IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
                     DEL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
                                  E
               IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA
            E ASSISTENZA SOCIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

   Visto  l'art.  3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante  delega  al  Governo  per  l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi   contenenti   disposizioni   volte  a  semplificare  gli
adempimenti  dei  contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione
delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle
posizioni dei singoli contribuenti;

   Visto  il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
di  semplificazione  degli  adempimenti  dei  contribuenti in sede di
dichiarazione   dei   redditi  e  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di
modernizzazione  del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato
ai  sensi  del  predetto  art.  3, comma 134, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;

   Visto  l'art.  17  del  menzionato  decreto  legislativo  n. 241 e
successive  integrazioni  che  prevede  l'effettuazione, da parte dei
contribuenti  titolari di partita I.V.A., di versamenti unitari delle
imposte,  dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore
dello  Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione  dei  crediti,  dello stesso periodo, nei confronti dei
medesimi  soggetti,  risultanti  dalle  dichiarazioni e dalle denunce
periodiche  presentate successivamente alla data di entrata in vigore
del menzionato decreto;

   Visto  l'art. 19, comma 1, del ripetuto decreto legislativo n. 241
del 1997, che dispone che i versamenti delle imposte, dei contributi,
dei  premi  previdenziali  ed  assistenziali  e delle altre somme, al
netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile
ad una banca convenzionata ai sensi del successivo comma 5;

   Visto  l'art.  19, comma 5, del cennato decreto legislativo n. 241
del 1997, che prescrive che con convenzione approvata con decreto del
Ministro  delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  sono stabiliti le modalita' di
conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle
operazioni  da  trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e
di  conservazione,  tenendo  conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con
decreto  del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonche'
le  penalita'  per  l'inadempimento  degli  obblighi  nascenti  dalla
convenzione  stessa  e  la misura del compenso per il servizio svolto
dalle banche; che quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo
di  svolgimento  del  servizio,  del numero dei moduli presentati dal
contribuente  e  di  quello  delle  operazioni in esso incluse, della
tipologia  degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo
dei  versamenti  gestito  dal  sistema;  che la convenzione ha durata
triennale e puo' essere tacitamente rinnovata;

   Visto  l'art.  24,  comma 8, del menzionato decreto legislativo n.
241  del  1997,  che  dispone  che le modalita' di conferimento della
delega  e  di  svolgimento  del  servizio  da parte delle banche sono
definite  mediante  convenzione  anche  per  il  periodo  transitorio
fissato dall'art. 24, comma 1, e che la cennata convenzione rimane in
vigore  per  il suddetto periodo transitorio e, in ogni caso, per non
piu' di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente;

   Considerato che il Ministero delle finanze ha interesse a definire
modalita'  di  svolgimento del servizio di accoglimento di deleghe di
pagamento  da  parte  delle banche secondo criteri uniformi a livello
nazionale;

   Considerato  che  l'A.B.I.,  in  quanto  associazione delle banche
operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri
associati  accordi  e/o  convenzioni  per l'offerta alla clientela di
servizi vari;

   Considerato  che  il  sistema  bancario  e'  in grado, fornendo un
servizio  di  trasmissione  telematica  dei  dati,  di  soddisfare le
esigenze del Ministero delle finanze;

   Considerato  che  ai  sensi del comma 5 dell'art. 19 e del comma 8
dell'art.  24  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n. 241, va
approvata  con  decreto  interministeriale la convenzione di cui alla
premessa;

   Visto  il  parere  n.  41694  della  commissione consultiva di cui
all'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988,  n.  43,  reso nelle adunanze del 16 e 23 marzo 1998, in merito
allo schema di convenzione in argomento;

   Ritenuto  di  poter concordare sostanzialmente con le osservazioni
formulate  dal predetto organo consultivo, fatta eccezione per quanto
di seguito specificato;

   Considerato  che  la  commissione  ha  rilevato  la  necessita' di
sopprimere   l'ultimo   paragrafo  dell'art.  15  della  convenzione,
laddove,   con   riferimento   alle   possibili  modifiche  derivanti
dall'adeguamento  delle  procedure  all'anno 2000 ed all'introduzione
dell'Euro,   dopo   aver  affermato  che  tali  modifiche  effettuate
nell'ambito  della generale revisione delle procedure e dei programmi
utilizzati  dalle  banche,  "non rilevano ai fini della revisione dei
compensi  ne'  del  diritto  di  recesso", prevede che "gli eventuali
adeguamenti  specificatamente  riferiti  al servizio richiesto con la
presente   convenzione,   saranno  valutati  di  comune  accordo  dal
Ministero  delle  finanze e dall'A.B.I. per definirne la rilevanza ai
soli fini del compenso";

   Ritenuto di non poter concordare con le suddette considerazioni in
quanto  la  previsione di un accordo tra il Ministero delle finanze e
l'A.B.I.  e'  finalizzata a valutare la necessita' di modifiche delle
procedure  che  dovessero  essere  specificatamente richieste ai fini
dello  svolgimento  del servizio e conseguentemente la loro eventuale
incidenza  sui  compensi,  rinviando  poi nelle sedi appropriate, gli
adempimenti necessari per la determinazione dei compensi stessi;

   Considerato  che  la  Commissione  consultiva, con riferimento, al
decreto   interministeriale  di  approvazione  della  convenzione  ha
ritenuto  che  lo  stesso  debba recare l'indicazione dell'impegno di
spesa;

   Ritenuto  al  riguardo  di  dover individuare soltanto il relativo
capitolo   di   spesa   sul  quale  fara'  carico  l'onere  derivante
dall'applicazione della convenzione;

   Visto  il  parere  n. 409/1998, reso in data 15 aprile 1998 con il
quale  il  Consiglio  di  Stato,  Terza  sezione,  ha espresso avviso
favorevole  in ordine allo schema di convenzione in argomento, con le
osservazioni di cui in motivazione;

   Considerato  che  in  linea  con dette osservazioni, in uno con la
riformulazione  dell'art.  14  della  convenzione  in  parola,  viene
disciplinato  all'art. 15 l'obbligo di riservatezza dei dati trattati
in  ossequio alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e all'art. 21 viene
prevista  una  esplicita  clausola  arbitrale  per dirimere eventuali
controversie;

   Visto  l'art.  16  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nel  testo  sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80, del
31  marzo  1998,  concernente  nuove  disposizioni  in  materia,  tra
l'altro,   di   organizzazione   e   di   rapporti  di  lavoro  nelle
amministrazioni pubbliche;

                              Decreta:

   E'  approvata  la  convenzione  tra  il  Ministero delle finanze e
l'Associazione Bancaria Italiana, riportata in allegato, che fa parte
integrante  del  presente  decreto,  con  la  quale sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio,
i  dati  delle  operazioni  da trasmettere e le relative modalita' di
trasmissione  e  di  conservazione,  tenendo conto dei termini di cui
all'art.  13  del  regolamento  concernente  l'istituzione  del conto
fiscale,  adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi
nascenti  dalla  convenzione  stessa  e la misura del compenso per il
servizio  svolto dalle banche, determinata tenendo conto del costo di
svolgimento  del  servizio,  del  numero  dei  moduli  presentati dal
contribuente  e  di  quello  delle  operazioni in esso incluse, della
tipologia  degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo
dei versamenti gestito dal sistema.

   Detta convenzione ha durata triennale.

   Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti
nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0. - funzionamento - (Capitolo
3458)  dello  stato  di  previsione  del  Ministero delle finanze per
l'anno  finanziario  1998  e  corrispondenti  unita' per gli esercizi
successivi.

   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e verra' trasmesso agli organi di controllo
per la registrazione.

   Roma, 30 aprile 1998

        Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
                               ROMANO

                 Il ragioniere generale dello Stato
                              MONORCHIO

    Il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale
                                DADDI