IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il quale e' stato emanato il Regolamento recante modalita'
per la presentazione delle dichiarazioni relative  alle  imposte  sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel
testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80,  del  31
marzo  1998,  concernente nuove disposizioni in materia, tra l'altro,
di organizzazione e di   rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, in base al quale
devono  essere  adottati  dal  Ministro  delle finanze esclusivamente
provvedimenti  che  sono  espressione   del   potere   di   indirizzo
politico-amministrativo,  di  cui  agli articoli 3, comma 1, e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Viste le convenzioni stipulate dal Ministro delle finanze con l'ABI
e la Poste italiane S.p.a. concernenti le  modalita'  di  svolgimento
del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
degli uffici postali;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  31  luglio  1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.  187  del  12  agosto  1998,    concernente  le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Visto   il   decreto  dirigenziale  2  marzo  1999  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo  1999
con  il  quale  e'  stato  approvato  il  modello  770  da presentare
nell'anno 1999;
  Visto l'art. 4 del suddetto decreto 2 marzo 1999 in base  al  quale
con successivo decreto devono essere approvate le specifiche tecniche
per  la  trasmissione  in  via  telematica  dei  dati contenuti nella
dichiarazione mod. 770 da parte degli utenti del servizio telematico;
  Visto l'art. 5 del suddetto decreto 2 marzo 1999 in base  al  quale
con  successivo  decreto  devono  essere   approvati il contenuto, le
caratteristiche tecniche, la bolla di consegna nonche'  le  modalita'
di  consegna  all'amministrazione  finanziaria da parte dei sostituti
d'imposta  dei   supporti   magnetici   contenenti   i   dati   delle
dichiarazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  utenti  del  servizio  telematico,  devono  trasmettere in via
telematica i dati dei modelli 770 approvati con decreto  dirigenziale
2  marzo 1999 secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A al
presente decreto.