IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il testo unico delle  leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito,
"testo unico");
  Visto  l'art.  106, comma  4,  lettera  b),  del testo  unico,  che
attribuisce   al  Ministro   del   tesoro,  del   bilancio  e   della
programmazione economica il potere di stabilire, per gli intermediari
finanziari  che  svolgono  determinati  tipi  di  attivita',  diversi
requisiti  patrimoniali in  deroga a  quanto previsto  dall'art. 106,
comma 3, del testo unico;
  Visto l'art.  155, comma 4, del  testo unico, ove si  dispone che i
consorzi di garanzia collettiva fidi  previsti dagli articoli 29 e 30
della legge  5 ottobre 1991,  n. 317,  sono iscritti in  una apposita
sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico e che essi
non sono sottoposti alle disposizioni del  titolo V del testo unico e
del   decreto-legge  3   maggio   1991,  n.   143,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
  Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1993;
  Visto  il   decreto  ministeriale   del  6  luglio   1994,  recante
determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del
contenuto delle  attivita' indicate nello  stesso art. 106,  comma 1,
nonche'  in  quali  circostanze ricorre  l'esercizio  delle  suddette
attivita' nei confronti del pubblico;
  Visto il decreto  ministeriale del 13 maggio  1996, recante criteri
di iscrizione  degli intermediari finanziari nell'elenco  speciale di
cui all'art. 107, comma 1, del testo unico;
  Considerata l'attivita' dei soggetti che operano quali intermediari
in cambi senza assunzione di rischi in proprio;
  Considerata,  altresi',  l'attivita'   dei  soggetti  che  svolgono
l'attivita' di concessione di  finanziamenti nella forma del rilascio
di garanzie;
  Attesa la necessita' di provvedere in merito, tenuto conto dei dati
e delle informazioni disponibili;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente decreto si intende per:
  a) "testo unico", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
  b) "elenco generale", l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del
testo unico;
  c)  "intermediari  finanziari",  i  soggetti  iscritti  nell'elenco
generale;
  d) "rilascio  di garanzie", l'attivita' indicata  all'art. 2, comma
1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994,
relativo alla  determinazione, ai sensi  dell'art. 106, comma  4, del
testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art.
106, comma  1, nonche' in  quali circostanze ricorre  l'esercizio nei
confronti del pubblico;
  e) "elenco speciale", l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del
testo unico;
  f)  "mezzi patrimoniali",  l'ammontare determinato  ai sensi  delle
disposizioni emanate  dalla Banca d'Italia in  attuazione dell'art. 5
del  decreto ministeriale  del  13 maggio  1996,  recante criteri  di
iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.