Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale
e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del 24 febbraio 1996, con la  quale sono state apportate modifiche ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 23
dicembre 1998, con il quale e'  stato, per ultimo, prorogato lo stato
di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;
  Atteso che, ai sensi dell'art.  l dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei  Ministri n.  2409/1995, il Commissario  governativo e'
stato delegato a  definire, un programma di  interventi necessari per
fronteggiare la situazione di emergenza;
  Vista l'ordinanza  della Presidenza  del Consiglio dei  Ministri n.
2443  del 30  maggio  1996, con  la quale  in  deroga alla  normativa
vigente,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  stata  autorizzata  a
concedere  mutui nel  limite  massimo di  300  miliardi alla  regione
autonoma della Sardegna  o ai suoi enti  strumentali affidatari degli
interventi,  con  garanzia della  regione  stessa,  su richiesta  del
Commissario  governativo per  l'emergenza idrica  in Sardegna  per la
realizzazione  degli interventi  destinati a  fronteggiarla e  la cui
linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;
  Vista  la legge  regionale  2  aprile 1997,  n.  12, che  autorizza
l'amministrazione regionale e gli enti  alla contrazione di mutui con
la   cassa   depositi  e   prestiti   per   la  realizzazione   delle
infrastrutture   e  degli   impianti   programmati  dal   Commissario
governativo  per  l'emergenza  idrica  in Sardegna,  per  un  importo
complessivo di L. 180.000.000.000;
  Vista la  legge regionale 15 aprile  1998, n. 11, che  prevede, tra
l'altro,  la possibilita'  di contrarre  i  mutui di  cui alla  legge
regionale n. 12/1997 anche con  altri enti creditizi e finanziari, ed
autorizza, nelle more della  contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo
dello specifico  stanziamento iscritto nel bilancio  regionale, nello
stato di  previsione dell'assessorato  dei lavori  pubblici, capitolo
08173;
  Viste le ordinanze n. 25 del 31  dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio
1996, n. 52  del 9 agosto 1996 e  n. 111 del 17 novembre  1998 con le
quali sono stati resi esecutivi i primi quattro stralci del programma
commissariale;
  Vista la propria ordinanza n. 128, in data 28 dicembre 1998, con la
quale:
  e' stato reso esecutivo il  quinto stralcio operativo del programma
che    prevede    l'inserimento    dell'intervento    "Impianto    di
potabilizzazione  di   Pedra  Maiore  -  schema   n.  3  Casteldoria"
dell'importo  complessivo di  L. 41.000.000.000  con finanziamento  a
valere, per l'importo  di L. 37.025.000.000, su  mutuo concesso dalla
Cassa depositi e prestiti e  per la restante somma di L.3.975.000.000
sul bilancio regionale;
  e' stata concessa formale  autorizzazione alla concessione di mutuo
cassa depositi e prestiti per il suddetto importo;
  sono stati individuati l'assessorato  regionale dei lavori pubblici
quale ente  realizzatore dell'intervento e l'Ente  sardo acquedotti e
fognature quale  ente attuatore dello stesso  e qualificati strutture
commissariali  ai   sensi  e  per  gli   effetti  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995;
  Atteso la suddetta ordinanza n. 128/1998, art. 6, stabilisce che il
progetto  dell'opera, previa  acquisizione del  parere del  C.T.A.R.,
venga approvato dal Commissario governativo;
  Atteso che  l'assessorato regionale  dei lavori pubblici,  con nota
prot. n. 3825 del 17 marzo 1999 ha comunicato quanto segue:
  il C.T.A.R. con voto n. 550  reso nella seduta del 23 dicembre 1998
ha   espresso    parere   favorevole   sul    progetto   "definitivo"
dell'intervento  "Impianto  di  potabilizzazione di  Pedra  Maiore  -
schema   n.   3   Casteldoria"   dell'importo   complessivo   di   L.
41.000.000.000 cosi' articolato:
A) Lavori a base d'appalto                       L. 33.019.000.000
B) Somme a disposizione dell'amministrazione
   B1 Spese generali 8,72% di A)                 L.  2.879.256.800
   B2 IVA 10% su A, 20% su B1                    "   3.877.751.360
   B3 Allacci elettrici                          "     400.000.000
   B4 Espropriazioni                             "     322.507.162
   B5 Oneri accessori espropri                   "      30.000.000
   B6 Imprevisti                                 "     471.486.678
                                                __________________
                           Sommano B) . . .      "   7.981.000.000
                                                __________________
                  Importo complessivo . . .      L. 41.000.000.000
                                                ==================
  con D.A./LL.PP. n. 1220 del  30 dicembre 98 (registrato dalla Corte
dei Conti il  26 febbraio 1999, registro  n. 1, foglio n. 2,  ed il 2
marzo  1999 al  registro n.  1, foglio  n. 4)  e' stata  approvata la
convenzione, stipulata tra l'assessorato dei lavori pubblici e l'Ente
sardo   acquedotti  e   fognature,  regolante   la  concessione   per
l'esecuzione dei lavori  in parola e sono  stati altresi' autorizzati
gli  impegni  sul  bilancio  regionale  (es.  1998)  dell'importo  di
L.37.025.000.000   sul   capitolo    08173/00   e   dell'importo   di
L.3.975.000.000 sul capitolo 08035/01;
  Ritenuto pertanto  di dover provvede all'approvazione  del progetto
dell'opera sopra citata;
                               Ordina:
                               Art. 1.
            Approvazione del progetto e procedure ablative
  1.   Sulla  base   del   parere  espresso   dal  Comitato   tecnico
amministrativo  regionale  di cui  alla  legge  regionale n.  24/1987
citato in  premessa, e  delle considerazioni nella  medesima premessa
svolte, e' approvato il progetto "definitivo" dei lavori di "Impianto
di  potabilizzazione  di Pedra  Maiore  -  schema n.  3  Casteldoria"
dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 cosi' articolato:
A) Lavori a base d'appalto                       L. 33.019.000.000
B) Somme a disposizione dell'amministrazione
   B1 Spese generali 8,72% di A)                 L.  2.879.256.800
   B2 IVA 10% su A, 20% su B1                    "   3.877.751.360
   B3 Allacci elettrici                          "     400.000.000
   B4 Espropriazioni                             "     322.507.162
   B5 Oneri accessori espropri                   "      30.000.000
   B6 Imprevisti                                 "     471.486.678
                                                __________________
                           Sommano B) . . .      "   7.981.000.000
                                                __________________
                  Importo complessivo . . .      L. 41.000.000.000
                                                ==================
  2.  I lavori  di  cui  al progetto  "definitivo"  approvato con  la
presente ordinanza  sono dichiarati di pubblica  utilita', urgenti ed
indifferibili a tutti gli effetti di legge.
  3. Ai  sensi dell'art. 13  della legge 25  giugno 1865, n.  2359, i
termini  per l'inizio  ed il  compimento delle  espropriazioni e  dei
lavori dell'intervento sono cosi' fissati  a decorrere dalla data del
presente provvedimento:
   espropriazioni: inizio entro mesi 9;
   espropriazioni: compimento entro mesi 36;
   lavori: inizio entro mesi 9;
   lavori: compimento entro mesi 36.
  4. Essendo  le opere  dell'intervento ricomprese nel  programma del
Commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna,  le
stesse,  ai  sensi  dell'art.  2 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta
urgenza.
  5.   I  provvedimenti   di  occupazione   d'urgenza  e   quelli  di
espropriazione   definitiva   degli   immobili  occorrenti   per   la
realizzazione  delle  opere  di  cui alla  presente  ordinanza,  sono
emessi,  su  richiesta  dell'E.S.A.F., dal  Presidente  della  giunta
regionale   ai  sensi,   per  gli   effetti  e   con  le   procedure,
rispettivamente, di  cui alla legge  regionale 9 giugno 1989,  n. 32,
comma 3 e 4 e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;