IL CAPO
                    DEL DIPARTIMENTO DEL TURISMO
  Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo
1994, istitutivo  del Dipartimento  del turismo presso  la Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
  Visti  i  decreti del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  10
febbraio 1997 e 2 novembre 1998, con i quali il dott. Stefano Landi e
nominato  capo   del  Dipartimento  del  turismo   e  successivamente
confermato nell'incarico;
  Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge
30 dicembre 1988, n. 556,  recante misure urgenti e straordinarie per
la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;
  Visto  il decreto  31  dicembre 1988,  recante criteri  prioritari,
parametri di valutazione e criteri  di ripartizione in attuazione del
disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;
  Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 dicembre 1988, recante
individuazione  degli istituti  e sezioni  di credito  autorizzati ad
effettuare le operazioni di finanziamento agevolato di cui all'art. 1
della legge 30 dicembre 1988, n. 556;
  Visto   il  decreto   ministeriale  14   dicembre  1989,   recante,
approvazione dei progetti a  carattere regionale per la realizzazione
di  strutture turistiche,  ricettive  e tecnologiche  per la  regione
Lazio;
  Visti i decreti 21 maggio 1990  e 18 dicembre 1991, di rettifica al
citato decreto ministeriale 14 dicembre 1989;
  Visto il decreto 25 ottobre 1991, recante approvazione dei progetti
a carattere  regionale per  la realizzazione di  strutture turisiche,
ricettive e tecnologiche per la regione Lazio;
  Considerato che con sentenza n. 1694/1994 del TAR Lazio, confermata
dalla  sentenza  n. 433/1996,  del  Consiglio  di Stato,  il  decreto
ministeriale 14  dicembre 1989  e' stato  annullato su  ricorso della
societa' Albergo S. Chiara a suo tempo esclusa dal finanziamento e di
seguito chiamata parte attrice;
  Ritenuto  di  doversi  conformare   al  giudicato  formatosi  sulle
anzidette pronunce;
  Considerato  che a  tal fine  e'  stata rinnovata  la procedura  di
valutazione per  la concessione dei  contributi di cui alla  legge n.
556/1988,  nominando, con  decreto  6 novembre  1996, la  commissione
tecnica  ex  art.  2  della  legge n.  556/1988,  per  l'esame  delle
iniziative presentate;
  Visto il verbale  n. 6 con il quale la  commissione tecnica, avendo
espletato le  procedure di valutazione, ha  rassegnato la graduatoria
finale delle iniziative  prese in esame tra le quali  figura anche il
progetto della parte attrice;
  Considerato che dalla  graduatoria risultano valutati positivamente
tutti i progetti  di cui al decreto 14 dicembre  1989, oltre a quello
presentato dalla parte attrice;
  Ritenuto di  dover recepire la riferita  graduatoria formulando, ai
fini  del  prescritto  parere   della  conferenza  Statoregioni,  una
proposta  di approvazione  delle  strutture  turistiche, ricettive  e
tecnologiche nella regione Lazio;
  Visto il  parere favorevole espresso dalla  conferenza Statoregioni
nella seduta del 21 gennaio 1999;
  Vista la sentenza  n. 3196/1998 del TAR Lazio  relativa al giudizio
di ottemperanza sul giudicato;
  Tenuto  conto che  a norma  dell'art. 1,  comma 5,  della legge  n.
556/1988,  il contributo  in conto  capitale e'  erogabile fino  a un
massimo del  35% del  costo di  investimento e  che il  contributo in
conto interessi e' ad esso proporzionalmente correlato;
  Considerato  che  l'ammontare  dei contributi,  quale  risulterebbe
dall'applicazione agli  importi progettuali della  misura percentuale
massima prefissata,  non puo' esattamente coincidere  con l'ammontare
del finanziamento erogabile;
  Ritenuto, pertanto, che  l'adeguamento dei contributi all'ammontare
dei  finanziamenti  erogabili,  debba  essere  effettuato  applicando
un'uguale percentuale  di riduzione  sui contributi  stessi e  che il
contributo da erogare alla parte attrice debba rapportarsi anche alla
percentuale applicata alle altre iniziative gia' finanziate;
  Considerato, in particolare, quanto sancito nella sentenza relativa
all'esecuzione  del   giudicato,  in  merito  al   reperimento  degli
strumenti  finanziari  utili  a  soddisfare le  ragioni  della  parte
attrice;
  Ritenuto, quindi, che debbano essere  confermati gli importi di cui
al decreto ministeriale 14  dicembre 1989 relativamente ai contributi
assegnati;
  Considerato    che   la    disponibilita'   finanziaria    per   il
soddisfacimento  delle pretese  della  parte attrice  si determina  a
seguito  di  revoche,  decadenze, rideterminazioni  di  contributi  e
definizione di iniziative con difficolta'  di realizzazione di cui al
decreto anzidetto, effettuate o da effettuarsi da parte della regione
Lazio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il decreto  14 dicembre 1989,  recante approvazione dei  progetti a
carattere  regionale per  la realizzazione  di strutture  turistiche,
ricettive e tecnologiche per la regione Lazio, e' annullato.