IL DIRETTORE GENERALE delle politiche comunitarie e internazionali Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto in particolare l'art. 21 del regolamento CEE il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb, CII e CIII; Visto il decreto ministeriale del 1 febbraio 1999, pubbliato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 febbraio 1999, riguardante l'acidificazione dei vini; Tenuto conto delle precisazioni contenute nella nota del 9 marzo 1999 dell'assessorato all'agricoltura e delle montagne della provincia autonoma di Trento ove si chiede che l'acidificazione possa riguardare tutte le tipologie di vino; Decreta: Articolo unico L'articolo unico del decreto ministeriale 1 febbraio 1999 e' modificato come segue: 1) Nella campagna vitivinicola 1998-99 e' consentito acidificare i vini ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Trento. 2) Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti della regolamentazione comunitaria e nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 1999 Il direttore generale reggente: Di Salvo