IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto-legge  6 agosto  1990, n.  220, convertito  dalla
legge 5 ottobre  1990, n. 278, recante misure relative  ai beni della
Repubblica dell'Iraq ed  in particolare il disposto  dell'art. 4, che
consente di disporre  delle deroghe ai divieti  stabiliti dall'art. 1
del predetto decreto-legge;
  Visto  il Trattato  del Laterano  tra la  Repubblica italiana  e la
Santa  Sede,  che  configura   a  carico  della  Repubblica  italiana
l'obbligo  di  garantire alla  Santa  Sede  il diritto  di  legazione
passivo, senza alcun impedimento, nonche' i pertinenti articoli della
Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche;
  Considerato che autorizzare il pagamento delle spese istituzionali,
di funzionamento  e di manutenzione della  Rappresentanza diplomatica
della Repubblica dell'Iraq  presso la Santa Sede, a  valere sui fondi
congelati di  pertinenza della  Banca centrale  dell'Iraq accreditati
sui conti bancari in essere  presso il sistema bancario italiano alla
data  5 agosto  1990,  consente di  adempiere  ai precitati  obblighi
internazionali senza favorire l'economia dell'Iraq e viene effettuato
in contropartita alla fornitura  in Italia alla citata Rappresentanza
diplomatica dei beni e servizi corrispondenti;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri
del tesoro e  del commercio con l'estero, che hanno  espresso il loro
parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In deroga ai  divieti di cui all'art. 1 del  decreto-legge 6 agosto
1990,  n. 220,  convertito  dalla legge  5 ottobre  1990,  n. 278,  a
decorrere dalla  data di  pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale del
presente   decreto,   e'   consentito  il   pagamento   delle   spese
istituzionali,   di    funzionamento   e   di    manutenzione   della
Rappresentanza diplomatica della Repubblica dell'Iraq presso la Santa
Sede, a valere sui fondi congelati di pertinenza della Banca centrale
dell'Iraq accreditati sui  conti bancari in essere  presso il sistema
bancario italiano alla data del 5 agosto 1990, in contropartita della
fornitura in Italia alla citata Rappresentanza diplomatica dei beni e
servizi  corrispondenti. Il  ritiro delle  somme all'uopo  necessarie
dovra' avvenire presso un  unico istituto bancario italiano prescelto
dalle  autorita'  irachene  e  di gradimento  esplicito  del  Governo
italiano  e sara'  subordinato, volta  per volta,  alla presentazione
presso  l'istituto stesso  di  idonea  documentazione comprovante  le
spese  di carattere  istituzionale  effettivamente  sostenute per  il
funzionamento e la manutenzione della sede della missione diplomatica
di cui sopra; tali somme non potranno in ogni caso superare il limite
annuale di 1500 milioni di lire italiane.