IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito, "testo unico"); Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico, che attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 3, del testo unico; Visto l'art. 155, comma 4, del testo unico, ove si dispone che i consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico e che essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del testo unico e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1993; Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, recante determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attivita' nei confronti del pubblico; Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del testo unico; Considerata l'attivita' dei soggetti che operano quali intermediari in cambi senza assunzione di rischi in proprio; Considerata, altresi', l'attivita' dei soggetti che svolgono l'attivita' di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie; Attesa la necessita' di provvedere in merito, tenuto conto dei dati e delle informazioni disponibili; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Decreta: Art. 1. Definizioni 1. Nel presente decreto si intende per: a) "testo unico", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) "elenco generale", l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del testo unico; c) "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco generale; d) "rilascio di garanzie", l'attivita' indicata all'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico; e) "elenco speciale", l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del testo unico; f) "mezzi patrimoniali", l'ammontare determinato ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.