IL RETTORE Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 con il quale e' stata definita la tabella XLV/6 relativa ai nuovi ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione; Viste le deliberazioni con le quali le autorita' accademiche del Politecnico di Milano hanno recepito il riordinamento delle scuole di specializzazione dei settori sopra citati in adeguamento alla predetta tabella; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano approvato con regiodecreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni; Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica "autonomia didattica - regime transitorio" del 5 agosto 1997; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Art. 1. Al titolo VII - facolta' di ingegneria e di architettura - capitolo XIV - concernente le scuole di specializzazione facolta' di ingegneria gli articoli 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 e 218 relativi alle norme comuni alle scuole di specializzazione della facolta' di ingegneria sono soppressi e sostituiti dal seguenti articoli con il conseguente scorrimento di quelli successivi.