IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico; Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 1996, che, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorita' e determinato i criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi; Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ai commi 4, 5 e 6 dispone il rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico; Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla soppressione del CIPI, devolve a questo Comitato la funzione di formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge n. 808/1985; Visto l'art. 4, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in particolare nella parte che dispone interventi "per sviluppare le capacita' di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire, da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili predisposti dall'industria dell'Unione europea" nonche' "per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, relativo all'"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"; Considerate le indicazioni del Piano di settore in merito alle linee di sviluppo strategico del settore aeronautico ed alla ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili; Vista la nota del 5 agosto 1998, prot. n. 766475-15/0-3 con la quale il Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso una proposta, positivamente valutata in data 4 agosto 1998 dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti da questo Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al conseguimento di obiettivi aventi maggiore qualificazione ed incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica; Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1999, con particolare riguardo agli indirizzi diretti a: a) individuare, consolidare e promuovere le aree tecnologiche dove l'industria nazionale puo' vantare livelli di eccellenza di comparabilita' internazionale; b) continuare il processo di piena partecipazione all'integrazione dell'industria aeronautica europea; c) sviluppare, potenziare ed integrare le capacita' del comparto degli equipaggiatori aeronautici; Preso atto della posizione comune dei Ministri di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia per un'industria integrata europea dell'aerospazio e dei connessi settori della difesa, concordata a Parigi il 9 luglio 1998; Visto l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardanti tra l'altro definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome"; Preso atto delle linee di indirizzo delle politiche per l'innovazione particolarmente riferite alle piccole e medie imprese esplicitate, per il triennio 1999-2001, dal documento di programmazione economica e finanziaria in materia di "Innovazione e alta tecnologia"; Considerata altresi' l'opportunita' di individuare criteri di selezione e di graduatoria, nonche' di determinare livelli di incentivazione ai finanziamenti dei programmi aeronautici con elementi maggiormente rappresentativi della validita' economica e finanziaria delle imprese e dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni; Rilevato che la finalita' e le procedure stabilite per la legge n. 808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico previsto per il settore senza possibilita' di sovrapposizioni procedurali, per la stessa fase di programma, con altri sistemi incentivanti; Ravvisata la necessita' di modulare i livelli di incentivazione in rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria e da quella nazionale, ed alle esigenze dell'apparato produttivo nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti a livello di Unione europea; Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti direttive: 1. Condizioni di ammissibilita'. 1.1. Le agevolazioni previste dalla legge n. 808/1985, sono concedibili alle imprese italiane: I) operanti a livello di sistema o di sottosistema principale, nel quadro di programmi aeronautici in collaborazione internazionale; II) operanti nella componentistica - meccanica od avio elettronica - in qualita' di sub-contraenti in un'attivita' dipendente da quella, gia' ammessa ad intervento ex lege n. 808/1985, di soggetto di cui al precedente punto I); per lo svolgimento delle seguenti attivita': a) elaborazione di programmi, esecuzione studi, progettazioni e sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per l'industrializzazione e avviamento alla produzione sino al raggiungimento delle condizioni produttive di regime; b) produzioni di serie; c) vendita dei prodotti ai clienti finali. 1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 808/1985 sono considerate imprese con attivita' principale nel settore aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici e' per oltre il 50% dovuto ad attivita' di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' parti degli stessi. Per i rami di azienda - istituiti con apposita deliberazione societaria legalmente valida che attribuisca agli stessi un'autonomia organizzativa ed economica con contabilita' sezionali - la predetta percentuale del 50% sara' verificata, nell'ambito delle suddette contabilita' sezionali, sulla base di un'apposita dichiarazione rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale. Nella fase di costituzione delle contabilita' sezionali, si fara' riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio delle aziende preesistenti. Analogamente si procede nel caso di aziende derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti. Limitatamente al periodo 1998/2001 sono altresi' considerate imprese con attivita' principale nel settore aeronautico ai sensi dell'art. 1 della legge n. 808/1985 anche le piccole e medie imprese il cui fatturato medio - dovuto ad attivita' di costruzione, trasformazione e revisione di equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' parti degli stessi - nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione ai benefici non sia comunque inferiore al 25%. Tale deroga si applica esclusivamente alle piccole e medie imprese per le quali sono previste operazioni di concentrazione interregionali finalizzate a razionalizzare e ristrutturare le presenze industriali nel segmento della componentistica meccanica od avio elettronica per l'aeronautica, purche' tali operazioni si pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche aree di eccellenza. Per piccola e media impresa "dedicata" alla componentistica meccanica od avio elettronica per l'aeronautica si intende, ai fini del punto 3.7 della presente deliberazione, una societa' il cui fatturato, nel triennio antecedente la domanda di ammissione ai benefici, sia per oltre il 70% relativo a forniture ad aziende aeronautiche ovvero all'A.M.I. od altra aeronautica militare, e che inoltre risponda ai tre seguenti requisiti: A) abbia ottenuto il riconoscimento AQAP 110 ovvero AER-Q-110; B) sia in possesso della certificazione in "parte terza" ISO 9001; C) sia iscritta nelle "liste dei fornitori qualificati" di aziende aeronautiche, nazionali e/o di altro Paese, che svolgano le attivita' di cui al punto 1.1, I) della presente deliberazione. 1.3. Le attivita' di cui al precedente punto 1.1 devono riferirsi a progetti industriali relativi a costruzione o trasformazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale sulla base di specifici accordi industriali. Tali programmi sono esaminabili solo se: a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti; b) tendano allo sviluppo e/o al consolidamento dell'occupazione nelle aree a tradizionale vocazione aeronautica; c) comportino - nel quadro di una compartecipazione dell'impresa richiedente alle attivita' di ricerca e sviluppo - una partecipazione al rischio industriale in misura tale da non dar luogo ad un mero rapporto di fornitura da parte delle aziende nazionali. Per le aziende di cui al punto 1.1, II) della presente delibera non ricorre la necessita' del precedente requisito c) di esaminabilita'. 1.4. Le imprese di cui al punto 1.1, I della presente deliberazione, allorche' il programma sia riferito ad un sistema finale maggiore (aerodina, propulsore, radiolocalizzatore), possono - con lo stesso decreto di ammissione ai benefici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 - essere chiamate a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' delle altre imprese italiane - principalmente di cui al punto 1.1, II, a) della presente deliberazione - che in ogni caso, a livello di sistemi minori e/o sottosistemi, vengano agevolate per concorrere allo stesso programma; sullo svolgimento di tali attivita' l'impresa, cosi designata per il coordinamento di sistema, riferira' poi periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi. 1.5. Le nuove attivita' di programma devono essere avviate entro tre mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 808/1985. 1.6. I programmi avviati anteriormente alla data della presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte dei costi sostenuti successivamente, purche' le attivita' ancora da realizzare sulla fase di programma oggetto della domanda stessa, come specificate nel successivo punto 3.1, non siano inferiori al 70% dei costi totali della suddetta fase. 1.7. La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi internazionali potenzialmente concorrenti dovra' essere valutata con particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed alle ricadute tecnologiche, alle potenzialita' di penetrazione dei mercati ed alle possibilita' di incrementare la partecipazione dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali. 2. Criteri di selezione e graduatoria. 2.1. Sono considerati prioritari, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge n. 808/1985, quei programmi nei quali ricorrano almeno tre dei sottoindicati requisiti: a) non prevedano corresponsione di "quote d'ingresso" da parte dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante straniero; b) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto riguardanti prodotti di alta specializzazione e/o innovativi e di conseguenza caratterizzati da un elevato rischio tecnologico e un significativo contenuto in termini di ricerca; c) prevedano l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi, fino alla certificazione finale dei prodotti; d) comportino un rilevante grado di rischio industriale in rapporto ai maggiori tempi di ritorno dell'investimento ed a piu' elevati "coefficienti di pareggio" (intesi come rapporti fra punto di pareggio finanziario e serie totali da produrre); e) richiedano adeguata capacita' gestionale a livello di integrazione di sistemi/sottosistemi complessi; f) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente aeronautici per almeno il 50% delle serie da produrre o per un periodo di tempo pari alla meta' della durata totale del programma produttivo; g) favoriscano l'occupazione e lo sviluppo tecnologico, in particolare nelle strutture industriali aeronautiche presenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale. 2.2. Nell'assegnazione dei fondi e' attribuita priorita' ai programmi nei quali, a parita' delle valutazioni di cui al precedente punto 2.1, ricorra uno o piu' dei seguenti ulteriori requisiti: I) presentino uno specifico, maggiore rischio nei tempi di ritorno dell'investimento quale diretta conseguenza dell'elevato contenuto tecnologico del programma stesso; II) siano diretti all'incremento dell'occupazione e rispondenti alla localizzazione sui territori dell'industria aeronautica nazionale; III) si caratterizzino per un piu' elevato concorso alle attivita' agevolative da parte della ricerca universitaria o di altri enti ed istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica; IV) vengano realizzati da soggetti derivanti dalla fusione di due o piu' piccole e/o medie imprese, l'unione delle quali sia stata agevolata - con riferimento ad interventi nei segmenti dell'aviazione leggera, ovvero della componentistica meccanica od avio elettronica dedicata all'aeronautica - dalle regioni interessate; V) vengano realizzati in forma integrata fra un capocommessa sistemista e due o piu' sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali che siano individuati quali oggetto di specifico e connesso intervento a valere sui benefici recati dalla legge n. 808/1985. 3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria. 3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita'. Le domande dovranno essere presentate separatamente con riferimento alle attivita' precedentemente descritte al punto 1.1, lettere a), b) e c). 3.2. Le domande prodotte in riferimento alle attivita' di cui al punto 1,1, lettera a), della presente deliberazione potranno essere presentate anche separatamente per ciascuna delle seguenti fasi: I) esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e prove; II) industrializzazione ed avviamento alla produzione. 3.3. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera a) della legge n. 808/1985, i costi relativi ad immobili, impianti generali, mobili ed arredi. Restano finanziabili i costi relativi ad impianti generali e ad opere di ristrutturazione e rilocalizzazione di infrastrutture, esposti nelle domande di intervento giacenti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino alla data di approvazione della presente deliberazione. A partire dal 1999, limitatamente alle piccole e medie imprese che rispondano ai requisiti di cui ai punti 1.1, II) e 2, IV) della presente deliberazione, possono essere ammessi i costi relativi ad impianti generali e ad opere di ristrutturazione o rilocalizzazione infrastrutturale, che risultino sostenuti in attuazione delle iniziative di concentrazione interregionali finalizzate a razionalizzare e ristrutturare le presenze industriali nei segmenti della aviazione leggera, nonche' della componentistica meccanica od avio elettronica dedicata all'aeronautica, purche' tali operazioni si pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a sviluppare specifiche aree di eccellenza. 3.4. Sono, altresi, escluse dagli interventi di cui all'art. 3, lettera a), della legge n. 808/1985, le quote di programma delle imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di programma dell'impresa italiana sia subcommessa all'estero per oltre il 25%, il programma stesso non puo' essere agevolato. 3.5. Il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - esprime il proprio motivato parere: a) sui singoli programmi presentati, con particolare riferimento ai criteri indicati al precedente paragrafo 2.1 della presente deliberazione; b) sul livello "elevato", "medio" ovvero "basso" dei contenuti dei singoli programmi, con riferimento alle finalita' indicate dalla legge ed agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo Comitato, ai sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985, nell'osservanza dei criteri indicati nel successivo punto 3.6. 3.6. Ai fini della valutazione del livello, il programma - impostato secondo parametri ottimali di validita' economico/commerciale - dovra' rispondere: 1) per il livello "elevato": ad almeno cinque dei criteri di cui al punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno due dei cinque criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione; 2) per il livello "medio": ad almeno quattro dei criteri di cui al punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno uno dei cinque criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione. 3.7. Limitatamente al triennio 1999-2001, per le piccole e medie imprese dei segmenti dell'aviazione leggera nonche' della componentistica - meccanica od avio elettronica - dedicata all'aeronautica l'attribuzione del livello di programma avverra' a seconda che il programma risponda: I) per il livello "elevato": ad almeno quattro dei criteri di cui al punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno uno dei cinque criteri di cui al punto 2.2; II) per il livello "medio": ad almeno tre dei criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione. 3.8. A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 808/1985, differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente: a) per i benefici di cui all'art. 3, lettera a), della legge medesima, finanziamenti pari rispettivamente al 100%, al 90% e al 75% dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e al 100%, all'80% ed al 60% per quelle localizzate nelle restanti aree del territorio nazionale; b) per i benefici di cui all'art. 3, lettera b), della legge n. 808/1985, contributi rispettivamente pari al 70%, al 60% ed al 50% del tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 per le iniziative localizzate nelle regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1); per le iniziative localizzate nelle restanti aree la misura e' rispettivamente del 60%, del 50% e del 40%. 3.9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce annualmente obiettivi e piani per lo sviluppo del settore aeronautico. 3.10. Il Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 formula il proprio motivato avviso sui singoli programmi che gli vengono sottoposti in due sessioni annuali. 3.11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - acquisito il parere di cui al punto precedente - indica, per blocchi omogenei di programmi ovvero per linee di indirizzo ritenute prioritarie, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per ciascuna di queste aree. 3.12. Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' adotta atti e provvedimenti coerenti con i piani e le direttive generali definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 3.13. Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' puo' disporre successivi accertamenti, in corso di programma, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia in merito alla congruita' delle risultanze economiche del programma in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui ai punti 3.9 e 3.11 della presente deliberazione, con riferimento in particolare a specifici programmi nei quali ricorrano una o piu' delle seguenti caratteristiche: a) abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica; b) coinvolgano la partecipazione di numerose altre aziende ai sensi dei punti 1.1 II) e/o 1.4 della presente deliberazione; c) siano stati oggetto di piu' di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualita' di spesa seppure permanendo invariato l'onere totale per l'Erario; d) rientrino nella tematica di cui ai punti 3.3 e 3.7 della presente deliberazione. L'accertamento verra' svolto da una commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e composta da uno degli esperti tecnici del Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 nonche' da un altro componente esterno munito di laurea giuridicoeconomica. 3.14. Per i programmi a suo tempo ammessi ai benefici della legge dal Comitato interministeriale per la politica industriale, i cui costi sono stati valutati congrui dal Comitato ex art. 2 della legge n. 808/1985, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - acquisita la documentazione esplicativa ritenuta necessaria - puo' autorizzare direttamente l'utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce "imprevisti" per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo. 3.15. Analogamente, per i programmi ammessi ai benefici dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, il Ministero dell'industria - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - acquisita la documentazione esplicativa ritenuta necessaria, puo' autorizzare, limitatamente al periodo 1998-2001, la diretta utilizzazione della quota percentuale del costo globale, riservata alla voce "imprevisti" a fronte della variazione registrata a consuntivo da una singola voce di costo. 3.16. Al fine di mantenere l'efficacia degli interventi, assicurando il tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge n. 808/1985, particolarmente nella presente fase di razionalizzazione e ristrutturazione - a livello europeo - del comparto, potranno essere autorizzati trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del programma, fra voci di costo sia nel corso di un anno del programma sia nell'arco dell'intero programma. Tale facolta' verra' esercitata limitatamente al periodo 1998-2001, direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - una volta acquisita, a carico del beneficiario richiedente, la documentazione giustificativa ritenuta necessaria, comprendente comunque un'analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di notoria qualificazione. 3.17. Attesa la fase di ristrutturazione nazionale del settore aerospaziale, ancora in atto nel triennio 1995-1997, le procedure di cui sopra - previa valutazione del Comitato ex art. 2 della legge 808/1985 - potranno essere estese alle domande riferite a programmi gia' in corso dall'anno 1995. 4.Regime delle restituzioni nelle fattispecie della chiusura di programmi. Nel quadro degli indirizzi ed obiettivi generali per il settore aeronautico di cui all'art. 4, commi 2 e 3, dellalegge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della stessa legge, puo' stabilire che: I) nel caso di programmi che si caratterizzino come famiglie di prodotto o come derivati dello stesso prodotto, la cui versione "basica" sia gia' in fase di ammortamento e venga sostituita da quella successiva, i piani di rimborso del nuovo prodotto della famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni con il successivo prodotto, restando inteso che alla quota di rimborso esclusivamente imputabile al prodotto basico - purche' tale quota non ecceda i due quinti dell'originario importo da rimborsare, con un margine di variazione positivo o negativo di un decimo - per l'eventuale parte non ancora rimborsata, si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 5, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1988; II) nei casi di impegno frazionato nel tempo di fondi a sostegno della stessa fase del medesimo programma, il primo versamento per la restituzione dei finanziamenti abbia luogo a decorrere all'anno successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma; III) per i programmi diretti a consolidare il ruolo internazionale dell'Italia nell'area ad elevato contenuto tecnologico, riferiti a sistemi finali di preminente uso duale, che risultino altresi' preventivamente ammessi ai benefici ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808/1985, il beneficiario - previa ulteriore valutazione del Comitato ex art. 2 della stessa legge - possa ottenere che l'ammortamento abbia inizio successivamente all'avvenuta consegna della serie corrispondente ai tre decimi del piano di consegne esaminato e positivamente valutato dal medesimo Comitato. 5. Raccomandazioni. 5.1. Secondo gli indirizzi programmatici recati dal Documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001 ed in armonia con le attribuzioni della Conferenza permanente Statoregioni, le determinazioni adottate ai sensi del punto 3.12 della presente deliberazione in merito ai programmi delle piccole e medie imprese della componentistica - meccanica od avio elettronica - dedicata all'aeronautica, verranno comunicate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo e la competitivita', alle competenti amministrazioni pubbliche centrali e periferiche per il previsto coordinamento di supporto industriale. 5.2. Allo scopo di conseguire il rafforzamento della base tecnologica costituita dalle piccole e medie imprese verranno promosse opportune iniziative legislative per l'inserimento di un rappresentante della Conferenza Statoregioni nel Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 al fine di assicurare che i programmi presentati dalle piccole e medie imprese della componentistica - meccanica od avio elettronica - dedicata all'aeronautica, operanti razionalizzazioni strutturali su due o piu' regioni, vengano coordinati con le differenti fasi degli stessi programmi precedenti a quelle finanziate dalla medesima legge n. 808/1985. 5.3. In attesa della modifica della propria composizione, il Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 puo' sentire, nel corso delle proprie riunioni, i rappresentanti delle regioni che abbiano gia' di per se' agevolato i programmi oggetto di valutazione, per acquisirne elementi di valutazione. Roma, 22 dicembre 1998 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 371