IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - servizio centrale di segreteria del CIPE Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale e' stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, e' costituito da una quota fissa e da una quota variabile; Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa e' pari a quella assegnata nell'anno 1990; Considerato che le disposizioni recante dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere, a decorrere dall'anno 1991, all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990; Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970; Visto l'art. 3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica - il quale stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni di cui alla tabella B allegata alla legge, fra i quali quelli previsti dall'art. 9, della legge 16 maggio 1970, n. 281 e art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1990, n. 158; Vista la legge di bilancio n. 454 del 23 dicembre 1998, per il 1999, che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di L. 4.651.000.000 relativa alla quota fissa, autorizzata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della sopracitata legge n. 158/1990 a titolo di limiti d'impegno destinati a contributi per interessi su mutui per gli ospedali civili e psichiatrici; Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 4.651.000.000 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; Decreta: Art. 1. La somma di L. 4.651.000.000, a valere sul fondo 1999, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annuliata' 1999, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/65, e' impegnata a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, come segue: Regioni e provincie autonome Importi (in lire) -- -- Provincia autonoma Trento 424.000.000 Provincia autonoma Bolzano 411.000.000 Valle d'Aosta 134.000.000 Friuli-Venezia Giulia 562.000.000 Sicilia 2.797.000.000 Sardegna 323.000.000 _____________ Totale ............ 4.651.000.000