IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, recante misure relative ai beni della Repubblica dell'Iraq ed in particolare il disposto dell'art. 4, che consente di disporre delle deroghe ai divieti stabiliti dall'art. 1 del predetto decreto-legge; Visto il Trattato del Laterano tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, che configura a carico della Repubblica italiana l'obbligo di garantire alla Santa Sede il diritto di legazione passivo, senza alcun impedimento, nonche' i pertinenti articoli della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche; Considerato che autorizzare il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data 5 agosto 1990, consente di adempiere ai precitati obblighi internazionali senza favorire l'economia dell'Iraq e viene effettuato in contropartita alla fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e servizi corrispondenti; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole; Decreta: Art. 1. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220, convertito dalla legge 5 ottobre 1990, n. 278, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, e' consentito il pagamento delle spese istituzionali, di funzionamento e di manutenzione della Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale dell'Iraq accreditati sui conti bancari in essere presso il sistema bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e servizi corrispondenti. Il ritiro delle somme all'uopo necessarie dovra' avvenire presso un unico istituto bancario italiano prescelto dalle autorita' irachene e di gradimento esplicito del Governo italiano e sara' subordinato, volta per volta, alla presentazione presso l'istituto stesso di idonea documentazione comprovante le spese di carattere istituzionale effettivamente sostenute per il funzionamento e la manutenzione della sede della missione diplomatica di cui sopra; tali somme non potranno in ogni caso superare il limite annuale di 1500 milioni di lire italiane.