IL  DIRIGENTE  capo  della   sezione  amministrativa  del  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e   delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei   vini  e
responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992, n.  164,  recante  una  nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista  la legge  16 giugno  1998,  n. 193,  con la  quale e'  stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985 con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata dei vini  "Lacrima di Morro" o "Lacrima  di Morro d'Alba"
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la   domanda  presentata  dal  consorzio   di  tutela  della
denominazione di  origine controllata dei  vini "Lacrima di  Morro" o
"Lacrima di Morro d'Alba", legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto del  Presidente della Repubblica 20 aprile  1994, n. 348,
intesa ad ottenere  la modifica del disciplinare  di produzione della
denominazione di origine di cui trattasi;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata  "Lacrima di Morro"  o "Lacrima di  Morro d'Alba"
pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  285 del 5
dicembre 1998;
  Viste le  istanze presentate  dagli interessati intese  ad ottenere
variazioni ed integrazioni all'art.  5 del disciplinare di produzione
sopra citato;
  Visto il parere sfavorevole del  Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Lacrima  di  Morro"  o  "Lacrima  di  Morro  d'Alba",  in
conformita' al parere del citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione, prevede che i relativi disciplinari di produzione vengano
approvati  o modificati  con decreto  del dirigente  responsabile del
procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba", approvato
con  decreto  del Presidente  della  Repubblica  9 gennaio  1985,  e'
sostituito per  intero dal testo  annesso al presente decreto  le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.