IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  comma 15  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, il quale stabilisce  che il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su conforme parere della commissione centrale per
la  riscossione  unificata  dei  contributi  in  agricoltura,  previa
proposta  delle commissioni  provinciali  della manodopera  agricola,
formulata tenuto conto delle  caratteristiche fisiche del territorio,
dei  modi   correnti  di  coltivazione  dei   terreni  nonche'  delle
consuetudini locali,  determina per  ciascuna provincia,  con proprio
decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e
per ciascun capo di bestiame;
  Visto l'art. 9-quinquies,  commi 11, 12, 13, 14, 16,  17 e 18 della
legge 28  novembre 1996, n.  608, concernente l'accertamento  ai fini
previdenziali e  contributivi delle  giornate di lavoro  prestate dai
lavoratori di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
  Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1971 con il quale e' stata
approvata  la  deliberazione del  24  giugno  1970 della  commissione
provinciale per la manodopera agricola di Trento;
  Considerato che la locale commissione provinciale per la manodopera
agricola di cui  all'art. 4 del decreto legge 3  febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modifiche,  nella legge 11 marzo 1970, n.  83, non ha
provveduto alla  revisione dei valori  medi per ettaro coltura  e per
ciascun capo di bestiame, di cui al comma 5 dell'articolo 9-quinquies
della legge  n. 608/1996,  precedentemente approvati con  il predetto
decreto ministeriale;
  Visto il  comma 17  dell'art. 9-quinquies  della legge  28 novembre
1996, n. 608, che dispone che in caso di mancato invio, entro la data
prevista  dal suddetto  articolo,  delle  proposte delle  commissioni
provinciali  per la  manodopera  agricola, si  provveda  con il  solo
parere della commissione centrale;
  Visto il conforme parere della commissione centrale di cui all'art.
9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608;
                              Decreta:
  I valori medi di impiego di  modopera, per la singola coltura e per
ciasun capo di  bestiame nella provincia di  Trento, sono determinati
nelle  misure  indicate  nell'allegata tabella  secondo  la  proposta
contenuta nella deliberazione datata 2 dicembre 1997 della comissione
centrale, ai  sensi dell'art. 9-quinquies,  comma 17, della  legge 28
novembre 1996, n. 608.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 25 marzo 1999
                                               Il Ministro: Bassolino