IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto 6 novembre  1998 concernente: "Modalita' e termini
di ripresa  della riscossione delle  somme sospese per  effetto degli
eventi  alluvionali del  giorno 14  ottobre  1996 che  ha colpito  il
comune  di  Crotone",  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  del  12
novembre 1998;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro   dell'interno   delegato   al
coordinamento della protezione civile del  30 dicembre 1998, n. 2908,
concernente: "Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi
sismica iniziata il  26 settembre 1997, nel  territorio delle regioni
Umbria  e Marche  e  altre disposizioni  di  protezione civile",  che
all'art. 6  ha stabilito i  criteri per la ripresa  della riscossione
dei  tributi  sospesi,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  del  4
gennaio 1999;
  Considerata  l'opportunita' di  estendere i  benefici derivanti  da
detti criteri  anche ai soggetti colpiti  dall'evento alluvionale del
12 maggio 1997 che ha colpito il comune di Crotone;
  Visto  l'art.  45  del  decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.
80;Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  soggetti che  alla  data  del  14  ottobre 1996  avevano  il
domicilio fiscale nel  comune di Crotone e che  hanno usufruito della
sospensione a  decorrere dalla  suddetta data fino  al 31  marzo 1998
devono presentare  le dichiarazioni  annuali dell'imposta  sul valore
aggiunto relative agli anni 1996 e 1997 nel mese di maggio 1999.
  2. Le imposte dovute in base  alla dichiarazione di cui al comma 1,
per l'anno d'imposta 1996, non versate per effetto della sospensione,
sono riscosse mediante  iscrizione a ruolo, da formare  entro il mese
di giugno 2000,  in due rate trimestrali di pari  importo. Le imposte
dovute  in base  alla dichiarazione  per l'anno  d'imposta 1997,  non
versate  per  effetto  della   sospensione,  sono  riscosse  mediante
iscrizione a ruolo in cinque rate  trimestrali di pari importo le cui
scadenze devono essere  immediatamente successive all'ultima prevista
nel precedente periodo. Le imposte  dovute in base alla dichiarazione
per l'anno d'imposta 1998, compresa l'IVA dovuta per il mese di marzo
1998,  non  versate  per  effetto della  sospensione,  sono  riscosse
mediante iscrizione a  ruolo in due rate trimestrali  di pari importo
le cui  scadenze devono  essere immediatamente  successive all'ultima
prevista nel precedente periodo.
  3.  I  soggetti che  alla  data  del  14  ottobre 1996  avevano  la
residenza  o  la  sede  operativa  nel  comune  di  Crotone,  le  cui
abitazioni e i cui immobili, sedi di attivita' produttive, sono stati
oggetto di ordinanze sindacali di  sgombero per inagibilita' totale o
parziale e  che hanno usufruito  della sospensione a  decorrere dalla
suddetta  data  fino  al  30   ottobre  1998,  devono  presentare  le
dichiarazioni annuali dell'imposta sul  valore aggiunto relative agli
anni  1996  e  1997,  compresa la  dichiarazione  unificata  relativa
all'anno 1997, nel mese di maggio 1999.
  4. Le imposte dovute in base  alle dichiarazioni di cui al comma 3,
per l'anno d'imposta 1996, non versate per effetto della sospensione,
sono riscosse mediante iscrizione a ruolo da formare entro il mese di
giugno  2000 in  tre rate  trimestrali  di pari  importo. Le  imposte
dovute  in base  alla dichiarazione  per l'anno  d'imposta 1997,  non
versate  per  effetto  della   sospensione,  sono  riscosse  mediante
iscrizione a  ruolo in sei  rate trimestrali  di pari importo  le cui
scadenze devono essere immmediatamente successive all'ultima prevista
nel precedente periodo. Le imposte  dovute in base alla dichiarazione
per l'anno d'imposta 1998, non versate per effetto della sospensione,
sono riscosse mediante iscrizione a  ruolo in tre rate trimestrali di
pari importo le cui scadenze devono essere immmediatamente successive
all'ultima prevista nel precedente periodo.