IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto 6 novembre 1998 concernente: "Modalita' e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto degli eventi alluvionali del giorno 14 ottobre 1996 che ha colpito il comune di Crotone", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1998; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile del 30 dicembre 1998, n. 2908, concernente: "Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile", che all'art. 6 ha stabilito i criteri per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1999; Considerata l'opportunita' di estendere i benefici derivanti da detti criteri anche ai soggetti colpiti dall'evento alluvionale del 12 maggio 1997 che ha colpito il comune di Crotone; Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;Decreta: Art. 1. 1. I soggetti che alla data del 14 ottobre 1996 avevano il domicilio fiscale nel comune di Crotone e che hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 31 marzo 1998 devono presentare le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1996 e 1997 nel mese di maggio 1999. 2. Le imposte dovute in base alla dichiarazione di cui al comma 1, per l'anno d'imposta 1996, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo, da formare entro il mese di giugno 2000, in due rate trimestrali di pari importo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1997, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in cinque rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1998, compresa l'IVA dovuta per il mese di marzo 1998, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in due rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo. 3. I soggetti che alla data del 14 ottobre 1996 avevano la residenza o la sede operativa nel comune di Crotone, le cui abitazioni e i cui immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale e che hanno usufruito della sospensione a decorrere dalla suddetta data fino al 30 ottobre 1998, devono presentare le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 1996 e 1997, compresa la dichiarazione unificata relativa all'anno 1997, nel mese di maggio 1999. 4. Le imposte dovute in base alle dichiarazioni di cui al comma 3, per l'anno d'imposta 1996, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo da formare entro il mese di giugno 2000 in tre rate trimestrali di pari importo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1997, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in sei rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immmediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo. Le imposte dovute in base alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1998, non versate per effetto della sospensione, sono riscosse mediante iscrizione a ruolo in tre rate trimestrali di pari importo le cui scadenze devono essere immmediatamente successive all'ultima prevista nel precedente periodo.