IL DIRETTORE GENERALE
                   Del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita'
per la presentazione delle dichiarazioni relative  alle  imposte  sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 1,  comma  1,  primo  periodo,  del  predetto  decreto
presidenziale,  in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati  con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e  dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto l'art. 10 del predetto  decreto  presidenziale,  in  base  al
quale   i   soggetti   iscritti  all'INPS  per  i  propri  contributi
previdenziali,  ad  eccezione   dei   coltivatori   diretti,   devono
determinare l'ammontare dei contributi dovuti nella dichiarazione dei
redditi;
  Visto  il  decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni integrative del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
  Visto l'art. 1, comma 3,  del  regolamento  recante  norme  per  la
determinazione  delle  modalita'  per  la scelta, da parte di ciascun
contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche ai movimenti  e  partiti  politici,
approvato  con  decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1997, n.
231, il quale dispone che le modalita' di effettuazione della  scelta
sono   definite   nei   decreti   di   approvazione  dei  modelli  di
dichiarazione dei redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  settembre 1997, n. 314, recante
norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione  e  semplifica-
zione  delle  disposizioni  fiscali  e  previdenziali  concernenti  i
redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte  dei
datori  di lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997, n. 446, che ha
istituito l'imposta regionale sulle attivita'  produttive  esercitate
nel territorio delle regioni;
  Visto  l'art.  10  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, concernente
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  concernente
disposizioni  generali  in  materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n.  448,  recante  misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998,  concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
  Visto  il  decreto  18  dicembre  1998,   di   approvazione   della
dichiarazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  2  marzo  1999, di approvazione del mod. 770/99
concernente  la  dichiarazione  agli  effetti  delle  ritenute,   dei
contributi e dei premi assicurativi;
  Vista,  in  particolare,  la normativa contenente agevolazioni agli
effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita'  naturali  o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come  modificato  dal  decreto  legislativo  31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
  Attesa l'opportunita' di  prevedere  modalita'  che  consentano  di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria,
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
  Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate,  con
nota  n.  9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei
dati personali in ordine  alla  informativa  da  rendere  agli  inte-
ressati  ed  alla  manifestazione del consenso per il trattamento dei
dati sensibili;  Sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali;
  Considerato  che  occorre stabilire le modalita' di predisposizione
dei  dati  delle  dichiarazioni  da  trasmettere  all'Amministrazione
finanziaria in via telematica;
  Considerato  che  occorre stabilire le caratteristiche tecniche per
la stampa dei  modelli  da  utilizzare  per  la  compilazione,  anche
meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello "UNICO 99 -
Persone  fisiche" da presentare nell'anno 1999 da parte delle persone
fisiche. Il modello,  che  deve  essere  prodotto  in  due  esemplari
identici, e' composto:
   a)  dal  modulo base, costituito dal frontespizio e dai quadri RA,
RB, RC, RN, RP, RV, RX,  e  dal  prospetto  dei  familiari  a  carico
nonche'dai  quadri  RD,  RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RL, RM, RQ, R.S, RT,
RU,  concernenti  la  dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  sul
reddito   delle   persone  fisiche;  dal  modulo  RW,  concernente  i
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari,
e  dal  quadro  RR  concernente  la  determinazione  dei   contributi
previdenziali dovuti all'Inps dai soggetti iscritti alle gestioni dei
contributi  e delle prestazione previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali, approvati con il presente decreto;
   b) dai quadri VA, VB, VE, VF, VG, VH, VK, VL, VO e VU, concernenti
la dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
approvati con il decreto 18 dicembre 1998;
   c)  dai quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO,
SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW,  concernenti  la  dichiarazione  agli
effetti  delle  ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la
comunicazione degli amministratori dei condomi'ni  nonche'  i  moduli
per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli
intermediari  abilitati  dei  modelli  730  e  delle  scelte  per  la
destinazione del quattro per mille e dell'otto per  mille,  approvati
con il decreto 2 marzo 1999;
   d)  dal  quadro  riguardante la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
1998, da approvare con successivo decreto.
  2. Con successivo decreto saranno approvati i modelli da utilizzare
per l'indicazione dei dati, diversi da  quelli  contabili,  necessari
alla  determinazione  presuntiva dei ricavi sulla base degli studi di
settore e  verranno  individuati  gli  elementi  contabili  ed  extra
contabili  rilevanti  agli  stessi fini oggetto dell'asseverazione di
cui all'art. 35, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241.
  3.  Sono  altresi'  approvate le schede da utilizzare ai fini della
scelta  della  destinazione  dell'otto  e  del  quattro   per   mille
dell'IRPEF  da  parte dei soggetti indicati nell'art. 1, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 600.