IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996 con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi; Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa'; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b), del predetto regolamento, il quale prevede il potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse, nonche' la razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili; Visto l'art. 2, comma 1, lettera g), dell'anzidetto regolamento il quale prevede una riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori in possesso di determinati requisiti; Visto l'art. 2, comma 2, sempre del citato regolamento, in base al quale il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo; Vista la direttiva del 4 febbraio 1999 emanata dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole che stabilisce i criteri per determinare il numero e la localizzazione dei punti di accettazione delle scommesse ippiche, fissando, altresi', una riserva, pari al 5 per cento di tale numero, a favore dei soggetti iscritti all'albo degli allibratori da almeno dieci anni; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di procedere alla pubblicazione del piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno 1999; Considerato che, in sede di prima applicazione delle norme richiamate, il piano di potenziamento della rete corrisponde integralmente al numero delle concessioni messe a gara; Visto il piano di potenziamento della rete di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche allegato al presente decreto; Vista la relazione tecnica allegata al piano di distribuzione sul territorio realizzato dalla So.Ge.I. - Societa' generale d'informatica S.p.a.; Ritenute l'idoneita' e la ragionevolezza dei criteri adottati nella formulazione del piano, anche in relazione all'individuazione dei punti di accettazione delle scommesse riservati agli allibratori; Decreta: Art. 1. 1. E' approvato il piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche, allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 aprile 1999 Il direttore generale: Romano