Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale e' stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999; Atteso che, ai sensi dell'art. l dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il Commissario governativo e' stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza; Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti e' stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati; Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, per un importo complessivo di L. 180.000.000.000; Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilita' di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici, capitolo 08173; Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996 e n. 111 del 17 novembre 1998 con le quali sono stati resi esecutivi i primi quattro stralci del programma commissariale; Vista la propria ordinanza n. 128, in data 28 dicembre 1998, con la quale: e' stato reso esecutivo il quinto stralcio operativo del programma che prevede l'inserimento dell'intervento "Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria" dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 con finanziamento a valere, per l'importo di L. 37.025.000.000, su mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti e per la restante somma di L.3.975.000.000 sul bilancio regionale; e' stata concessa formale autorizzazione alla concessione di mutuo cassa depositi e prestiti per il suddetto importo; sono stati individuati l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e l'Ente sardo acquedotti e fognature quale ente attuatore dello stesso e qualificati strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995; Atteso la suddetta ordinanza n. 128/1998, art. 6, stabilisce che il progetto dell'opera, previa acquisizione del parere del C.T.A.R., venga approvato dal Commissario governativo; Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 3825 del 17 marzo 1999 ha comunicato quanto segue: il C.T.A.R. con voto n. 550 reso nella seduta del 23 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole sul progetto "definitivo" dell'intervento "Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria" dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 cosi' articolato: A) Lavori a base d'appalto L. 33.019.000.000 B) Somme a disposizione dell'amministrazione B1 Spese generali 8,72% di A) L. 2.879.256.800 B2 IVA 10% su A, 20% su B1 " 3.877.751.360 B3 Allacci elettrici " 400.000.000 B4 Espropriazioni " 322.507.162 B5 Oneri accessori espropri " 30.000.000 B6 Imprevisti " 471.486.678 __________________ Sommano B) . . . " 7.981.000.000 __________________ Importo complessivo . . . L. 41.000.000.000 ================== con D.A./LL.PP. n. 1220 del 30 dicembre 98 (registrato dalla Corte dei Conti il 26 febbraio 1999, registro n. 1, foglio n. 2, ed il 2 marzo 1999 al registro n. 1, foglio n. 4) e' stata approvata la convenzione, stipulata tra l'assessorato dei lavori pubblici e l'Ente sardo acquedotti e fognature, regolante la concessione per l'esecuzione dei lavori in parola e sono stati altresi' autorizzati gli impegni sul bilancio regionale (es. 1998) dell'importo di L.37.025.000.000 sul capitolo 08173/00 e dell'importo di L.3.975.000.000 sul capitolo 08035/01; Ritenuto pertanto di dover provvede all'approvazione del progetto dell'opera sopra citata; Ordina: Art. 1. Approvazione del progetto e procedure ablative 1. Sulla base del parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e' approvato il progetto "definitivo" dei lavori di "Impianto di potabilizzazione di Pedra Maiore - schema n. 3 Casteldoria" dell'importo complessivo di L. 41.000.000.000 cosi' articolato: A) Lavori a base d'appalto L. 33.019.000.000 B) Somme a disposizione dell'amministrazione B1 Spese generali 8,72% di A) L. 2.879.256.800 B2 IVA 10% su A, 20% su B1 " 3.877.751.360 B3 Allacci elettrici " 400.000.000 B4 Espropriazioni " 322.507.162 B5 Oneri accessori espropri " 30.000.000 B6 Imprevisti " 471.486.678 __________________ Sommano B) . . . " 7.981.000.000 __________________ Importo complessivo . . . L. 41.000.000.000 ================== 2. I lavori di cui al progetto "definitivo" approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. 3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono cosi' fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento: espropriazioni: inizio entro mesi 9; espropriazioni: compimento entro mesi 36; lavori: inizio entro mesi 9; lavori: compimento entro mesi 36. 4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza. 5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'E.S.A.F., dal Presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, comma 3 e 4 e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;