IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  modalita'
per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi,  all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  primo  periodo,  del predetto decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con  decreto  dirigenziale  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e  successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema  di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente
disposizioni integrative del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241,   concernenti  la  revisione  della  disciplina  dei  centri  di
assistenza fiscale;
  Visto il decreto legislativo 2  settembre  1997,  n.  314,  recante
norme  in  materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplifica-
zione  delle  disposizioni  fiscali  e  previdenziali  concernenti  i
redditi  di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei
datori di lavoro;
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  che  ha
istituito  l'imposta  regionale sulle attivita' produttive esercitate
nel territorio delle regioni;
  Visto l'art. 10 della legge 8  maggio  1998,  n.  146,  concernente
modalita'  di  utilizzazione degli studi di settore in sede di accer-
tamento;
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;
  Visto  il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente
disposizioni generali in materia di sanzioni  amministrative  per  le
violazioni di norme tributarie;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, recante misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
gennaio  1999,  che  ha  anticipato  all'anno  1999  il  termine  per
l'ammissione alla  compensazione  di  cui  all'art.  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  24,  dei  soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e il termine  per  la  presentazione
della  dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte  dei
medesimi soggetti;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998,  concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
  Visto il decreto 18 dicembre 1998, di approvazione della  dichiara-
zione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  2  marzo  1999, di approvazione del mod. 770/99
concernente  la  dichiarazione  agli  effetti  delle  ritenute,   dei
contributi e dei premi assicurativi;
  Vista,  in  particolare,  la normativa contenente agevolazioni agli
effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamita'  naturali  o
di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti
d'imposta per determinate categorie di contribuenti;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e 16 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come  modificato  dal  decreto  legislativo  31
marzo   1998,   n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e  le
attribuzioni dei dirigenti generali;
  Attesa l'opportunita' di  prevedere  modalita'  che  consentano  di
accelerare l'acquisizione, da parte dell'amministrazione finanziaria,
dei  dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche
mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;
  Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate,  con
nota  n.  9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la protezione dei
dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati
ed alla manifestazione del  consenso  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Considerato,   inoltre,  che  occorre  stabilire  le  modalita'  di
predisposizione  dei  dati   delle   dichiarazioni   da   trasmettere
all'amministrazione finanziaria in via telematica;
  Considerato,  infine,  che  occorre  stabilire  le  caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione,
anche meccanografica, delle dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato, con le relative istruzioni, il modello "UNICO 99 -
Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati"  da  presentare
nell'anno  1999 da parte delle societa' ed enti commerciali residenti
nel territorio dello Stato e dei soggetti non  residenti  equiparati.
Il  modello,  che  deve essere prodotto in due esemplari identici, e'
composto:
   a)   dal frontespizio e dai quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH,
RI, RK,  RL,  RM,  RN,  RO,  RP,  RR,  RU,  RV,  RX,  concernenti  la
dichiarazione  unica  agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito delle
persone giuridiche, nonche' dal quadro RZ per  la  dichiarazione  dei
sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e
redditi diversi, approvati con il presente decreto;
   b) dai quadri VA, VB, VE, VF, VG, VH, VK, VL, VO e VU, concernenti
la  dichiarazione  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore aggiunto,
approvati con il decreto 18 dicembre 1998;
   c) dai quadri SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM,  SO,
SP,  SQ,  SR,  SS,  ST, SU, SV, SW, concernenti la dichiarazione agli
effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi  assicurativi,  la
comunicazione degli amministratori dei condomini nonche' i moduli per
la  consegna  alle  banche  convenzionate, agli uffici postali e agli
intermediari  abilitati  dei  modelli  730  e  delle  scelte  per  la
destinazione  del  quattro per mille e dell'otto per mille, approvati
con il decreto 2 marzo 1999;
   d) dal quadro riguardante la dichiarazione  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive (IRAP), da utilizzare per l'anno
1998, da approvare con successivo decreto.
  2. Con successivo decreto saranno approvati i modelli da utilizzare
per  l'indicazione  dei  dati, diversi da quelli contabili, necessari
alla determinazione presuntiva dei ricavi sulla base degli  studi  di
settore  e  verranno  individuati  gli  elementi  contabili  ed extra
contabili rilevanti agli stessi fini  oggetto  dell'asseverazione  di
cui  all'articolo  35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.