IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 24 dicembre  1985, n. 808, recante provvedimenti per
l'attuazione   degli   interventi   finalizzati   allo   sviluppo   e
all'accrescimento  di  competitivita'  delle industrie  operanti  nel
settore aeronautico;
  Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  245  del  18 ottobre  1996,  che,  ai  sensi
dell'art.  4 della  predetta  legge, ha  stabilito  le condizioni  di
ammissibilita' alle agevolazioni  finanziarie dei programmi formulati
dalle imprese aeronautiche, ha indicato  le priorita' e determinato i
criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che  ai commi 4, 5 e 6 dispone il
rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico;
  Visto  l'art. 2,  comma 1,  lettera c)  del decreto  del Presidente
della  Repubblica  20 aprile  1994,  n.  373,  che, in  seguito  alla
soppressione  del CIPI,  devolve  a questo  Comitato  la funzione  di
formulazione degli indirizzi di cui  alla citata norma della legge n.
808/1985;
  Visto l'art. 4, commi 2 e 3,  della legge 7 agosto 1997, n. 266, in
particolare  nella parte  che dispone  interventi "per  sviluppare le
capacita'   di   collaborazione   internazionale,   con   particolare
riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire,
da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di
lavoro   nell'ambito  dei   maggiori  programmi   aeronautici  civili
predisposti   dall'industria   dell'Unione  europea"   nonche'   "per
garantire  un   qualificato  livello  della  presenza   italiana  nei
programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle
esigenze  della  difesa aerea  nazionale  e  realizzati nel  contesto
dell'Unione europea";
  Visto il  decreto legislativo  3 febbraio 1993,  n. 29,  cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visto il decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  229  del 1  ottobre  1997,
relativo all'"Adeguamento alla disciplina  comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese";
  Considerate  le indicazioni  del Piano  di settore  in merito  alle
linee  di  sviluppo  strategico   del  settore  aeronautico  ed  alla
ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili;
  Vista la  nota del  5 agosto  1998, prot.  n. 766475-15/0-3  con la
quale il Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato ha
trasmesso una proposta, positivamente valutata  in data 4 agosto 1998
dal  Comitato   interministeriale  per  lo   sviluppo  dell'industria
aeronautica di  cui all'art. 2  della legge n.  808/1985, concernente
modifiche ed  integrazioni agli  indirizzi a  suo tempo  stabiliti da
questo  Comitato,  intese  ad   orientare  l'intervento  pubblico  al
conseguimento   di  obiettivi   aventi  maggiore   qualificazione  ed
incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica;
  Preso  atto della  situazione  e  delle prospettive  dell'industria
aeronautica  quali risultano  dal documento  allegato alla  relazione
previsionale  e  programmatica  per   l'anno  1999,  con  particolare
riguardo agli indirizzi diretti a:
  a) individuare, consolidare e  promuovere le aree tecnologiche dove
l'industria  nazionale   puo'  vantare   livelli  di   eccellenza  di
comparabilita' internazionale;
  b) continuare il processo  di piena partecipazione all'integrazione
dell'industria aeronautica europea;
  c) sviluppare,  potenziare ed  integrare le capacita'  del comparto
degli equipaggiatori aeronautici;
  Preso  atto  della  posizione   comune  dei  Ministri  di  Francia,
Germania,  Italia,  Regno Unito,  Spagna  e  Svezia per  un'industria
integrata  europea  dell'aerospazio  e  dei  connessi  settori  della
difesa, concordata a Parigi il 9 luglio 1998;
  Visto l'art.  9 della  legge 15  marzo 1997, n.  59, ed  il decreto
legislativo  28   agosto  1997,  n.  281,   riguardanti  tra  l'altro
definizione  ed  ampliamento   delle  attribuzioni  della  conferenza
permanente per  il rapporti tra  lo Stato,  le regioni e  le province
autonome";
  Preso   atto  delle   linee  di   indirizzo  delle   politiche  per
l'innovazione particolarmente  riferite alle piccole e  medie imprese
esplicitate,   per   il   triennio  1999-2001,   dal   documento   di
programmazione economica  e finanziaria in materia  di "Innovazione e
alta tecnologia";
  Considerata  altresi'  l'opportunita'  di  individuare  criteri  di
selezione  e  di  graduatoria,  nonche'  di  determinare  livelli  di
incentivazione  ai   finanziamenti  dei  programmi   aeronautici  con
elementi  maggiormente rappresentativi  della  validita' economica  e
finanziaria delle  imprese e dello  sviluppo del settore in  tutte le
sue articolazioni;
  Rilevato che la finalita' e le  procedure stabilite per la legge n.
808/1985  devono  considerarsi  specifiche  dell'intervento  pubblico
previsto  per  il  settore   senza  possibilita'  di  sovrapposizioni
procedurali,  per la  stessa  fase di  programma,  con altri  sistemi
incentivanti;
  Ravvisata la necessita' di modulare  i livelli di incentivazione in
rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria
e  da quella  nazionale,  ed alle  esigenze dell'apparato  produttivo
nazionale  nel  contesto  del   Mercato  unico  e  della  progressiva
integrazione delle  aziende in nuovi  soggetti operanti a  livello di
Unione europea;
  Udita  la relazione  del Ministro  dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  Il Ministero dell'industria, del  commercio e dell'artigianato, per
l'applicazione  della legge  n.  808/1985, si  attiene alle  seguenti
direttive:
 1. Condizioni di ammissibilita'.
  1.1.  Le  agevolazioni  previste  dalla  legge  n.  808/1985,  sono
concedibili alle imprese italiane:
  I) operanti a livello di  sistema o di sottosistema principale, nel
quadro di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;
  II) operanti nella componentistica  - meccanica od avio elettronica
- in qualita' di sub-contraenti in un'attivita' dipendente da quella,
gia' ammessa ad intervento ex lege n. 808/1985, di soggetto di cui al
precedente punto I);
per lo svolgimento delle seguenti attivita':
  a)  elaborazione di  programmi, esecuzione  studi, progettazioni  e
sviluppi,  realizzazione   di  prototipi,  prove,   investimenti  per
l'industrializzazione   e   avviamento   alla  produzione   sino   al
raggiungimento delle condizioni produttive di regime;
    b) produzioni di serie;
    c) vendita dei prodotti ai clienti finali.
  1.2. Ai  sensi dell'art. 1,  ultimo comma, della legge  n. 808/1985
sono  considerate  imprese  con   attivita'  principale  nel  settore
aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti
la domanda  di ammissione ai benefici  e' per oltre il  50% dovuto ad
attivita' di  costruzione, trasformazione e revisione  di aeromobili,
motori, equipaggiamenti  e materiali aeronautici nonche'  parti degli
stessi.
  Per  i  rami di  azienda  -  istituiti con  apposita  deliberazione
societaria legalmente valida che attribuisca agli stessi un'autonomia
organizzativa ed  economica con contabilita' sezionali  - la predetta
percentuale  del 50%  sara'  verificata,  nell'ambito delle  suddette
contabilita'  sezionali,  sulla  base  di  un'apposita  dichiarazione
rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
  Nella fase  di costituzione delle contabilita'  sezionali, si fara'
riferimento  al  fatturato   risultante  dall'ultimo  bilancio  delle
aziende  preesistenti. Analogamente  si procede  nel caso  di aziende
derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti.
  Limitatamente  al  periodo   1998/2001  sono  altresi'  considerate
imprese  con attivita'  principale nel  settore aeronautico  ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 808/1985  anche le piccole e medie imprese
il  cui  fatturato  medio  -  dovuto  ad  attivita'  di  costruzione,
trasformazione e revisione di equipaggiamenti e materiali aeronautici
nonche' parti degli  stessi - nei tre esercizi  precedenti la domanda
di ammissione ai benefici non sia comunque inferiore al 25%.
  Tale deroga si applica esclusivamente  alle piccole e medie imprese
per   le   quali   sono   previste   operazioni   di   concentrazione
interregionali  finalizzate  a   razionalizzare  e  ristrutturare  le
presenze industriali nel segmento  della componentistica meccanica od
avio  elettronica  per  l'aeronautica,  purche'  tali  operazioni  si
pongano in coerenza con le  direttive di politica industriale volte a
sviluppare specifiche aree di eccellenza.
  Per  piccola  e  media   impresa  "dedicata"  alla  componentistica
meccanica od avio  elettronica per l'aeronautica si  intende, ai fini
del  punto 3.7  della  presente deliberazione,  una  societa' il  cui
fatturato,  nel  triennio antecedente  la  domanda  di ammissione  ai
benefici,  sia per  oltre  il  70% relativo  a  forniture ad  aziende
aeronautiche ovvero  all'A.M.I. od altra aeronautica  militare, e che
inoltre risponda ai tre seguenti requisiti:
  A) abbia ottenuto il riconoscimento AQAP 110 ovvero AER-Q-110;
  B) sia in possesso della certificazione in "parte terza" ISO 9001;
  C) sia iscritta nelle "liste  dei fornitori qualificati" di aziende
aeronautiche, nazionali e/o di altro Paese, che svolgano le attivita'
di cui al punto 1.1, I) della presente deliberazione.
  1.3. Le attivita' di cui al precedente punto 1.1 devono riferirsi a
progetti  industriali  relativi  a costruzione  o  trasformazione  di
aeromobili,   motori,   equipaggiamenti   e   materiali   aeronautici
realizzati nell'ambito di  programmi di collaborazione internazionale
sulla base di specifici accordi industriali.
  Tali programmi sono esaminabili solo se:
  a) presentino  un sostanziale contenuto di  innovazione tecnologica
riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti;
  b)  tendano allo  sviluppo e/o  al consolidamento  dell'occupazione
nelle aree a tradizionale vocazione aeronautica;
  c) comportino  - nel  quadro di una  compartecipazione dell'impresa
richiedente alle attivita' di ricerca e sviluppo - una partecipazione
al rischio  industriale in misura  tale da non  dar luogo ad  un mero
rapporto di fornitura da parte delle aziende nazionali.
  Per le aziende di cui al punto 1.1, II) della presente delibera non
ricorre la necessita' del precedente requisito c) di esaminabilita'.
  1.4.  Le   imprese  di   cui  al  punto   1.1,  I   della  presente
deliberazione,  allorche' il  programma  sia riferito  ad un  sistema
finale maggiore (aerodina, propulsore, radiolocalizzatore), possono -
con lo  stesso decreto di ammissione  ai benefici di cui  all'art. 3,
comma 1,  lettera a), della legge  24 dicembre 1985, n.  808 - essere
chiamate  a  svolgere funzioni  di  indirizzo  e coordinamento  delle
attivita' delle  altre imprese  italiane -  principalmente di  cui al
punto 1.1, II, a) della presente  deliberazione - che in ogni caso, a
livello  di sistemi  minori e/o  sottosistemi, vengano  agevolate per
concorrere allo stesso programma; sullo svolgimento di tali attivita'
l'impresa, cosi designata per  il coordinamento di sistema, riferira'
poi  periodicamente  al  Ministero dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.
  1.5. Le  nuove attivita' di  programma devono essere  avviate entro
tre  mesi dal  decreto  di concessione  delle  agevolazioni ai  sensi
dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 808/1985.
  1.6.   I   programmi   avviati  anteriormente   alla   data   della
presentazione delle domande sono ammissibili,  per la parte dei costi
sostenuti successivamente, purche' le  attivita' ancora da realizzare
sulla  fase   di  programma   oggetto  della  domanda   stessa,  come
specificate nel successivo punto 3.1,  non siano inferiori al 70% dei
costi totali della suddetta fase.
  1.7. La concessione dei benefici  per la partecipazione a programmi
internazionali potenzialmente concorrenti  dovra' essere valutata con
particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed
alle ricadute  tecnologiche, alle  potenzialita' di  penetrazione dei
mercati  ed  alle  possibilita'  di  incrementare  la  partecipazione
dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.
 2. Criteri di selezione e graduatoria.
  2.1.  Sono  considerati prioritari,  ai  sensi  dell'art. 4,  terzo
comma, della  legge n. 808/1985,  quei programmi nei  quali ricorrano
almeno tre dei sottoindicati requisiti:
  a)  non prevedano  corresponsione  di "quote  d'ingresso" da  parte
dell'azienda  italiana  richiedente   a  vantaggio  del  partecipante
straniero;
  b)   accrescano   l'autonomia   tecnologica  italiana   in   quanto
riguardanti  prodotti di  alta specializzazione  e/o innovativi  e di
conseguenza  caratterizzati da  un elevato  rischio tecnologico  e un
significativo contenuto in termini di ricerca;
  c) prevedano l'equilibrata  partecipazione dell'azienda richiedente
allo sviluppo completo  del programma in tutte le  diverse fasi, fino
alla certificazione finale dei prodotti;
  d) comportino un rilevante grado di rischio industriale in rapporto
ai  maggiori tempi  di ritorno  dell'investimento ed  a piu'  elevati
"coefficienti  di  pareggio"  (intesi  come  rapporti  fra  punto  di
pareggio finanziario e serie totali da produrre);
  e)   richiedano  adeguata   capacita'  gestionale   a  livello   di
integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;
  f)   prevedano  un   utilizzo  diretto   in  prodotti   tipicamente
aeronautici  per almeno  il  50% delle  serie da  produrre  o per  un
periodo di  tempo pari alla  meta' della durata totale  del programma
produttivo;
  g)  favoriscano   l'occupazione  e  lo  sviluppo   tecnologico,  in
particolare nelle  strutture industriali aeronautiche  presenti nelle
aree economicamente depresse del territorio nazionale.
  2.2.  Nell'assegnazione  dei  fondi   e'  attribuita  priorita'  ai
programmi nei quali, a parita' delle valutazioni di cui al precedente
punto 2.1, ricorra uno o piu' dei seguenti ulteriori requisiti:
  I) presentino uno specifico, maggiore  rischio nei tempi di ritorno
dell'investimento  quale diretta  conseguenza dell'elevato  contenuto
tecnologico del programma stesso;
  II)  siano diretti  all'incremento  dell'occupazione e  rispondenti
alla   localizzazione   sui  territori   dell'industria   aeronautica
nazionale;
  III) si caratterizzino per un  piu' elevato concorso alle attivita'
agevolative da parte  della ricerca universitaria o di  altri enti ed
istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica;
  IV) vengano realizzati da soggetti derivanti dalla fusione di due o
piu'  piccole  e/o medie  imprese,  l'unione  delle quali  sia  stata
agevolata - con riferimento ad interventi nei segmenti dell'aviazione
leggera, ovvero  della componentistica meccanica od  avio elettronica
dedicata all'aeronautica - dalle regioni interessate;
  V)  vengano  realizzati  in  forma integrata  fra  un  capocommessa
sistemista e due o  piu' sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali
che  siano   individuati  quali  oggetto  di   specifico  e  connesso
intervento a valere sui benefici recati dalla legge n. 808/1985.
 3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria.
  3.1. Le  domande di cui  all'art. 4,  quinto comma, della  legge n.
808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'. Le  domande dovranno essere  presentate separatamente
con  riferimento alle  attivita' precedentemente  descritte al  punto
1.1, lettere a), b) e c).
  3.2. Le  domande prodotte in  riferimento alle attivita' di  cui al
punto 1,1,  lettera a), della presente  deliberazione potranno essere
presentate anche separatamente per ciascuna delle seguenti fasi:
  I)  esecuzione  di studi  e  progettazione,  sviluppo, prototipi  e
prove;
   II) industrializzazione ed avviamento alla produzione.
  3.3. Sono  esclusi dagli interventi  di cui all'art. 3,  lettera a)
della  legge n.  808/1985,  i costi  relativi  ad immobili,  impianti
generali, mobili ed arredi.
  Restano finanziabili  i costi  relativi ad  impianti generali  e ad
opere  di  ristrutturazione  e  rilocalizzazione  di  infrastrutture,
esposti  nelle domande  di  intervento giacenti  presso il  Ministero
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato sino alla  data di
approvazione della presente deliberazione.
  A partire dal 1999, limitatamente  alle piccole e medie imprese che
rispondano  ai requisiti  di cui  ai punti  1.1, II)  e 2,  IV) della
presente deliberazione,  possono essere  ammessi i costi  relativi ad
impianti generali  e ad opere di  ristrutturazione o rilocalizzazione
infrastrutturale,  che   risultino  sostenuti  in   attuazione  delle
iniziative   di    concentrazione   interregionali    finalizzate   a
razionalizzare e  ristrutturare le presenze industriali  nei segmenti
della aviazione  leggera, nonche' della componentistica  meccanica od
avio elettronica dedicata all'aeronautica, purche' tali operazioni si
pongano in coerenza con le  direttive di politica industriale volte a
sviluppare specifiche aree di eccellenza.
  3.4. Sono,  altresi, escluse  dagli interventi  di cui  all'art. 3,
lettera  a), della  legge n.  808/1985, le  quote di  programma delle
imprese  italiane   subcommesse  all'estero.  Qualora  la   quota  di
programma dell'impresa italiana sia  subcommessa all'estero per oltre
il 25%, il programma stesso non puo' essere agevolato.
  3.5. Il comitato  di cui all'art. 2 della legge  n. 808/1985, sulla
base dell'istruttoria  predisposta dal Ministero  dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato  - Direzione  generale per  lo sviluppo
produttivo e la competitivita' - esprime il proprio motivato parere:
  a) sui singoli programmi presentati, con particolare riferimento ai
criteri  indicati   al  precedente   paragrafo  2.1   della  presente
deliberazione;
  b) sul livello "elevato", "medio"  ovvero "basso" dei contenuti dei
singoli  programmi, con  riferimento  alle  finalita' indicate  dalla
legge ed agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo Comitato, ai
sensi  anche del  terzo comma  dell'art. 4  della legge  n. 808/1985,
nell'osservanza dei criteri indicati nel successivo punto 3.6.
  3.6.  Ai  fini  della  valutazione  del  livello,  il  programma  -
impostato     secondo     parametri     ottimali     di     validita'
economico/commerciale - dovra' rispondere:
  1) per il livello "elevato": ad almeno cinque dei criteri di cui al
punto 2.1 della  presente deliberazione unitamente ad  almeno due dei
cinque criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione;
  2) per il livello "medio": ad  almeno quattro dei criteri di cui al
punto 2.1 della  presente deliberazione unitamente ad  almeno uno dei
cinque criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione.
  3.7. Limitatamente  al triennio 1999-2001,  per le piccole  e medie
imprese   dei   segmenti   dell'aviazione   leggera   nonche'   della
componentistica   -  meccanica   od  avio   elettronica  -   dedicata
all'aeronautica l'attribuzione  del livello  di programma  avverra' a
seconda che il programma risponda:
  I) per il  livello "elevato": ad almeno quattro dei  criteri di cui
al punto  2.1 della presente  deliberazione unitamente ad  almeno uno
dei cinque criteri di cui al punto 2.2;
  II) per  il livello "medio":  ad almeno tre  dei criteri di  cui al
punto 2.2 della presente deliberazione.
  3.8. A tali valutazioni  corrisponderanno, in relazione ai benefici
di cui  alle lettere  a) e  b) dell'art. 3  della legge  n. 808/1985,
differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente:
  a)  per i  benefici  di cui  all'art. 3,  lettera  a), della  legge
medesima, finanziamenti pari rispettivamente al 100%, al 90% e al 75%
dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e
al 100%, all'80% ed al 60% per quelle localizzate nelle restanti aree
del territorio nazionale;
  b) per  i benefici di  cui all'art. 3,  lettera b), della  legge n.
808/1985, contributi  rispettivamente pari al  70%, al 60% ed  al 50%
del tasso  di riferimento di cui  al decreto del Ministro  del tesoro
del 21 dicembre  1994 per le iniziative localizzate  nelle regioni in
ritardo  di sviluppo  (obiettivo  1); per  le iniziative  localizzate
nelle restanti aree  la misura e' rispettivamente del 60%,  del 50% e
del 40%.
  3.9. Il  Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato
definisce annualmente obiettivi  e piani per lo  sviluppo del settore
aeronautico.
  3.10. Il Comitato interministeriale  per lo sviluppo dell'industria
aeronautica  di cui  all'art. 2  della legge  n. 808/1985  formula il
proprio  motivato  avviso  sui  singoli  programmi  che  gli  vengono
sottoposti in due sessioni annuali.
  3.11. Il Ministro dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
-  acquisito il  parere  di cui  al punto  precedente  - indica,  per
blocchi omogenei di programmi ovvero  per linee di indirizzo ritenute
prioritarie,  l'ammontare complessivo  delle risorse  disponibili per
ciascuna di queste aree.
  3.12.  Il  Direttore  generale  per lo  sviluppo  produttivo  e  la
competitivita' adotta atti e provvedimenti  coerenti con i piani e le
direttive   generali  definiti   dal  Ministro   dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
  3.13.  Il  Direttore  generale  per lo  sviluppo  produttivo  e  la
competitivita'  puo' disporre  successivi accertamenti,  in corso  di
programma, sia sulla corrispondenza  dello svolgimento tecnico sia in
merito alla  congruita' delle risultanze economiche  del programma in
esame con gli  obiettivi e le direttive  del Ministro dell'industria,
del commercio  e dell'artigianato di  cui ai  punti 3.9 e  3.11 della
presente deliberazione,  con riferimento  in particolare  a specifici
programmi   nei   quali  ricorrano   una   o   piu'  delle   seguenti
caratteristiche:
  a) abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
  b) coinvolgano la partecipazione di numerose altre aziende ai sensi
dei punti 1.1 II) e/o 1.4 della presente deliberazione;
  c) siano stati oggetto di piu' di una richiesta di ripianificazione
dell'importo  delle singole  annualita' di  spesa seppure  permanendo
invariato l'onere totale per l'Erario;
  d)  rientrino nella  tematica  di  cui ai  punti  3.3  e 3.7  della
presente deliberazione.
  L'accertamento verra'  svolto da  una commissione presieduta  da un
funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale
per  lo sviluppo  produttivo e  la competitivita'  e composta  da uno
degli esperti tecnici del  Comitato interministeriale per lo sviluppo
dell'industria aeronautica di cui all'art.  2 della legge n. 808/1985
nonche'   da   un  altro   componente   esterno   munito  di   laurea
giuridicoeconomica.
  3.14. Per i  programmi a suo tempo ammessi ai  benefici della legge
dal  Comitato interministeriale  per la  politica industriale,  i cui
costi sono stati valutati congrui dal  Comitato ex art. 2 della legge
n.   808/1985,  il   Ministero   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato -  acquisita la documentazione  esplicativa ritenuta
necessaria  -  puo'  autorizzare direttamente  l'utilizzazione  della
quota percentuale del costo globale, riservata alla voce "imprevisti"
per  la variazione  registrata a  consuntivo da  una singola  voce di
costo.
  3.15.  Analogamente,  per  i  programmi  ammessi  ai  benefici  dal
Ministero  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato  in
applicazione  dell'art.  2, comma  2,  lettera  p), del  decreto  del
Presidente  della Repubblica  20 aprile  1994, n.  373, il  Ministero
dell'industria - Direzione  generale per lo sviluppo  produttivo e la
competitivita'  - acquisita  la  documentazione esplicativa  ritenuta
necessaria, puo' autorizzare, limitatamente  al periodo 1998-2001, la
diretta  utilizzazione della  quota  percentuale  del costo  globale,
riservata alla voce "imprevisti" a fronte della variazione registrata
a consuntivo da una singola voce di costo.
  3.16.   Al  fine   di  mantenere   l'efficacia  degli   interventi,
assicurando il  tempestivo conseguimento degli obiettivi  della legge
n. 808/1985, particolarmente nella presente fase di razionalizzazione
e  ristrutturazione -  a  livello europeo  -  del comparto,  potranno
essere autorizzati trasferimenti compensativi, che risultino coerenti
con l'impostazione iniziale del programma,  fra voci di costo sia nel
corso di un  anno del programma sia  nell'arco dell'intero programma.
Tale facolta'  verra' esercitata limitatamente al  periodo 1998-2001,
direttamente   dal   Ministero   dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'  -  una volta  acquisita,  a  carico del  beneficiario
richiedente,  la documentazione  giustificativa ritenuta  necessaria,
comprendente comunque  un'analitica relazione  tecnica redatta  da un
cattedratico universitario di notoria qualificazione.
  3.17.  Attesa la  fase  di ristrutturazione  nazionale del  settore
aerospaziale, ancora in atto nel  triennio 1995-1997, le procedure di
cui sopra  - previa valutazione  del Comitato  ex art. 2  della legge
808/1985 - potranno  essere estese alle domande  riferite a programmi
gia' in corso dall'anno 1995.
  4.Regime  delle restituzioni  nelle fattispecie  della chiusura  di
programmi.
  Nel quadro  degli indirizzi  ed obiettivi  generali per  il settore
aeronautico di  cui all'art. 4, commi  2 e 3, dellalegge  24 dicembre
1985,   n.  808,   il  Ministro   dell'industria,  del   commercio  e
dell'artigianato, sentito il Comitato di  cui all'art. 2 della stessa
legge, puo' stabilire che:
  I) nel  caso di  programmi che si  caratterizzino come  famiglie di
prodotto  o come  derivati  dello stesso  prodotto,  la cui  versione
"basica"  sia gia'  in fase  di  ammortamento e  venga sostituita  da
quella  successiva, i  piani  di rimborso  del  nuovo prodotto  della
famiglia o derivato  siano calcolati cumulandovi la  residua quota di
rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni
con  il  successivo  prodotto,  restando inteso  che  alla  quota  di
rimborso esclusivamente imputabile al  prodotto basico - purche' tale
quota non ecceda i due  quinti dell'originario importo da rimborsare,
con un margine  di variazione positivo o negativo di  un decimo - per
l'eventuale parte  non ancora rimborsata, si  applica quanto disposto
dall'art. 3, comma 5, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1988;
  II) nei  casi di impegno frazionato  nel tempo di fondi  a sostegno
della stessa fase del medesimo  programma, il primo versamento per la
restituzione  dei  finanziamenti  abbia luogo  a  decorrere  all'anno
successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma;
  III) per i programmi diretti  a consolidare il ruolo internazionale
dell'Italia nell'area  ad elevato  contenuto tecnologico,  riferiti a
sistemi  finali  di  preminente  uso duale,  che  risultino  altresi'
preventivamente ammessi  ai benefici ai  sensi dell'art. 3,  comma 1,
lettera  a),  della  legge  n. 808/1985,  il  beneficiario  -  previa
ulteriore valutazione  del Comitato  ex art. 2  della stessa  legge -
possa  ottenere  che   l'ammortamento  abbia  inizio  successivamente
all'avvenuta consegna  della serie  corrispondente ai tre  decimi del
piano  di consegne  esaminato e  positivamente valutato  dal medesimo
Comitato.
 5. Raccomandazioni.
  5.1. Secondo  gli indirizzi  programmatici recati dal  Documento di
programmazione economica e finanziaria 1999-2001 ed in armonia con le
attribuzioni   della    Conferenza   permanente    Statoregioni,   le
determinazioni  adottate  ai  sensi  del punto  3.12  della  presente
deliberazione in  merito ai programmi  delle piccole e  medie imprese
della  componentistica -  meccanica  od avio  elettronica -  dedicata
all'aeronautica,  verranno comunicate  dal Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo
e  la  competitivita',   alle  competenti  amministrazioni  pubbliche
centrali  e periferiche  per  il previsto  coordinamento di  supporto
industriale.
  5.2.  Allo   scopo  di  conseguire  il   rafforzamento  della  base
tecnologica  costituita  dalle  piccole   e  medie  imprese  verranno
promosse  opportune iniziative  legislative per  l'inserimento di  un
rappresentante  della Conferenza  Statoregioni  nel  Comitato di  cui
all'art.  2 della  legge  n. 808/1985  al fine  di  assicurare che  i
programmi   presentati   dalle   piccole  e   medie   imprese   della
componentistica   -  meccanica   od  avio   elettronica  -   dedicata
all'aeronautica, operanti razionalizzazioni strutturali su due o piu'
regioni,  vengano  coordinati con  le  differenti  fasi degli  stessi
programmi  precedenti a  quelle  finanziate dalla  medesima legge  n.
808/1985.
  5.3.  In  attesa  della  modifica della  propria  composizione,  il
Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica
di cui  all'art. 2 della  legge n.  808/1985 puo' sentire,  nel corso
delle proprie  riunioni, i  rappresentanti delle regioni  che abbiano
gia' di  per se'  agevolato i programmi  oggetto di  valutazione, per
acquisirne elementi di valutazione.
   Roma, 22 dicembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 371