IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista la  legge 13 luglio  1965, n.  825, concernente il  regime di
imposizione  fiscale dei  prodotti oggetto  di monopolio  di Stato  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Vista  la legge  10 dicembre  1975, n.  724, che  reca disposizioni
sulla  importazione e  commercializzazione all'ingrosso  dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 7  marzo 1985, n.  76, e  successive modificazioni,
concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
  Visti i  decreti ministeriali in  data 31  luglio 1990 e  16 luglio
1991, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali
sono   state  dettate   specifiche  disposizioni   tecniche  per   il
condizionamento   e   l'etichettatura   dei  prodotti   del   tabacco
conformemente alle  prescrizioni della direttiva del  Consiglio delle
Comunita' europee n. 89/622/CEE;
  Visto i  decreti ministeriali del  13 agosto  1992 e del  22 aprile
1997, con  i quali si  e' provveduto, rispettivamente,  ad iscrivere,
nella  tariffa di  vendita, la  marca di  sigarette "Rothmans  K.S.F.
Ultra Lights" ed a variare la denominazione della stessa in "Rothmans
Uno Ultra Lights";
  Visto il decreto legislativo 9  luglio 1998, n. 283, che istituisce
l'Ente  tabacchi   italiani  per   lo  svolgimento   delle  attivita'
produttive e commerciali gia' attribuite all'Amministrazione autonoma
dei monopoli  di Stato,  con esclusione  delle attivita'  inerenti il
lotto e le lotterie, e riserva  allo Stato le funzioni e le attivita'
di  interesse  generale gia'  affidate  o  conferite per  effetto  di
disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;
  Vista l'istanza con  la quale la ditta Insalco  S.p.a., in qualita'
di rappresentante  della ditta produttrice, ha  chiesto di modificare
la  denominazione della  succitata  marca di  sigarette Rothmans  Uno
Ultra Lights;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione della  marca  di sigarette  appresso indicata  e'
cosi' modificata:
    da:    Rothmans uno ultra lights
    a:     Rothmans 1 mg ultra lights