.;
  Visto  il  provvedimento  ISVAP  n.  1010 del  9  ottobre  1998  di
decadenza     dall'autorizzazione    all'esercizio     dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa nei rami credito e perdite pecuniarie;
  Vista   l'istanza   di    rinunzia   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e  riassicurativa nei rami corpi  di veicoli ferroviari,
r.c. veicoli marittimi,  lacustri e fluviali e  tutela giudiziaria in
data 5 marzo 1999 presentata dalla Bavaria assicurazioni S.p.a.;
  Considerato che ricorrono  i presupposti di cui  all'art. 65, comma
1, lettere a) e b), del citato decreto legislativo n. 175/1995;
                              Dispone:
  Ai  sensi  dell'art.  65,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
175/1995, la  Bavaria assicurazioni  S.p.a., con  sede in  Milano, e'
decaduta     dall'autorizzazione     all'esercizio     dell'attivita'
assicurativa e  riassicurativa nei rami corpi  di veicoli ferroviari,
r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali e tutela giudiziaria.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 25 marzo 1999
                                             Il presidente: Manghetti