IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DEL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO E IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, emanato ai sensi del predetto art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 17 del menzionato decreto legislativo n. 241 e successive integrazioni che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita I.V.A., di versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del menzionato decreto; Visto l'art. 19, comma 1, del ripetuto decreto legislativo n. 241 del 1997, che dispone che i versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del successivo comma 5; Visto l'art. 19, comma 5, del cennato decreto legislativo n. 241 del 1997, che prescrive che con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche; che quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; che la convenzione ha durata triennale e puo' essere tacitamente rinnovata; Visto l'art. 24, comma 8, del menzionato decreto legislativo n. 241 del 1997, che dispone che le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio da parte delle banche sono definite mediante convenzione anche per il periodo transitorio fissato dall'art. 24, comma 1, e che la cennata convenzione rimane in vigore per il suddetto periodo transitorio e, in ogni caso, per non piu' di tre anni e puo' essere rinnovata tacitamente; Considerato che il Ministero delle finanze ha interesse a definire modalita' di svolgimento del servizio di accoglimento di deleghe di pagamento da parte delle banche secondo criteri uniformi a livello nazionale; Considerato che l'A.B.I., in quanto associazione delle banche operanti sul territorio nazionale, promuove nell'interesse dei propri associati accordi e/o convenzioni per l'offerta alla clientela di servizi vari; Considerato che il sistema bancario e' in grado, fornendo un servizio di trasmissione telematica dei dati, di soddisfare le esigenze del Ministero delle finanze; Considerato che ai sensi del comma 5 dell'art. 19 e del comma 8 dell'art. 24 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va approvata con decreto interministeriale la convenzione di cui alla premessa; Visto il parere n. 41694 della commissione consultiva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, reso nelle adunanze del 16 e 23 marzo 1998, in merito allo schema di convenzione in argomento; Ritenuto di poter concordare sostanzialmente con le osservazioni formulate dal predetto organo consultivo, fatta eccezione per quanto di seguito specificato; Considerato che la commissione ha rilevato la necessita' di sopprimere l'ultimo paragrafo dell'art. 15 della convenzione, laddove, con riferimento alle possibili modifiche derivanti dall'adeguamento delle procedure all'anno 2000 ed all'introduzione dell'Euro, dopo aver affermato che tali modifiche effettuate nell'ambito della generale revisione delle procedure e dei programmi utilizzati dalle banche, "non rilevano ai fini della revisione dei compensi ne' del diritto di recesso", prevede che "gli eventuali adeguamenti specificatamente riferiti al servizio richiesto con la presente convenzione, saranno valutati di comune accordo dal Ministero delle finanze e dall'A.B.I. per definirne la rilevanza ai soli fini del compenso"; Ritenuto di non poter concordare con le suddette considerazioni in quanto la previsione di un accordo tra il Ministero delle finanze e l'A.B.I. e' finalizzata a valutare la necessita' di modifiche delle procedure che dovessero essere specificatamente richieste ai fini dello svolgimento del servizio e conseguentemente la loro eventuale incidenza sui compensi, rinviando poi nelle sedi appropriate, gli adempimenti necessari per la determinazione dei compensi stessi; Considerato che la Commissione consultiva, con riferimento, al decreto interministeriale di approvazione della convenzione ha ritenuto che lo stesso debba recare l'indicazione dell'impegno di spesa; Ritenuto al riguardo di dover individuare soltanto il relativo capitolo di spesa sul quale fara' carico l'onere derivante dall'applicazione della convenzione; Visto il parere n. 409/1998, reso in data 15 aprile 1998 con il quale il Consiglio di Stato, Terza sezione, ha espresso avviso favorevole in ordine allo schema di convenzione in argomento, con le osservazioni di cui in motivazione; Considerato che in linea con dette osservazioni, in uno con la riformulazione dell'art. 14 della convenzione in parola, viene disciplinato all'art. 15 l'obbligo di riservatezza dei dati trattati in ossequio alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e all'art. 21 viene prevista una esplicita clausola arbitrale per dirimere eventuali controversie; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche; Decreta: E' approvata la convenzione tra il Ministero delle finanze e l'Associazione Bancaria Italiana, riportata in allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale sono stabiliti le modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalita' di trasmissione e di conservazione, tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dalle banche, determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. Detta convenzione ha durata triennale. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti nell'unita' previsionale di base 4.1.1.0. - funzionamento - (Capitolo 3458) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998 e corrispondenti unita' per gli esercizi successivi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e verra' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione. Roma, 30 aprile 1998 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate ROMANO Il ragioniere generale dello Stato MONORCHIO Il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale DADDI