IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  5  gennaio  1994, n.  36,  che  detta  una  nuova
disciplina  intesa ad  assicurare  maggiore efficienza  nell'utilizzo
delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e
visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge;
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3,
della citata legge n. 36/1994;
  Visto l'art.  2, comma 3, del  decreto-legge 17 marzo 1995,  n. 79,
convertito dalla legge  17 maggio 1995, n. 172, che  demanda a questo
Comitato di  fissare - sino all'elaborazione  del metodo normalizzato
di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri,
parametri  e  limiti  per  la determinazione  e  l'adeguamento  delle
tariffe del  servizio idrico, con particolare  riferimento alle quote
di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione;
  Vista la  legge 28  dicembre 1995,  n. 549,  che all'art.  3, commi
42-47,  reca disposizioni  in materia  di fissazione  della quota  di
tariffa riferita al servizio di depurazione;
  Visto  il decreto  legislativo 25  febbraio 1995,  n. 77,  relativo
all'ordinamento  finanziario  e  contabile degli  enti  locali,  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n.
342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e
di dissesto finanziario di detti enti locali;
  Visto l'art. 6  del decreto-legge 25 marzo 1997,  n. 67, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di
un  piano  straordinario  di completamento  e  razionalizzazione  dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane;
  Vista la legge 8 ottobre 1997,  n. 344, recante disposizioni per lo
sviluppo e  la qualificazione degli interventi  e dell'occupazione in
campo ambientale,  che, tra  l'altro, all'art.  8 vincola  i proventi
derivanti  dall'applicazione dell'art.  14, comma  1, della  legge n.
36/1994  alla  realizzazione  degli   interventi  inclusi  nel  piano
straordinario di cui sopra;
  Visto il decreto  legislativo 31 marzo 1998, n.  112, che, all'art.
50, prevede la soppressione  degli uffici provinciali dell'industria,
del  commercio  ed  artigianato  (UPICA) ed  il  trasferimento  delle
relative   competenze  alle   camere  di   commercio,  industria   ed
artigianato a decorrere dal 1 gennaio 1999;
  Vista la  legge 23 dicembre 1998,  n. 448, che, all'art.  31, comma
29,  configura  i  corrispettivi  dei   servizi  di  fognatura  e  di
depurazione quali  quote di tariffa  ai sensi del richiamato  art. 13
della legge n. 36/1994 e che  fino all'entrata in vigore del suddetto
metodo normalizzato, ferma restando  l'applicazione del metodo stesso
per ambiti  successivi non appena  definita a cura degli  enti locali
competenti la relativa tariffa, demanda a questo Comitato di definire
criteri,  parametri   e  limiti  per  le   determinazioni  tariffarie
concernenti tutte  le tre componenti del  servizio idrico, stabilendo
al 28  febbraio 1999 il  termine entro cui assumere  la deliberazione
relativa  al  1999  stesso  e  sancendo  l'invarianza  delle  tariffe
deliberate per il 1998 sino all'adozione dei provvedimenti attuativi;
  Vista  la  propria  delibera  in  data  10  maggio  1995  (Gazzetta
Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), con la quale questo Comitato ha
formulato direttive per la  determinazione, in via transitoria, delle
tariffe degli acquedotti per l'anno 1995;
  Viste le proprie delibere del 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.
118 del 22  maggio 1996) e dell'8 maggio 1996  (Gazzetta Ufficiale n.
138  del  14  giugno  1996),   concernenti  -  rispettivamente  -  la
definizione  delle linee  guida  per la  regolazione  dei servizi  di
pubblica  utilita'  e  l'istituzione  del Nucleo  di  consulenza  per
l'attuazione di dette linee guida (NARS);
  Vista la delibera in data 26 giugno 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 176
del  29 luglio  1996) con  la  quale questo  Comitato, modificando  e
sostituendo le delibere adottate in materia - rispettivamente - il 21
ed il  29 dicembre 1995,  ha dettato direttive per  la determinazione
delle tariffe dei servizi acquedottistici e di fognatura per il 1996;
  Viste  le  proprie delibere  in  data  27 novembre  1996  (Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1997), con le quali sono state dettate
direttive per le determinazioni  tariffarie relative ai servizi sopra
considerati per il 1997;
  Vista  la  propria delibera  in  data  18 dicembre  1997  (Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio  1998) con la quale sono state emanate
direttive per  la determinazione,  in via transitoria,  delle tariffe
degli acquedotti e del canone di fognatura per l'anno 1998;
  Vista la delibera in data 9  luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 199
del 27 agosto 1998) con la  quale questo Comitato, ai sensi dell'art.
1  del decreto  legislativo 5  dicembre  1997, n.  430, ha  proceduto
all'aggiornamento  del proprio  regolamento  interno, confermando  il
NARS quale  proprio organo consultivo  in materia di  regolazione dei
servizi di pubblica utilita';
  Viste le  indicazioni in  materia di politica  tariffaria contenute
nella relazione previsionale e programmatica per il 1999;
  Viste  le raccomandazioni  formulate dal  NARS nella  seduta del  9
febbraio 1999;
  Vista  la nota  n. 1250648  del 17  febbraio 1999  con la  quale il
Ministero  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato  ha
trasmesso uno studio  sulle tariffe dei servizi  idrici riferite agli
usi domestici sulla  base di rilevazioni relative a  48 capoluoghi di
provincia, di cui 11 sono anche  capoluoghi di regione, studio le cui
risultanze erano state gia' anticipate nella citata seduta del NARS;
  Preso  atto  che  con  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri in  data 4 marzo  1996 (supplemento ordinario  alla Gazzetta
Ufficiale  n.  47   del  14  marzo  1996)  sono   state  adottate  le
determinazioni previste dall'art.  4, comma 1, della  citata legge n.
36/1994;
  Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
1  agosto 1996,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 243  del 16
ottobre  1996, e'  stato  approvato il  metodo normalizzato  previsto
dall'art. 13 della legge n. 36/1994;
  Preso atto che con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data
8 gennaio 1997,  n. 99 (Gazzetta Ufficiale n. 90  del 18 aprile 1997)
e'  stato  emanato  il  regolamento  sui  criteri  e  metodi  per  la
valutazione delle  perdite degli acquedotti  e delle fognature  e che
con circolare 24 febbraio 1998,  n. 105/UPP (Gazzetta Ufficiale n. 52
del 4 marzo 1998), sono state formulate note esplicative;
  Preso  atto che  con parere  formulato nell'adunanza  dell'8 aprile
1997 il Consiglio di Stato  si e' espresso per l'applicabilita' delle
direttive di questo Comitato anche alla fattispecie della cessione di
acqua a subdistributori;
  Preso atto  che con decreto  del Ministro dell'ambiente in  data 29
luglio  1997  e' stato  adottato  -  previo parere  favorevole  della
Conferenza permanente  per i rapporti tra  lo Stato, le regioni  e le
province autonome  di Trento  e Bolzano -  il piano  straordinario di
completamento  e razionalizzazione  dei  sistemi  di collettamento  e
depurazione, che reca un fabbisogno di circa 10.000 miliardi di lire,
e preso atto che e' in  corso di avanzata definizione la procedura di
recepimento delle  direttive 91/271/CEE  e 91/676/CEE,  concernenti -
rispettivamente  - il  trattamento  delle acque  reflue  urbane e  la
protezione  delle  acque   dall'inquinamento  provocato  da  nitrati,
recepimento che comportera' ulteriori oneri di rilievo;
  Preso atto  che con  circolare n.  571697 del  28 dicembre  1998 il
Ministero  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato  ha
rilevato come i ritardi nello  stato di attuazione delle disposizioni
di  cui  al  richiamato   decreto  legislativo  n.  112/1998  rendano
impossibile il previsto trasferimento  delle competenze degli UPICA e
preso atto che  le indicazioni di detta  circolare risultano conformi
ai contenuti del disegno di legge A.S. n. 3506-B;
  Preso atto che gia' il protocollo di accordo sul lavoro firmato dal
Governo e  dalle parti  sociali il 24  settembre 1996  considerava il
rilancio degli  investimenti, fra  l'altro, nel settore  idrico anche
nell'ottica congiunturale di promuovere una maggiore occupazione;
  Preso  atto che  la  maggioranza delle  regioni  ha proceduto  alla
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e che, in assenza di
avvenuta determinazione da parte della regione interessata, l'art. 8,
comma 2, della  citata legge n. 344/1997 identifica  detto ambito con
il territorio della provincia, salva la facolta' della regione stessa
di procedere successivamente a diversa delimitazione;
  Preso atto che i poteri  di direttiva tariffaria di questo Comitato
in materia sono destinati comunque a non esaurirsi in tempi ristretti
in considerazione degli ulteriori adempimenti necessari per l'entrata
a regime del nuovo assetto tracciato  dalla legge n. 36/1994 ed anche
in relazione alla previsione legislativa di gestioni salvaguardate;
  Preso atto  che il  NARS, nelle  raccomandazioni adottate  in vista
dell'emanazione delle direttive relative  al 1998, pur senza proporre
modifiche  in  ordine  alla vigente  articolazione  tariffaria,  gia'
tracciava  le  linee  di  politica tariffaria  per  l'intero  periodo
transitorio  al fine  di  proseguire con  maggiore sistematicita'  il
percorso, avviato con la delibera  del 26 giugno 1996, di progressivo
avvicinamento ai  criteri sanciti dalla  legge n. 36/1994 ed  ai piu'
generali principi di tariffazione dei servizi di pubblica utilita' di
cui alla propria delibera del  24 aprile 1996, tra l'altro segnalando
la necessita' di puntare in prospettiva, per l'intero settore idrico,
al  riequilibrio  tra  ricavi  e costi  sia  attraverso  processi  di
efficientamento  sia  attraverso  un adeguamento  e  un  riequilibrio
tariffario che allineino le tre componenti alla struttura dei costi;
  Considerato che, nell'occasione, questo  Comitato si era limitato a
dettare  direttive per  la determinazione  delle tariffe  relative al
1998,   nelle  more   dell'adozione   di   modifiche  normative   che
consentissero  una disciplina  complessiva  della  materia anche  nel
periodo transitorio;
  Considerato  che  il NARS,  anche  in  relazione al  governo  della
dinamica  complessiva del  servizio  idrico ora  attribuito a  questo
Comitato dalla  richiamata legge  n. 448/1998, ha  proposto, rispetto
all'impostazione adottata per la  manovra 1998, affinamenti intesi ad
accelerare  il   passaggio  alla   fase  a   regime  ed   a  favorire
conseguentemente   il   carattere  imprenditoriale   delle   gestioni
presupposto dalla legge n. 36/1994;
  Considerato che,  in tale ottica, per  il servizio acquedottistico,
per il quale sono disponibili piu' articolate rilevazioni sui livelli
praticati in  un campione  significativo di comuni,  il NARS  ha, tra
l'altro,  riproposto  l'avvio di  un  percorso  di adeguamento  della
tariffa ai costi, sia pure  entro tetti di aumento predeterminati, ed
ha suggerito  per il  futuro l'adozione di  misure finalizzate  ad un
progressivo  recupero  di  produttivita'  e ad  una  riduzione  della
"forbice" tariffaria mediante ricorso ad una formula di pricecap piu'
rigorosa per le tariffe travalicanti la media;
  Considerato che per contro il  NARS ha prospettato l'esigenza di un
riequilibrio  delle  tariffe  relative   alle  altre  due  componenti
rispetto alla tariffa dell'acqua potabile;
  Considerato  che  il NARS  ha  altresi'  proposto di  graduare  gli
aumenti  aggiuntivi   per  investimenti   a  seconda  del   grado  di
avvicinamento  all'attuazione  della  piu'   volte  citata  legge  n.
36/1994, condizionando  peraltro l'applicazione degli  aumenti stessi
all'avvenuto  soddisfacimento  dell'obbligo  di  referto  di  cui  al
richiamato decreto  del Ministro  dei lavori  pubblici n.  99/1997 ed
alla circolare  esplicativa ed escludendo  aumenti del genere  per il
servizio di depurazione in assenza del servizio relativo;
  Considerato che,  per detto servizio di  depurazione, la menzionata
legge n.  448/1998 riconferma indirettamente l'obbligo  di fissare la
tariffa ai livelli stabiliti dall'art.  3, commi 42 e seguenti, della
legge n.  549/1995; livelli  che vengono assunti  quale base  per gli
adeguamenti che questo Comitato e' chiamato a definire;
  Considerato che il  NARS ha quantificato il  tasso di remunerazione
del capitale proprio investito alla stregua di parametri abitualmente
utilizzati   dai  mercati   finanziari  per   la  valutazione   degli
investimenti delle imprese idriche,  applicando al tasso di interesse
dei  buoni del  Tesoro a  30 anni  un premio  di rischio  sistematico
correlato al ridotto grado di esposizione per lo specifico settore di
cui trattasi;
  Considerato che il NARS,  nell'ottica di semplificare la tempistica
degli  aumenti,  ha  proposto   di  prevedere  un  unico  adeguamento
tariffario a decorrere dal 1 luglio di ciascun anno, data in cui sono
noti gli  elementi necessari per  computare gli incrementi di  cui al
dispositivo e che, almeno per il 1999, da' tempo alle regioni ed alle
amministrazioni locali per  accelerare l'avvicinamento all'attuazione
della legge n. 36/1994;
  Ritenuto,   in  tale   contesto,  di   confermare  transitoriamente
l'articolazione    tariffaria    individuata,   per    il    servizio
acquedottistico, nelle  deliberazioni del  CIP n.  45 e  n. 46  del 4
ottobre  1974, pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 266  dell'11
ottobre 1974, e nella deliberazione  CIP n. 26/1975, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 del 31 ottobre 1975, e successive modifiche
edintegrazioni,  ivi  incluse  quelle   di  cui  alla  circolare  del
Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato n. 3419/C
del 9 settembre 1997;
  Ritenuto  di  adottare  per  il servizio  di  fognatura  la  stessa
impostazione e di confermare quindi di massima l'attuale sistematica,
come tracciata  dagli articoli  16 e seguenti  della legge  10 maggio
1976,  n.  319, e  successive  modifiche  ed integrazioni,  ribadendo
peraltro le  precedenti direttive circa la  determinazione del volume
di acqua  secondo le  indicazioni di  cui all'art. 14,  commi 3  e 4,
della legge n. 36/1994;
  Ritenuto di  condividere le raccomandazioni  del NARS in  quanto le
misure  proposte  risultano  idonee,   tra  l'altro,  ad  incentivare
l'integrazione verticale ed orizzontale della filiera, in conformita'
con gli obiettivi della legge n. 36/1994;
  Ritenuto  peraltro,  in coerenza  con  la  linea di  azione  sinora
seguita,  di  prevedere, a  carico  dei  gestori che  procedano  alla
copertura  dei costi  nei termini  di cui  sopra, adempimenti  atti a
rilevare   eventuali   situazioni    di   inefficienza   verificatesi
successivamente al  1996 e che  formeranno oggetto di  valutazione in
sede di predisposizione delle direttive per il 2000;
  Ritenuto  inoltre di  prevedere  forme di  verifica sulla  puntuale
attuazione delle proprie direttive anche per i servizi di fognatura e
di  depurazione  e di  ribadire  in  particolare,  in linea  con  gli
obiettivi di  razionalizzazione e  contenimento della  spesa pubblica
perseguiti  dal legislatore,  la  necessita'  di specifici  controlli
sulle modalita'  di utilizzo della  quota di tariffa  determinata dal
citato  art.  3,  commi  42-47,  della  legge  n.  549/1995,  nonche'
sull'effettiva applicazione e sulla corretta destinazione della quota
di cui all'art. 14, comma 1, della  legge n. 36/1994 anche al fine di
consentire una  puntuale quantificazione degli introiti  riservati al
finanziamento   del   piano    straordinario   di   completamento   e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione ai sensi
del richiamato art. 8 della legge n. 344/1997;
  Ritenuto  altresi' di  dettare  indicazioni intese  a garantire  la
massima trasparenza nei rapporti con l'utenza;
  Udite la  relazione del Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione economica e le  proposte di integrazione formulate dal
Ministro dell'ambiente;
  Ritenuto,  anche  alla luce  delle  suddette  considerazioni ed  in
coerenza  con  la politica  perseguita  dal  Governo nello  specifico
settore,  di proseguire  una linea  di effettiva  riattivazione degli
investimenti  tramite  la  previsione di  incrementi  aggiuntivi  per
l'effettuazione degli interventi considerati  congrui con l'assetto a
regime  e tramite  l'applicazione di  penalizzazioni nell'ipotesi  di
sottorealizzazione degli investimenti in precedenza programmati;
                              Delibera:
1. REVISIONE TARIFFE.
  A. Gestione  separata dei servizi  di acquedotto di fognatura  e di
depurazione.
 1.1. Servizio di acquedotto.
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e comunque non oltre il 30
giugno  2000 gli  enti interessati  e  le imprese  che gestiscono  il
servizio,   nonche'  gli   uffici  provinciali   dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato si attengono  alle direttive di cui alla
presente delibera.
 1.1.1. Articolazione tariffaria.
  Ai  fini della  determinazione  della tariffa  base, nonche'  della
articolazione  tariffaria   e  delle  norme  afferenti   il  servizio
continuano   ad   applicarsi,   nel   rispetto   delle   aggregazioni
tariffarioterritoriali   esistenti   e  salvo   quanto   diversamente
stabilito nella  presente delibera,  i provvedimenti CIP  n. 45/1974,
46/1974, 26/1975 e successive modifiche ed integrazioni.
  1.1.2. Percorso di avvicinamento alla copertura dei costi 1998.
  1.1.2.1. Gli  enti e le  imprese che nel  1998 non hanno  coperto i
costi del servizio, quali risultanti  dalla somma dei costi operativi
e  degli   ammortamenti  iscritti  in  bilancio,   applicano  aumenti
tariffari  che consentano  la copertura  dei costi  stessi in  limiti
ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%.
  Il  tasso di  copertura dei  costi di  cui sopra  e' desunto  dalle
risultanze esposte  nel bilancio  consuntivo relativo al  1998 stesso
ovvero  -  nell'ipotesi che,  al  momento  della predisposizione  del
provvedimento attuativo della presente  delibera, il bilancio non sia
stato  ancora  approvato  -   da  dati  a  preconsuntivo  certificati
dall'organo di revisione.
  I costi  sono computati  con le modalita'  previste al  punto 1.1.1
della delibera  18 dicembre 1997,  meglio specificata in  premessa, e
sono  inclusivi di  un tasso  di remunerazione  del capitale  proprio
investito pari  al 7%. Detto  tasso di remunerazione non  e' peraltro
riferibile  alle  gestioni  in   economia,  per  le  quali  l'aumento
tariffario deve rendere possibile  la copertura, nei limiti indicati,
esclusivamente   dei   costi   riportati  nel   bilancio   consuntivo
concernente il 1998 o nel preconsuntivo certificato come sopra.
  1.1.2.2.  Gli  aumenti  di  cui al  punto  precedente  non  debbono
superare i tetti di cui appresso:
  10% nel caso che la tariffa vigente nel 1998 sia inferiore o uguale
a lire 400 a metro cubo;
  0% nel caso  che la suddetta tariffa sia uguale  o superiore a lire
1.200 a metro cubo;
  una  percentuale intermedia  calcolata  per interpolazione  lineare
qualora  la tariffa  vigente nel  1998 sia  superiore a  lire 400  ed
inferiore a lire 1.200 a metro cubo.
  Ai fini dell'applicazione  del disposto di cui  al comma precedente
la tariffa,  comprensiva della quota  fissa, e' pari al  rapporto tra
ricavo della vendita  di acqua potabile per  usi domestici, calcolato
al  netto  dell'IVA,  e  corrispondente  volume  di  acqua  fatturato
all'utenza domestica.
  I limiti  di cui ai presente  punto non si applicano  nei confronti
degli  enti  dissestati o  strutturalmente  deficitari,  ai quali  si
applicano le disposizioni di cui  all'art. 19 del decreto legislativo
15 settembre 1997, n. 342.
  1.1.2.3.  Gli  enti ed  imprese  che,  trovandosi nella  situazione
descritta, procedono alla copertura dei costi ai sensi del precedente
punto 1.1.2.1 inviano all'UPICA competente per territorio, unitamente
all'atto di determinazione delle nuove  tariffe ed ai valori numerici
per il calcolo delle stesse, una attestazione nella quale specificano
se si  sono avvalsi della  facolta' di copertura dei  costi prevista,
per il  1995, al punto  2.2 della delibera 10  maggio 1995 e,  per il
1996,  al punto  2.2 dell'allegato  1 alla  delibera 26  giugno 1996,
indicando il grado complessivo di copertura dei costi cosi' raggiunto
ed i  motivi di eventuali scostamenti  successivamente determinatisi.
Il mancato invio dell'attestazione  citata e la mancata ottemperanza,
entro  trenta giorni  dalla ricezione  della relativa  comunicazione,
all'invito  rivolto  dall'UPICA  a produrre  l'attestazione  medesima
comportano la sospensione dell'applicazione dell'aumento calcolato ai
fini di  detta copertura  per tutto il  periodo intercorrente  tra la
data  di  applicazione  dell'aumento   stesso  e  la  data  d'inoltro
dell'attestazione  di cui  trattasi:  in sede  di prima  fatturazione
utile  il   gestore  provvede  ai  conseguenti   conguagli  a  favore
dell'utenza.
 1.1.3. Adeguamento della tariffa 1998.
  La tariffa vigente nel 1998 o la tariffa rideterminata ai sensi del
precedente punto 1.1.2 viene adeguata sino ad una misura massima pari
alla  differenza  tra  il   tasso  di  inflazione  programmato,  pari
all'1,5%, ed il tasso di crescita obiettivo della produttivita' (X).
  La X viene fissata come segue:
  0,5% qualora la tariffa 1998  o la tariffa come sopra rideterminata
sia inferiore o uguale a L. 400 a metro cubo;
  1,5% qualora la suddetta tariffa sia  uguale o superiore a L. 1.200
a metro cubo;
  una  percentuale intermedia  calcolata  per interpolazione  lineare
qualora la tariffa sia superiore a lire  400 e inferiore a L. 1.200 a
metro cubo.
 1.1.4. Prezzo di cessione dell'acqua all'ingrosso.
  Il   "prezzo"  di   cessione   dell'acqua   all'ingrosso  ad   enti
subdistributori resta  regolato dalle direttive di  cui alla presente
delibera.
 1.1.5. Procedure.
  Ai fini  del calcolo  della tariffa e  delle verifiche  relative si
applicano le disposizioni procedurali  stabilite al punto 1.1.4 della
richiamata delibera del 18 dicembre 1997.
  La  verifica  da  parte  dell'UPICA competente  per  territorio  e'
comunque obbligatoria in  tutti i casi in cui l'ente  o l'impresa che
gestisce il  servizio proceda alla  copertura dei costi ai  sensi del
precedente punto 1.1.2.
 1.2. Servizio di fognatura.
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e  15, della legge  n. 36/1994 e comunque  non oltre il  30 giugno
2000 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa
di settore  - gli enti  gestori determinano  le quote di  servizio di
fognatura sulla base delle seguenti direttive.
 1.2.1. Utenze civili.
  Per le  utenze relative agli insediamenti  classificati come civili
dall'art.  1-quater  del  decreto-legge   10  agosto  1976,  n.  544,
convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, integrato dall'art. 17
della legge 24 dicembre 1979, n. 650, la tariffa massima a metro cubo
puo'  essere incrementata  sino alla  misura massima  dell'1,5%, pari
alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di
crescita obiettivo della produttivita', assunto pari a 0 in relazione
alla  rilevata  esigenza  di  un riequlibrio  rispetto  alla  tariffa
dell'acqua potabile.
  Per la  determinazione della  quota tariffaria  di cui  al presente
punto,  il  volume  dell'acqua  scaricata  e'  determinato  ai  sensi
dell'art. 14, comma 3, della citata legge n. 36/1994.
 1.2.2. Utenze industriali.
  Per  le  utenze  relative   agli  insediamenti  classificati  quali
insediamenti o  complessi produttivi ai sensi  dell'art. 1-quater del
citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976,
la quota di tariffa e'  determinata, sulla base della quantita' delle
acque  reflue scaricate,  mediante  applicazione  della formula  tipo
fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977 in
attuazione dell'art. 17-bis, comma 1,  della legge 10 maggio 1976, n.
319,  e successive  modificazioni ed  integrazioni, e  delle relative
tariffe gia' stabilite sulla base di detta formula.
  In ogni caso l'incremento non  potra' superare, nel 1999, la misura
dell'1,5%, calcolata come sopra.
 1.2.3. Disciplina impianti non completati.
  I gestori  che, ai sensi  della delibera  27 novembre 1996  e della
delibera 18 dicembre  1997, in presenza di impianti  non completati e
funzionali hanno applicato la quota  massima prevista per il servizio
di  fognatura  possono  determinare  gli  aumenti  di  cui  ai  punti
precedenti solo  se hanno  proceduto ad accantonare  o a  destinare i
ricavi   eccedenti  le   necessita'  gestionali   ad  interventi   di
completamento della rete.
 1.3. Servizio di depurazione.
  Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13,
14 e 15 della legge n. 36/1994 e comunque non oltre il 30 giugno 2000
- fermo restando  quanto previsto in via generale  dalla normativa di
settore  - gli  enti  gestori  determinano le  quote  di servizio  di
depurazione sulla base delle seguenti direttive.
 1.3.1. Utenze civili.
  Per le  utenze civili  come sopra definite  la tariffa  puo' essere
incrementata sino  alla medesima percentuale indicata  al punto 1.2.1
(1,5%).
  Il  gestore, qualora  non abbia  gia' provveduto  in tal  senso, ha
l'obbligo, ai sensi  dell'art. 31, comma 29, della  legge 23 dicembre
1998, n. 448,  di elevare la tariffa sino all'importo  di lire 500 al
metro cubo, stabilito  dall'art. 3, commi 42 e  seguenti, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
  L'incremento  dell'1,5%  di  cui  al comma  precedente  si  applica
esclusivamente nei casi in cui alla data di emanazione della presente
delibera la tariffa vigente sia fissata nella misura di legge.
 1.3.2. Utenze industriali.
  Si applicano le medesime disposizioni  previste, per il servizio di
fognatura, al precedente punto 1.2.2.
  B. Gestione integrata dei servizi.
  I soggetti che gestiscano contemporaneamente almeno due dei servizi
considerati al punto A e  che risultino abilitati alla determinazione
delle  relative   tariffe  possono   derogare  ai   limiti  previsti,
distintamente,  per i  servizi  di acquedotto,  di fognatura  (utenze
civili) e di  depurazione (utenze civili) purche'  la media ponderata
degli  incrementi tariffari  applicati ai  servizi contemporaneamente
gestiti non travalichi i limiti stessi. A tal fine i pesi che vengono
attribuiti ai  tre servizi  riflettono i dati  del paniere  ISTAT con
base 1995=100 e sono di seguito riportati:
    a) Gestione integrata del ciclo dell'acqua:
    servizio acquedotto: 56%;
    servizio fognatura: 12%;
    servizio depurazione: 32%;
  b) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e di fognatura:
    servizio acquedotto: 82,4%;
    servizio fognatura: 17,6%;
  c) Gestione integrata dei servizi di acquedotto e depurazione:
    servizio acquedotto: 63,6%;
    servizio depurazione: 36,4%;
  d) Gestione integrata dei servizi di fognatura e depurazione:
    servizio fognatura: 27,3%;
    servizio depurazione: 72,7%.
  In  relazione ai  suddetti pesi  la  media ponderata  di aumento  (
triangle T)  risulta determinata sulla base  delle formule riportate,
per le varie combinazioni, nell'allegato 1 che forma parte integrante
della presente delibera.
  La possibilita' per  il gestore che opera su  almeno due componenti
del servizio idrico  di scegliere valori di incremento  diversi per i
servizi  stessi consente  al medesimo  di ottimizzare  le tariffe  in
relazione alla struttura dei relativi costi.
2. INVESTIMENTI.
 2.1. Aumenti aggiuntivi ner nuovi investimenti.
 2.1.1. Casistica.
  Nell'eventualita' che  l'ente o l'impresa  che gestisce uno  o piu'
servizi  di  cui  sopra  effettui  investimenti,  e'  consentito,  in
aggiunta  agli  aumenti di  cui  ai  punti precedenti,  un  ulteriore
incremento  graduato   come  appresso,  in  relazione   al  grado  di
avvicinamento  all'attuazione della  legge n.  36/1994 registrato  al
momento  di predisposizione  del programma  e comunque  anteriormente
alla data del 1 luglio 1999:
  a)  nel  caso che  il  programma  di investimenti  predisposto  dal
gestore sia approvato dal rispettivo soggetto d'ambito - pur se detto
soggetto,  in assenza  di legge  regionale attuativa  della legge  n.
36/1994,  e'  costituito dalla  provincia  ai  sensi della  legge  n.
344/1997 -  e' possibile un aumento  massimo del 6% per  un volume di
investimenti pari  almeno al  50% del  fatturato previsto  per l'anno
1999, in  considerazione della prevedibile conformita'  del programma
stesso all'adottando piano di ambito.  Nel caso di rapporti minori si
procede per interpolazione lineare;
  b) nel caso che il programma  di investimenti sia predisposto da un
gestore integrato delle tre fasi della filiera operante in assenza di
un soggetto d'ambito insediato e' possibile un aumento massimo del 4%
per un volume di investimenti pari  ad 1/3 del fatturato previsto per
l'anno  1999.  Nel   caso  di  rapporti  inferiori   si  procede  per
interpolazione lineare;
  c) nel caso  che gli investimenti vengano effettuati  da un gestore
operante in una regione in cui  e' stata approvata la legge regionale
attuativa della legge  n. 36/1994, ma sulla base di  un programma che
non risulta approvato da un  soggetto d'ambito o perche' quest'ultimo
non  e'  stato  ancora  insediato   o  perche'  il  medesimo  non  ha
riscontrato la richiesta di approvazione del programma entro sessanta
giorni  dalla presentazione  dello stesso  da parte  del gestore,  e'
possibile un aumento  massimo del 2,5% per un  volume di investimenti
pari  a  1/3  del  fatturato  previsto per  il  1999,  purche'  detti
investimenti   siano  vincolati   alle   tipologie  di   investimenti
ammissibili  riportati nel  prospetto costituente  l'allegato 2,  che
forma parte integrante  della presente delibera. In  caso di rapporti
inferiori si procede per interpolazione lineare;
  d)  in  tutti gli  altri  casi  -  ad eccezione  della  fattispecie
considerata al  comma successivo  - e'  possibile un  aumento massimo
dell'1%  per un  volume  di  investimenti pari  a  1/3 del  fatturato
previsto per il 1999, purche' detti investimenti siano vincolati alle
tipologie di  investimenti ammissibili di cui  al menzionato allegato
2. Per i rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.
  Sono  altresi'  possibili  aumenti aggiuntivi,  rispetto  a  quelli
previsti al punto  1, sino ad un massimo del  6% per l'adeguamento di
depuratori  esistenti   alla  vigente  normativa  nelle   ipotesi  di
emergenza che abbiano dato luogo all'emanazione di apposite ordinanze
del  Ministero   dell'ambiente:  in   tali  ipotesi   il  commissario
provvedera' a sottoporre preliminarmente il programma di investimenti
a  questo  comitato,  che  disporra' le  verifiche  intese  anche  ad
accertare la congruita'  di detto programma con  le presumibili linee
dell'assetto a regime.
  Resta  preclusa  qualsiasi  possibilita'  di  disporre  aumenti  in
relazione a programmi di  investimento che siano stati esplicitamente
disapprovati  dal  soggetto  d'ambito  entro  sessanta  giorni  dalla
presentazione del programma stesso da parte del gestore.
 2.1.2. Limiti.
  2.1.2.1.  Gli   aumenti  correlati   agli  investimenti   non  sono
applicabili alle gestioni in economia.
  2.1.2.2.  Gli  aumenti  indicati  al  punto  2.1.1  possono  essere
applicati  solo dopo  che il  gestore abbia  provveduto a  soddisfare
l'obbligo di  referto previsto  dal decreto  del Ministro  dei lavori
pubblici  in  data 8  gennaio  1997,  n.  99, meglio  specificato  in
premessa, e dalla relativa circolare esplicativa.
  2.1.2.3. Per quanto attiene al servizio di depurazione, gli aumenti
indicati al  richiamato punto 2.1.1  non possono essere  applicati in
assenza del servizio medesimo.
 2.1.3. Riconoscibilita' degli investimenti.
  Gli  investimenti  programmati  cui  viene  fatto  riferimento  per
l'applicazione  degli appositi  incrementi  tariffari previsti  dalla
presente delibera  sono quelli assunti  dal gestore a  proprio carico
diretto e che  risultino aggiuntivi rispetto a  quelli finanziati con
risorse pubbliche, statali o comunitarie.
 2.2. Penalizzazioni per sottorealizzazioni.
  Nell'ipotesi  che al  31 dicembre  1998 non  risulti realizzato  il
volume  di   investimenti  considerato  in  sede   di  determinazione
dell'aumento tariffario calcolato per il 1998 ai sensi della delibera
18 dicembre 1997, all'incremento complessivo  per il 1999, come sopra
calcolato,  viene  applicato  un fattore  correttivo  negativo,  pari
all'incremento  tariffario  corrispondente  alla  differenza  tra  il
volume  di  investimenti  previsto   ed  il  volume  di  investimenti
effettivamente realizzato. < deflt >
  Nel caso esposto dunque la tariffa si riduce della percentuale
       I  p 98      I 98
  3 . _______ _   _______ . 5%,
       F  p 98      F 98
 
dove
  I  p 98  = investimenti programmati per l'anno 1998,
  F  p 98  =fatturato previsto per  il 1998 al momento  del relativo
           programma di investimenti,
  I 98    = investimenti effettivamente realizzati nel 1998,
  F 98    = fatturato realizzato nel 1998.
3. DISPOSIZIONI FINALI.
 3.1. Base di computo degli aumenti.
  Gli incrementi tariffari di cui  sopra sono applicati sulle tariffe
vigenti, purche' le  stesse non siano superiori  ai valori risultanti
dall'attuazione delle  direttive di cui  alla citata delibera  del 18
dicembre  1997,  salva  l'ipotesi   di  rideterminazione  di  cui  al
precedente punto 1.1.2.
 3.2. Decorrenza aumenti.
  Gli incrementi conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai
punti precedenti saranno applicati a decorrere dal 1 luglio 1999.
 3.3. Rapporti con l'utenza.
  Gli  enti ed  imprese che  gestiscono i  servizi considerati  nella
presente  delibera  debbono  improntare  i rapporti  con  l'utenza  a
criteri di  massima trasparenza.  In tale  contesto, quando  si verta
nell'ipotesi  di gestione  integrata  di  due o  di  tutti i  servizi
suddetti,  debbono   indicare  distintamente  la  quota   di  tariffa
imputabile  a ciascuno  dei servizi  stessi ed  esporre gli  elementi
utili  per  verificare  la   correttezza  della  quantificazione  dei
relativi importi.
  In  relazione alla  diversa  configurazione  dei corrispettivi  dei
servizi di fognatura e di depurazione ed alla conseguente abrogazione
di alcune norme, la riscossione dei corrispettivi stessi non avverra'
piu' sulla base di procedure fiscali, bensi' con le modalita' proprie
dell'esazione delle tariffe.
 3.4. Clausola di rinvio.
  Resta  ferma l'applicazione  delle altre  direttive previste  nella
delibera 18  dicembre 1997, che  non siano modificate  dalla presente
delibera.
                               Invita
  il  Ministro  dei  lavori  pubblici  a porre  in  essere  tutte  le
condizioni per  un sollecito  avvio dei lavori  dell'Osservatorio dei
servizi idrici di cui all'art.  22 della legge n. 36/1994, confidando
che  l'Osservatorio  stesso  ed  i  Ministeri  competenti,  anche  in
collaborazione con il NARS, definiscano entro il 31 dicembre 1999 gli
indicatori   di  costo   standard,   avvalendosi   intanto,  per   le
elaborazioni   relative,  dei   dati   acquisiti   a  seguito   della
compilazione del  modulario allegato  alla circolare che  il Ministro
dell'industria, del  commercio e  dell'artigianato emanera'  per dare
attuazione  alle direttive  di  cui alla  presente  delibera: a  tali
indicatori  potra'  farsi  riferimento  per rafforzare,  in  sede  di
predisposizione  della  manovra  tariffaria   relativa  al  2000,  la
stringenza del vincolo  sui costi cui la  tariffa dovra' avvicinarsi,
con  l'ulteriore vantaggio  di pervenire  ad una  tariffa prossima  a
quella  che  sara'  la  tariffa  media  di  partenza  per  il  metodo
normalizzato;  mentre,  qualora  i suddetti  indicatori  non  fossero
disponibili in tempo utile,  questo comitato, recependo l'indicazione
formulata dal  NARS, dettera'  ulteriori direttive per  proseguire il
percorso di copertura  dei costi, in limiti compresi tra  l'80% ed il
100%,  con  esclusivo  riferimento  ai costi  1998  rivalutati  della
percentuale  di incremento  stabilita ai  sensi del  precedente punto
1.1.3;
  le regioni  e le  province autonome a  collaborare con  il predetto
Osservatorio  e con  il citato  Ministero per  la costruzione  di una
banca dati su costi e tariffe che, tramite le interconnessioni di cui
alla previsione  legislativa, consenta la massima  circolazione delle
informazioni  concernenti  i servizi  idrici  in  vista di  una  piu'
compiuta razionalizzazione del sistema;
  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica,  sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  sulla  base  di
contatti avviati con  la conferenza per i rapporti  permanenti tra lo
Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e/o con
la  conferenza Statocitta'  ed autonomie  locali e/o  con l'ANCI,  ad
individuare,  nelle  more  della   piena  operativita'  del  predetto
Osservatorio,  misure  atte  a  consentire anche  per  i  servizi  di
fognatura e depurazione forme  di controllo sulla puntuale attuazione
delle  direttive di  questo  comitato ed  in  particolare a  definire
modalita' per
  verificare,  anche  al  fine   di  poter  quantificare  i  proventi
destinabili al  finanziamento del piano straordinario  specificato in
premessa, che i soggetti interessati abbiano utilizzato correttamente
la quota di  tariffa per depurazione, determinata dal  citato art. 3,
commi  43-47,  della legge  n.  549/1995,  per necessita'  gestionali
dell'impianto  ed  abbiano  proceduto   ad  accantonare  o  destinare
l'eccedenza   al  miglioramento   degli  impianti,   con  particolare
riferimento  all'adeguamento  degli  impianti ai  livelli  depurativi
richiesti dalle norme piu' avanzate (c.d. trattamento terziario);
  verificare che gli enti gestori,  nelle ipotesi di cui all'art. 14,
comma  1, della  legge  n.  36/1994, abbiano  applicato  la quota  di
tariffa prevista ed effettuato il relativo accantonamento.
     Roma, 19 febbraio 1999
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1999
Registro  n. 2  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 35