IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  legislativo 14 aprile 1948, n.  496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
prevede  che  l'organizzazione  e  la gestione  dei  giochi  e  delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e per le politiche agricole;
  Visto  il  regolamento emanato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169,  in attuazione del predetto art. 3,
comma 78,  della citata  legge n.  662 del  1996 con  il quale  si e'
provveduto al  riordino della  materia dei  giochi e  delle scommesse
relative  alle corse  dei cavalli,  per quanto  attiene agli  aspetti
organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto
dei relativi proventi;
  Visto l'art. 2,  comma 1, del citato regolamento, in  base al quale
il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per
le politiche  agricole, con  gara da  espletare secondo  la normativa
comunitaria, le concessioni per  l'esercizio delle scommesse ippiche,
a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa';
  Visto l'art. 2,  comma 1, lettera b), del  predetto regolamento, il
quale prevede il potenziamento della rete di raccolta ed accettazione
delle scommesse, nonche' la  razionale e bilanciata distribuzione sul
territorio secondo parametri programmati e controllabili;
  Visto l'art. 2, comma 1,  lettera g), dell'anzidetto regolamento il
quale prevede  una riserva,  nel primo  piano di  potenziamento della
rete  di  accettazione, di  una  quota  pari  al  5 per  cento  delle
concessioni da  attribuire con  gara in  favore di  soggetti iscritti
all'albo degli allibratori in possesso di determinati requisiti;
  Visto l'art. 2, comma 2, sempre  del citato regolamento, in base al
quale il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le
politiche agricole,  entro il 31  dicembre di ogni anno,  pubblica il
piano  delle   concessioni  che   saranno  messe  a   gara  nell'anno
successivo;
  Vista la direttiva  del 4 febbraio 1999 emanata  dal Ministro delle
finanze di  concerto con  il Ministro per  le politiche  agricole che
stabilisce i  criteri per determinare  il numero e  la localizzazione
dei  punti   di  accettazione  delle  scommesse   ippiche,  fissando,
altresi', una riserva,  pari al 5 per cento di  tale numero, a favore
dei  soggetti iscritti  all'albo  degli allibratori  da almeno  dieci
anni;
  Ritenuta la necessita' e  l'urgenza di procedere alla pubblicazione
del piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno 1999;
  Considerato  che,  in  sede   di  prima  applicazione  delle  norme
richiamate,  il   piano  di  potenziamento  della   rete  corrisponde
integralmente al numero delle concessioni messe a gara;
  Visto  il  piano   di  potenziamento  della  rete   di  raccolta  e
accettazione delle scommesse ippiche allegato al presente decreto;
  Vista la relazione  tecnica allegata al piano  di distribuzione sul
territorio   realizzato   dalla    So.Ge.I.   -   Societa'   generale
d'informatica S.p.a.;
  Ritenute l'idoneita' e la ragionevolezza dei criteri adottati nella
formulazione  del piano,  anche in  relazione all'individuazione  dei
punti di accettazione delle scommesse riservati agli allibratori;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed
accettazione delle scommesse ippiche, allegato al presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 aprile 1999
                                        Il direttore generale: Romano