Con  decreto  ministeriale   n.  25663  del  22   gennaio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 novembre 1998 al 29 novembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.c. a  r.l. Nuova
tessitura Mompiano, con sede in Suni (Nuoro), unita' di Suni (Nuoro),
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 26  ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di lavoratori  pari  a  36  unita', su  un  organico
complessivo di 43 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.c. a  r.l. Nuova tessitura Mompiano - a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996, registrato alla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25664  del  22   gennaio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  ottobre 1998 al 30 settembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con
sede  in Bari,  unita' di  Bari, per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
342 unita', su un organico complessivo di 410 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  So.Ge.Ser. - a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25665  del  22   gennaio  1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 20 ottobre 1998 al  19 ottobre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Acciaierie e
tubificio meridionali, con sede in Bari e unita' di Bari, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 40 unita', su un organico complessivo di
51 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e tubificio meridionali
- a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25694  del  1   febbraio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal  12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla  ditta  C.M.V.  -
Costruzioni  meccaniche venafrane,  con  sede  in Venafro  (Isernia),
unita'  di Venafro  (Isernia),  per  i quali  e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 25  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
35 unita', su un organico complessivo di 41 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  ditta C.M.V.  - Costruzioni  meccaniche
venafrane  - a  corrispondere il  particolare beneficio  previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25695  del  1   febbraio  1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1998 al  31 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in   favore  dei  lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Amuco
international,  con  sede  in   Pianodardine  (Avellino),  unita'  di
Pianodardine (Avellino), per i quali  e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 12  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  28  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
181 unita', di cui 9 parttime da 20 a 14 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 190 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Amuco   international  -   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25696  del  1   febbraio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  luglio 1998 al 1 novembre 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Arcola
petrolifera, con sede  in Cagliari, unita' di La Spezia,  per i quali
e' stato  stipulato un contratto  di solidarieta' che  stabilisce, la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 6 unita', su un organico complessivo di 38 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   Arcola   petrolifera  -   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25697  del  1   febbraio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1998 al 4 settembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. ISFA  - Ind.
siciliana  fiammiferi  ed affini,  con  sede  in Catania,  unita'  di
Catania, per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 16  unita', su un organico
complessivo di 23 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. ISFA -  Ind. siciliana fiammiferi
ed affini  - a  corrispondere il  particolare beneficio  previsto dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  25698  del  1   febbraio  1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 7 febbraio 1998 al  6 febbraio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Editoriale
italiana, con sede in Milano, unita'  di Milano, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 36 ore settimanali a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 39 giornalisti di cui 2 pubblicisti, su un organico
complessivo di 71 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale  di  previdenza  dei   giornalisti  italiani,  e'  altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.  Editoriale   italiana  -   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio  1994, n. 451, l'Istituto  nazionale della previdenza
sociale  e   l'Istituto  nazionale  di  previdenza   dei  giornalisti
italiani,  verifichera' che  i  lavoratori  interessati nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento  di   integrazione   salariale
straordinaria  ed   al  trattamento  di  integrazione   salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre  1994, registrato alla Corte dei  conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Con decreto ministeriale  n. 25733 dell'11 febbraio  1999 a seguito
dell'accertamento  delle  esigenze   di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto con il  decreto ministeriale, datato 3  febbraio 1999, e'
autorizzata  la   corresponsione  del  trattamento   di  integrazione
salariale di cui  all'art. 21 della legge 23 luglio  1991, n. 223, in
favore di un  numero massimo di 8 lavoratori,  dipendenti dalla ditta
S.p.a. Trexenta,  con sede e  unita' di Ortacesus,  localita' Bangius
(Cagliari), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 7 maggio 1992.
  Con decreto ministeriale  n. 25734 dell'11 febbraio  1999 a seguito
dell'accertamento  delle  esigenze   di  ristrutturazione  aziendale,
intervenuto con il  decreto ministeriale, datato 3  febbraio 1999, e'
autorizzata  la   corresponsione  del  trattamento   di  integrazione
salariale di cui  all'art. 21 della legge 23 luglio  1991, n. 223, in
favore di un numero massimo  di 63 lavoratori, dipendenti dalla ditta
S.p.a.  Floramatia, con  sede, unita'  ed ufficio  in Piancastagnaio,
localita' Casa del Corto (Siena), per  il periodo dal 16 gennaio 1995
al 29 aprile 1995 (46 operai dal 16 gennaio 1995 al 4 febbraio 1995 e
17 impiegati dal 16 gennaio 1995 al 29 aprile 1995).
  Con  decreto  ministeriale  n.   25748  dell'11  febbraio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1998 al 28 febbraio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla A.r.l.  Consorzio
Ferrara  trasporti, con  sede in  Ferrara, unita'  di Ferrara,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  37 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 12 unita', di cui un lavoratore parttime
da 34 a 31,5 ore medie  settimanali, su un organico complessivo di 30
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla A.r.l.  Consorzio Ferrara trasporti  - a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25780   del  17  febbraio  1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 15 ottobre 1998 al  14 ottobre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Neba due, con
sede in Casale Monferrato (Alessandria) e unita' di Casale Monferrato
(Alessandria),  per  i  quali  e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  22  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
20 unita',  di cui un  lavoratore in contratto parttime  che attuera'
una riduzione  massima di 11  ore a  fronte di un  orario settimanale
pari a 20 ore, su un organico complessivo di 20 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Neba  due -  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25781   del  17  febbraio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 17 novembre 1998 al 16 novembre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. S.A.I.T., con
sede in Settimo Torinese (Torino) e unita' di Brandizzo (Torino), via
Torino n. 416 e Brandizzo (Torino),  via Fratelli Rosselli n. 20, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 39 ore settimanali a 19,50  ore medie settimanali nei confronti di
un numero  massimo di  lavoratori pari  a 77  unita', su  un organico
complessivo di 89 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l.  S.A.I.T. -  a corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25782   del  17  febbraio  1999  e'
autorizzata, per  il periodo dal 24  marzo 1997 al 23  marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Quadrifoglio,
con sede in Urbania (Pesaro), unita' di Urbania (Pesaro), per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  25 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 17 unita', su un organico complessivo di
30 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
14 ottobre 1997, n. 23544.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Quadrifoglio - a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25783   del  17  febbraio  1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 4 aprile 1995 al  3 ottobre 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro
magneti permanenti,  con sede in Caronno  Pertusella (Varese), unita'
di Caronno  Pertusella (Varese),  per i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26,60 ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
21 unita', su un organico complessivo di 31 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a.  Centro magneti  permanenti -  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, di cui
al successivo comma 13 dell'art.  5 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25784   del  17  febbraio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal 14 aprile 1998 al 31 ottobre 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Fintel, con
sede in Napoli, unita' di Ardea (Roma) e Foggia, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  178 unita',  su  un organico  complessivo di  545
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fintel -  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25785   del  17  febbraio  1999  e'
autorizzata, per il periodo dal  12 maggio 1998 all'11 novembre 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Grande
distribuzione avanzata -  G.Di.A., con sede in S.  Bovio di Peschiera
Borromeo (Milano), unita'  di Casaletto Vaprio d'Adda  (Cremona) e S.
Bovio di Peschiera Borromeo (Milano),  per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  18  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori  pari a  577 unita',  su  un organico  complessivo di  896
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Grande distribuzione  avanzata -
G.Di.A. - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25786   del  17  febbraio  1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 13 ottobre 1998 al  12 ottobre 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a.  Camiceria di
Galliate (Novara), con sede in Galliate (Novara) e unita' di Galliate
(Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero  massimo di lavoratori pari a 21  unita', su un organico
complessivo di 30 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.   Camiceria   Galliate  -   a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25787   del  17  febbraio  1999  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1998 al  31 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Dieffe, con
sede in  Lonate (Milano), unita'  di Pomezia  (Roma), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 13 unita', su un organico complessivo di
44 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato  - nell'ambito  di quanto  sopra disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Dieffe -  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in
data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.