IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, quarantasettesimo comma, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 9 luglio 1990, n. 187, secondo il quale "Per ciascun veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'amministrazione finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un diritto fisso di lire 3.000"; Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 10 maggio 1983 il quale prevede che il pagamento del diritto fisso di L. 3.000 deve essere effettuato con versamento su conto corrente intestato all'Automobile club d'Italia; Ritenuto che, a norma dell'art. 17, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la convenzione fra il Ministero delle finanze e l'Automobile club d'Italia, e' scaduta il 31 dicembre 1998; Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, il quale stabilisce che la gestione e l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale tasse automobilistiche, sono assicurati, in via transitoria dal Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo; Visto che la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali; Considerato che i compiti svolti dall'Automobile club d'Italia, relativamente all'annotazione negli archivi sopraindicati, con esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige, sono ora svolti dall'amministrazione finanziaria e che pertanto alla stessa compete il diritto fisso di lire tremila per ogni veicolo od autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento delle tasse automobilistiche; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. 1. Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di veicoli od autoscafi, al fine di ottenere l'interruzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e gli autoscafi ad essi consegnati per la rivendita, devono spedire o consegnare gli elenchi previsti, corredati da supporto magnetico, secondo il tracciato che sara' indicato in successive istruzioni, entro il decimo giorno successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaioaprile, maggioagosto, e settembre- dicembre di ciascun anno alle direzioni regionali delle entrate ovvero, ove istituiti, agli uffici delle entrate competenti per territorio in base alla sede dell'impresa autorizzata alla rivendita. 2. L'ammontare del diritto fisso, dovuto nella misura di L. 3.000 per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede l'interruzione del pagamento del tributo predetto, deve essere corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 73199002 intestato a "Uff. Conc. Gov. Diritto fisso - Rivendita autoveicoli o autoscafi" utilizzando il modello CH 8 -quater a tre sezioni. 3. Nella causale di versamento, sia nell'attestazione che nel certificato di accreditamento, devono essere indicati il numero dei veicoli e/o autoscafi compresi nell'elenco e il quadrimestre cui l'elenco stesso si riferisce. Gli estremi del versamento devono essere riportati in calce all'elenco al quale va pure allegata l'attestazione di versamento. 4. L'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma versa quanto affluito sul predetto conto corrente postale al capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2319 di capo VII, denominato "Entrate eventuali diverse" concernenti il Ministero delle finanze. 5. Il presente decreto non si applica nelle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 1999 Il direttore generale: Romano