IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI e IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483; Visto l'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente la "Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo", come modificato dall'art. 9 della legge 9 aprile 1984, n. 61; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali istituite a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 483, gli uffici consolari, entro il 10 maggio 1999, trasmettono alla cancelleria della Corte di appello di Roma l'elenco degli elettori, residenti nel Paese in cui e' compresa la circoscrizione consolare, che abbiano un livello di conoscenza della lingua italiana idoneo all'espletamento della funzione di presidente di seggio, eta' non superiore ai 70 anni e non abbiano presentato domanda per votare per i rappresentanti al Parlamento europeo dello Stato membro di residenza. 2. Ai fini del giudizio di idoneita' di cui al primo comma dell'art. 32 sopracitato, gli uffici consolari dovranno indicare, per ciascun nominativo, il titolo di studio, la professione, l'eventuale precedente espletamento di altro incarico di presidente o di scrutatore nonche', ove possibile, brevi ragguagli sulla capacita' organizzativa dell'interessato, indicando, infine, se quest'ultimo ha esplicitamente espresso il relativo gradimento. 3. Tali nominativi devono essere in numero almeno triplo rispetto a quello delle sezioni elettorali istituite nell'ambito della circoscrizione consolare. 4. La cancelleria della Corte di appello di Roma, sulla base degli elementi di cui al secondo comma del presente articolo, forma l'elenco degli idonei all'ufficio di presidente di seggio. 5. La nomina dei presidenti delle sezioni elettorali e' effettuata dal presidente della Corte di appello di Roma entro il 29 maggio 1999 fra gli iscritti nell'elenco di elettori di cui al comma precedente. 6. L'elenco, unitamente al provvedimento di nomina, e' trasmesso immediatamente ai rispettivi uffici consolari, che provvederanno a darne comunicazione agli interessati, ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18.