IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il  decreto-legge 30 dicembre  1982, n. 953,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio   1983,  n.  53,  art.  5,
quarantasettesimo comma, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e),
della legge  9 luglio  1990, n.  187, secondo  il quale  "Per ciascun
veicolo  od autoscafo  per il  quale  si chiede  la interruzione  del
pagamento  dei tributi  deve  essere corrisposto  all'amministrazione
finanziaria  o  all'ente  incaricato della  riscossione,  secondo  le
modalita'  stabilite  con  decreto  del Ministro  delle  finanze,  un
diritto fisso di lire 3.000";
  Visto  l'art. 3,  secondo  comma, del  decreto  del Ministro  delle
finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
10 maggio 1983 il quale prevede che il pagamento del diritto fisso di
L.  3.000 deve  essere effettuato  con versamento  su conto  corrente
intestato all'Automobile club d'Italia;
  Ritenuto  che, a  norma  dell'art.  17, comma  14,  della legge  27
dicembre 1997, n. 449, la  convenzione fra il Ministero delle finanze
e l'Automobile club d'Italia, e' scaduta il 31 dicembre 1998;
  Visto l'art. 6, comma 1, del  decreto del Ministro delle finanze 25
novembre  1998,  n.  418,  il  quale stabilisce  che  la  gestione  e
l'aggiornamento  degli archivi  regionali  e dell'archivio  nazionale
tasse  automobilistiche,  sono  assicurati, in  via  transitoria  dal
Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;
  Visto che la provincia autonoma  di Trento con legge provinciale 11
settembre 1998, n.  10 e la provincia autonoma  di Bolzano-Alto Adige
con legge  provinciale 11  agosto 1998, n.  9, hanno  istituito tasse
automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;
  Considerato  che i  compiti svolti  dall'Automobile club  d'Italia,
relativamente  all'annotazione   negli  archivi   sopraindicati,  con
esclusione delle  province autonome  di Trento e  Bolzano-Alto Adige,
sono ora svolti dall'amministrazione  finanziaria e che pertanto alla
stessa compete il  diritto fisso di lire tremila per  ogni veicolo od
autoscafo per il  quale si chiede l'interruzione  del pagamento delle
tasse automobilistiche;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le imprese  autorizzate o  comunque abilitate  al commercio  di
veicoli  od  autoscafi,  al   fine  di  ottenere  l'interruzione  dal
pagamento delle tasse automobilistiche per  i veicoli e gli autoscafi
ad essi consegnati per la  rivendita, devono spedire o consegnare gli
elenchi  previsti,  corredati  da   supporto  magnetico,  secondo  il
tracciato  che  sara' indicato  in  successive  istruzioni, entro  il
decimo   giorno    successivo   alla   scadenza    dei   quadrimestri
gennaioaprile, maggioagosto,  e settembre-  dicembre di  ciascun anno
alle direzioni  regionali delle  entrate ovvero, ove  istituiti, agli
uffici  delle entrate  competenti per  territorio in  base alla  sede
dell'impresa autorizzata alla rivendita.
  2. L'ammontare del  diritto fisso, dovuto nella misura  di L. 3.000
per  ciascun   veicolo  o   autoscafo  per   il  quale   si  richiede
l'interruzione  del  pagamento  del  tributo  predetto,  deve  essere
corrisposto  mediante  versamento  sul   conto  corrente  postale  n.
73199002  intestato a  "Uff.  Conc. Gov.  Diritto  fisso -  Rivendita
autoveicoli o  autoscafi" utilizzando il  modello CH 8 -quater  a tre
sezioni.
  3.  Nella  causale di  versamento,  sia  nell'attestazione che  nel
certificato di  accreditamento, devono essere indicati  il numero dei
veicoli  e/o autoscafi  compresi  nell'elenco e  il quadrimestre  cui
l'elenco  stesso  si riferisce.  Gli  estremi  del versamento  devono
essere  riportati  in calce  all'elenco  al  quale va  pure  allegata
l'attestazione di versamento.
  4. L'ufficio  del registro  tasse sulle concessioni  governative di
Roma versa  quanto affluito  sul predetto  conto corrente  postale al
capitolo di  entrata del bilancio  dello Stato  n. 2319 di  capo VII,
denominato "Entrate eventuali diverse" concernenti il Ministero delle
finanze.
  5. Il  presente decreto non  si applica nelle province  autonome di
Trento e Bolzano-Alto Adige.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 9 aprile 1999
                                        Il direttore generale: Romano